Art. 3 (Quaderno d'oneri C)
Il Governo potra' obbligare i concessionari a toccare lo scalo di Siracusa nei viaggi fra Palermo e Sira, e ad istituire, col preavviso di tre mesi, linee settimanali di navigazione fra Sira e Pireo, e fra Ancona e Zara, corrispondendo il compenso per lega, che sara' determinato dalla sovvenzione, fatta detrazione, per la seconda di dette linee, del concorso che venisse prestato direttamente dai corpi morali interessati. Esso avra' inoltre la facolta' di togliere degli approdi e di stabilirne dei nuovi, e fra questi quello di Corfu' nella linea diretta Brindisi-Sira-Costantinopoli. In tali casi le distanze nautiche fra gli scali saranno determinate dal Ministero della marina. Quando fosse compiuto il congiungimento delle ferrovie dalmate colle turche, il Govarno potra' riordinare il servizio dell'Adriatico verso il Levante, invertendo le linee soppresse in altre navigazioni, alle condizioni che verranno stabilite di accordo fra le parti, ed in mancanza di accordo, per giudizio arbitramentale. Il predetto riordinamento sara' obbligatorio per i concessionari, trascorso il sessennio dalla data dell'incominciamento del servizio.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
