[1]Durante la concessione il Governo non potra' sussidiare altri servizi di navigazione sulle linee stabilite nell'articolo primo del presente quaderno d'oneri, o su quelle che ad esse fossero surrogate.
[2]Questa interdizione pero' non si estende alle linee internazionali, e non riguarda i favori o vantaggi di carattere generale, che fossero accordati alla marina a vapore, non costituenti speciale sussidio o privilegio.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
