Codice antimafia

Art. 52 codice antimafia — Diritti dei terzi

La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonche' i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:

  • a)che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
  • b)che il credito non sia strumentale all'attivita' illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;
  • c)nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
  • d)nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilita' separata di cui all'articolo 37, comma 5. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO). Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attivita' svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attivita', alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonche', in caso di enti, alle dimensioni degli stessi. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda di ammissione del credito, presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, e' comunicato a quest'ultima ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonche' l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata residua del contratto o alla durata del diritto reale. Se il diritto reale si estingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto e' calcolata alla stregua della durata media della vita determinata sulla base di parametri statistici. Le modalita' di calcolo dell'indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l'intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai creditori chirografari in buona fede dell'intestatario fittizio, se il loro credito e' anteriore all'atto di intestazione fittizia. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132)). Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non puo' essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali.

Testo vigente dal 5 ottobre 2018

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Che cosa è cambiato dal 5 ottobre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 2017 al 5 ottobre 2018. 156 parole tolte, 40 parole aggiunte.

d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso. tolto: 2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni … riferiscono in base alle risultanze della contabilita' separata di cui all'articolo 37, comma 5aggiunto: . Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di … di diligenza nella fase precontrattuale nonche', in caso di enti, alle dimensioni degli stessi. tolto: 3-bis. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda di ammissione del … sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni tolto: 4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad … diritto reale di garanzia, nonche' l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessiaggiunto: . Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in prededuzione un … buona fede dell'intestatario fittizio, se il loro credito e' anteriore all'atto di intestazione fittizia. tolto: In caso di confisca di beni in comunione, se il bene e' indivisibile, ai partecipanti in buona fede e' concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilita' che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilita' del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p., o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5, sesto e settimo periodo. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene puo' essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprieta', nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art52 · fonte del testo

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