Art. 2 (Quaderno d'oneri E)
[1]Le distanze nautiche fra i diversi punti di approdo rimangono determinate nel modo seguente:
[2]Da Genova a Livorno................ Leghe 27
[3]» Livorno Napoli................. » 95
[4]» Napoli a Messina................ » 60
[5]» Messina a Catania................ » 18
[6]» Catania a Porto Said.............. » 311
[7]» Porto Said a Suez................ » 29
[8]» Suez a Aden................... » 436
[9]» Aden a Pointe de Galles............. » 711
[10]» Pointe de Galles a Singapore.......... » 500
[11]Tanto il Governo quanto i concessionari hanno la facolta' di far rivedere dal Ministero della marina le distanze di cui sopra:
[12]1° Entro l'anno dalla data da cui ha effetto la presente convenzione;
[13]2° Quando per mutate condizioni dei porti, le distanze fra gli approdi abbiano subito variazioni.
[14]Le decisioni del Ministero della marina sono obbligatorie per le due parti, ed avranno effetto nella liquidazione dei servizi riferibili al tempo successivo al semestre in cui fu richiesta la revisione.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
