Art. 6 (Quaderno d'oneri E)
[1]I viaggi designati all'articolo 1 e quelli contemplati eventualmente all'articolo 3 dovranno essere eseguiti con una velocita' normale da 9 a 10 nodi all'ora.
[2]Per velocita' normale s'intende quella che dovranno avere i piroscafi in circostanza di ordinaria navigazione, e sulla medesima saranno stabiliti i relativi orari.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
