Art. 3 (Quaderno d'oneri E)
[1]Il Governo avra' facolta' di togliere degli approdi e di stabilirne dei nuovi, fra i quali quelli di Siracusa, tanto nei viaggi di andata, che in quelli di ritorno.
[2]Quando cessassero i servizi della Peninsulare nell'Adriatico, il Governo potra' obbligare i concessionari ad alternare le proprie partenze, tanto dal porto di Genova, che da quello di Venezia, o ad aumentare i viaggi.
[3]Per le variazioni superiormente accennate sara' accordato un compenso per lega proporzionale a quello che risultera' dalla sovvenzione che sara' corrisposta per i quattro viaggi, che ora si staccano esclusivamente da Genova.
[4]In tali casi le distanze nautiche fra i diversi scali saranno determinate dal Ministero della marina.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
