Art. 63 codice antimafia — Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro

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Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o da uno o piu' creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale competente l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza del procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari o creditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verificando altresi', anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del presente decreto. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni gia' sottoposti a sequestro, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 anche su iniziativa del pubblico ministero. L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace.

Testo in vigore dal 28 settembre 2011 al 19 novembre 2017

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 63 codice antimafia, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9028/2026

    10 aprile 2026

    In caso di sequestro o confisca su beni ricompresi in tutto o in parte nell'attivo fallimentare, gli artt. 63, comma 8, e 64, comma 9, del d.lgs. n. 159 del 2011 prevedono l'ampliamento dei poteri di conservazione e gestione dei beni dell'amministratore giudiziario, che può promuovere anche azioni altrimenti esperibili solo in sede concorsuale, senza con ciò escludere il generale potere dell'amministratore giudiziario di agire o resistere nelle azioni in sede ordinaria. (Nella specie, la S.C. ha affermato che gli amministratori giudiziari, nominati in occasione del sequestro - poi divenuto confisca - su alcuni beni della massa attiva fallimentare, potevano subentrare nell'azione di simulazione assoluta di un contratto di compravendita immobiliare promossa dal curatore prima della misura di prevenzione).

    Art. 63 codice antimafia · Art. 35 codice antimafia · Art. 64 codice antimafia · Art. 66 fallimento

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 158 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

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