[1]Il Governo avra' facolta' di togliere degli approdi e di stabilirne dei nuovi, fra i quali quelli di Siracusa, tanto nei viaggi di andata, che in quelli di ritorno.

[2]Quando cessassero i servizi della Peninsulare nell'Adriatico, il Governo potra' obbligare i concessionari ad alternare le proprie partenze, tanto dal porto di Genova, che da quello di Venezia, o ad aumentare i viaggi.

[3]Per le variazioni superiormente accennate sara' accordato un compenso per lega proporzionale a quello che risultera' dalla sovvenzione che sara' corrisposta per i quattro viaggi, che ora si staccano esclusivamente da Genova.

[4]In tali casi le distanze nautiche fra i diversi scali saranno determinate dal Ministero della marina.

Testo vigente dal 22 giugno 1877

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1877-06-15;3880~quaderno-d-oneri-e-art3 · fonte del testo

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