Art. 11 (Quaderno d'oneri E)
[1]Il numero dei piroscafi dovra' essere corrispondente alla regolare ed esatta esecuzione del servizio designato dall'articolo 1 e non mai inferiore a tre, di cui:
[2]Uno della stazatura non inferiore a tonnellate 1200;
[3]Due della stazatura non inferiore a tonnellate 1300,
[4]Detto tonnellaggio sara' determinato secondo le norme del decreto delli 11 marzo 1873.
[5]Nel caso in cui venissero attuati i servizi di cui all'articolo 3, il materiale sara' convenientemente aumentato.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
