Art. 6 (Quaderno d'oneri C)
[1]I viaggi designati all'articolo 1 e quelli contemplati all'articolo 3 dovranno essere eseguiti con una velocita' normale di dieci nodi all'ora. Per velocita' normale s' intende quella che dovranno avere i piroscafi in circostanze di ordinaria navigazione, e sulla medesima saranno stabiliti i relativi orari.
[2]Sara' sempre rispettata la coincidenza a Sira col battello proveniente dalla Sicilia.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
