Art. 7 (Quaderno d'oneri E)
[1]A guarentigia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, i concessionari dovranno fornire al Governo, nei primi dieci giorni successivi alla sottoscrizione del contratto, una cauzione di lire centomila in cartelle del debito pubblico calcolate al corso di borsa della capitale del Regno, od in numerario da versarsi nella cassa dei depositi e prestiti, o mediante oppignorazione per egual somma di uno dei piroscafi, che saranno adibiti a tale navigazione.
[2]L'oppignorazione sara' fatta con regolare atto notarile, costituendo il pegno e nominando il custode di esso a termini di legge.
[3]Il piroscafo dovra' essere assicurato presso societa' d'assicurazione accettate dal Governo, per un prezzo che guarentisca l'importo della cauzione. Tale cauzione sara' raddoppiata in uno dei modi suespressi, qualora fossero aumentati i viaggi di cui all'articolo 3, per dotare Venezia di una comunicazione diretta con Singapore.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
