Art. 7 (Approvazione)
[1]Saranno sottoposte all'approvazione del Parlamento la fusione delle Societa' e la inversione delle linee contemplate nell'art. 5 della convenzione e nell'art. 3 dei vari quaderni d'oneri.
[2]Pero' la linea che verra' soppressa appena aperta all'esercizio la ferrovia Eboli-Torremare, in conformita' all'art. 3, § A dei quaderni di oneri per la navigazione tra il continente e la Sicilia, sara' invertita in una terza corsa di cabotaggio da Napoli a Messina, toccando Pisciotta, Paola, Pizzo e Reggio, da mantenersi fino all'apertura della linea ferroviaria Eboli-Reggio.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Pollenzo, addi' 15 giugno 1877.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]A. DEPRETIS. G. ZANARDELLI.
[7](La Convenzione cui si riferisce la presente legge sara' pubblicata in foglio di Supplemento annesso al presente numero).
Testo vigente dal 22 giugno 1877
