Codice antimafia

Art. 43 codice antimafia — Rendiconto di gestione

All'esito della procedura, e comunque dopo ((i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti)), l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5. Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalita' e i risultati della gestione e contiene, tra l'altro, l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale. Al conto sono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarita' o di incompletezza, il giudice delegato invita l'amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le opportune integrazioni o modifiche. Verificata la regolarita' del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito e' data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia. Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilita' essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione, il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarita' con ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 e' ammesso ricorso per cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione. ((5-bis. Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva l'Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione))

Testo vigente dal 4 dicembre 2018

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Che cosa è cambiato dal 4 dicembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 2017 al 4 dicembre 2018. 13 parole tolte, 35 parole aggiunte.

tolto: 1.All'esito della procedura, e comunque dopo tolto: il provvedimento aggiunto: i provvedimenti di confisca di primo aggiunto: e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito aggiunto: di ciascuno dei medesimi provvedimenti, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5aggiunto: . Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalita' e … e' ammesso ricorso per cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione. 5-bis. tolto: L'Agenzia aggiunto: Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora tolto: il sequestro sia revocato. In ogni altro caso aggiunto: la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva l'Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. tolto: Il aggiunto: In tale ultimo caso, il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art43 · fonte del testo

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