Art. 35 codice antimafia — Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario

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Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. L'amministratore giudiziario e' scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresi', svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario. Il giudice delegato puo' autorizzare l'amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da tecnici o da altri soggetti qualificati. A costoro si applica il divieto di cui al comma 3. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditivita' dei beni medesimi. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione. In caso di grave irregolarita' o di incapacita' il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, puo' disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca e' disposta dalla medesima Agenzia. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.

Testo in vigore dal 28 settembre 2011 al 19 novembre 2017

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 35 codice antimafia, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9028/2026

    10 aprile 2026

    In caso di sequestro o confisca su beni ricompresi in tutto o in parte nell'attivo fallimentare, gli artt. 63, comma 8, e 64, comma 9, del d.lgs. n. 159 del 2011 prevedono l'ampliamento dei poteri di conservazione e gestione dei beni dell'amministratore giudiziario, che può promuovere anche azioni altrimenti esperibili solo in sede concorsuale, senza con ciò escludere il generale potere dell'amministratore giudiziario di agire o resistere nelle azioni in sede ordinaria. (Nella specie, la S.C. ha affermato che gli amministratori giudiziari, nominati in occasione del sequestro - poi divenuto confisca - su alcuni beni della massa attiva fallimentare, potevano subentrare nell'azione di simulazione assoluta di un contratto di compravendita immobiliare promossa dal curatore prima della misura di prevenzione).

    Art. 35 codice antimafia · Art. 63 codice antimafia · Art. 64 codice antimafia · Art. 66 fallimento

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 158 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 25118/2025

    12 settembre 2025

    In caso di sequestro dell'azienda operato ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), è legittima la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall'amministratore giudiziario su ordine del giudice delegato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 159 cit., trattandosi di disposizione di ordine pubblico applicabile a tutti i contratti relativi all'azienda sequestrata (e, dunque, anche a quelli di lavoro), sicché il licenziamento non ha natura disciplinare e non trovano applicazione le relative garanzie, ferma soltanto la necessità della specificazione dei motivi del recesso, che resta tuttavia soddisfatta dal richiamo alla procedura e al decreto del Tribunale.

    Art. 35 codice antimafia · Art. 2 Licenziamenti individuali · Art. 41 codice antimafia · Art. 56 codice antimafia

    Rassegna di settembre 2025, p. 100 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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