[1]Il Governo avra' facolta' di togliere degli approdi e di stabilirne dei nuovi.
[2]In tali casi le distanze nautiche fra gli scali saranno determinate dal Ministero della marina.
[3]Sara' altresi' in facolta' del Governo, quando si verifichi il congiungimento in ferrovia tra Terranova e Cagliari o Sassari, mediante il preavviso d'un anno, di invertire rispettivamente due delle linee fra Livorno e Cagliari, le tre linee fra Livorno e Portotorres, e la linea f di cabotaggio sulla costa orientale, in altri servizi interni od internazionali, che corrispondano alla misura di un terzo in piu' od in meno delle leghe, ovvero di aggiungere l'approdo di Civitavecchia in tutte le linee fra Livorno e la Sardegna, tranne quella h con approdo a Bastia.
[4]Resta pero' in facolta' dei concessionari, entro tre mesi dal preavviso suindicato, di rifiutare la sostituzione proposta dal Governo delle linee suaccennate, accettandone invece la semplice soppressione.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
