Art. 33 — Accessi, ispezioni e verifiche

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Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ((Gli uffici delle imposte hanno facolta' di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e, nei casi e con le modalita' di cui all'art. 35, presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale. La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria)). Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali. Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento. ((Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia' eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti. Gli accessi previsti nel secondo e nel terzo comma debbono essere eseguiti da funzionari dell'Amministrazione finanziaria della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore aggiunto di prima classe e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, ricompresi in elenchi approvati ogni anno con decreto del Ministro delle finanze. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali)).

Testo in vigore dal 24 luglio 1982 al 7 luglio 1991

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 33, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10377/2026

    20 aprile 2026

    In tema di accertamento e verifiche presso i locali destinati ad attività dell'impresa, non è necessaria la presenza del titolare, ma è sufficiente la partecipazione di un delegato, cui l'incarico può essere conferito anche oralmente e la cui iniziale attività svolta senza averne i poteri può essere successivamente ratificata anche tacitamente, mediante la sua partecipazione, disposta dal contribuente, all'attività di analisi di quanto rinvenuto e la sottoscrizione del processo verbale di constatazione, non essendo prescritti particolari requisiti di forma, né risultando, peraltro, applicabile l'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, che richiede la presenza del "titolare" dello studio o di suo delegato solo in caso di accesso presso locali destinati all'esercizio di arti o professioni.

    Art. 33 · Art. 52 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 405 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 25049/2025

    11 settembre 2025

    In tema di verifiche fiscali ex art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA (applicabile anche ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, in forza del richiamo operato dall'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973), in caso di contestazione giudiziale da parte del contribuente, il giudice tributario è tenuto a verificare l'idoneità degli elementi offerti dall'amministrazione ad integrare i gravi indizi del verificarsi dell'illecito fiscale e la correttezza del relativo apprezzamento da parte del procuratore della Repubblica in sede di rilascio dell'autorizzazione, tenendo conto che, ove il provvedimento sia motivato per relationem mediante recepimento dei rilievi dell'organo richiedente, l'amministrazione finanziaria, che degli effetti dell'autorizzazione vuole avvalersi, deve produrre in giudizio non solo il suddetto provvedimento ma anche la richiesta in esso richiamata, a pena di nullità del primo e, conseguenzialmente, dell'atto impositivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che si era limitata a dare atto della sussistenza dei requisiti soltanto formali dell'atto autorizzatorio, senza alcun accertamento in ordine al contenuto motivazionale dello stesso e, in particolare, in ordine alla sussistenza, nello stesso o nella nota del Nucleo di polizia giudiziaria della G.d.F. in esso richiamata, dei gravi indizi di violazioni di norme tributarie e di correttezza in diritto della valutazione compiuta dal pubblico ministero).

    Art. 33 · Art. 52 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di settembre 2025, p. 127 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 22825/2025

    7 agosto 2025

    In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'integrazione dell'accertamento mediante l'emissione di ulteriori atti impositivi, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, è ammessa solo ove gli elementi posti a fondamento degli stessi siano nuovi, tali dovendosi ritenere anche quelli noti ad un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l'atto al momento dell'adozione dello stesso, senza che rilevi in senso contrario la circostanza che sia stato effettuato un primo accertamento parziale, anche ove definito con adesione; tale ipotesi non ricorre in presenza di diversa, o più approfondita, valutazione del "materiale probatorio" già acquisito dall'ufficio, essendo onere dell'Amministrazione finanziaria indicare quali siano i nuovi elementi che non ha potuto esaminare in occasione del precedente accertamento, in quanto in possesso di diverso ufficio fiscale.

    Art. 33 · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi · Art. 2 Accertamento con adesione

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 397 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 119/2003

    Questione infondata
    10 aprile 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto attribuirebbero efficacia probatoria, nel processo tributario, ad atti di indagine assunti dal pubblico ministero al di fuori di qualsiasi contraddittorio, in assenza di preventiva verifica da parte dell'amministrazione finanziaria. Le norme censurate, infatti, prevedendo soltanto che l'amministrazione finanziaria possa ricevere «documenti, dati o notizie» acquisiti nel corso di indagini penali, per porli a base della propria attività di accertamento, non limitano la possibilità per il contribuente di contestare i risultati di quegli atti di indagine dinanzi al giudice tributario, il quale, del resto, (come si afferma nella giurisprudenza della Corte di cassazione) sebbene possa fondare il proprio convincimento su prove acquisite in sede penale, non ne può, tuttavia, recepire in maniera pedissequa il contenuto, dovendo, invece, sottoporle al proprio vaglio critico.

    Art. 24 cost. · Art. 33 Accertamento imposte sui redditi · Art. 63 d.P.R. 633/1972 · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 51/1992

    Questione infondata
    18 febbraio 1992

    Riguardo alla questione di legittimità costituzionale delle disposizioni, di identico contenuto, dell'art. 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (modificati dagli artt. 7 e 2 del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463) in base alle quali la Guardia di finanza, ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e, rispettivamente, delle imposte sui redditi, "previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio di poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria", sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in base all'assunto che le deroghe da esse consentite alla tutela del segreto bancario eccedessero i limiti stabiliti in proposito dall'art. 10, n. 12, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, va respinta la eccezione di inammissibilità per irrilevanza, avanzata sul presupposto che, qualora la norma impugnata fosse dichiarata illegittima, rimarrebbe comunque l'obbligo degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di non trattenere per sé le informazioni bancarie di cui venissero in possesso nell'adempimento delle loro funzioni. In caso di accoglimento della questione, infatti, fermo restando l'obbligo degli ufficiali e agenti di polizia, impegnati nelle indagini penali, di comunicare all'autorità giudiziaria le notizie acquisite, verrebbe comunque meno la possibilità della ulteriore trasmissione delle stesse all'amministrazione finanziaria ai fini degli accertamenti fiscali. Del pari respinte debbono essere le ulteriori eccezioni di inammissibilità, formulate a loro volta su una solo presunta perplessità della ordinanza di rinvio riguardo alla interpretazione delle norme impugnate, e sull'inesatto rilievo che queste si riferissero esclusivamente al segreto istruttorio.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 63 d.P.R. 633/1972 · Art. 33 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 24 luglio 1982

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1973 al 24 luglio 1982. 141 parole tolte, 387 parole aggiunte.

… n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie tolto: di cui allo stesso articolo. La guardia aggiunto: ivi previste e, nei casi e con le modalita' di cui all'art. 35, presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale. La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento … dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte direttetolto: , procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli ufficitolto: , secondo le norme e con le facolta' di cui all'art. 32tolto: . aggiunto: e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con quella degli … verifica l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento. tolto: Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi: "In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma" aggiunto: Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia' eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti. Gli accessi previsti nel secondo e nel terzo comma debbono essere eseguiti da funzionari dell'Amministrazione finanziaria della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore aggiunto di prima classe e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, ricompresi in elenchi approvati ogni anno con decreto del Ministro delle finanze. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art33 · fonte del testo

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