Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1992 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

valore aggiunto) e dell'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi) promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1991 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Pordenone nel ricorso

proposto da S.p.a. Arrital Cucine c/ Ufficio Imposte Dirette di

Pordenone ed altro iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio pendente di fronte alla Commissione

tributaria di primo grado di Pordenone, sorto a seguito di

opposizione ad accertamento fiscale, è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale dell'art. 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e

dell'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni

comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come

modificati, rispettivamente, dall'art. 7 e dall'art. 2 del d.P.R. 15

luglio 1982, n. 463, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma,

della Costituzione, in relazione all'art. 10, n. 12, della legge 9

ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica

per la riforma tributaria).

Il giudice a quo, in punto di rilevanza, precisa che, nell'ambito

di un'ispezione, autorizzata dall'autorità giudiziaria, svolta ai

fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e sul valore

aggiunto, la Guardia di finanza ha reperito documenti bancari, sulla

cui base si è attivata un'indagine di polizia giudiziaria, anch'essa

autorizzata dal giudice, nel corso della quale sono state acquisite

notizie bancarie di rilievo pure per il predetto accertamento

fiscale. Dopo che l'autorità giudiziaria titolare dell'indagine

penale aveva autorizzato l'utilizzazione a fini fiscali delle notizie

così acquisite, si è proceduto alla notifica dei relativi

accertamenti, dalla cui opposizione ha avuto origine il giudizio a

quo.

A seguito di una specifica eccezione preliminare proposta dal

ricorrente nel processo a quo, la Commissione tributaria di Pordenone

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei citati

artt. 63 e 33, sospettando un vizio di questi ultimi per eccesso di

delega rispetto all'art. 10, n. 12, della legge n. 825 del 1971, il

quale contiene la direttiva rivolta al legislatore delegato di

stabilire "l'introduzione, limitata a ipotesi di particolare

gravità, di deroghe al segreto bancario nei rapporti con

l'amministrazione finanziaria, tassativamente determinate nel

contenuto e nei presupposti". Secondo il giudice a quo, con tale

disposizione il legislatore ha inteso sottolineare che il segreto

bancario ha trovato, nell'ambito della riforma tributaria, uno

specifico riconoscimento, nel senso che ha assunto valore di norma

avente una precisa connotazione positiva e sistematica rispetto ad

ogni attività ispettiva e di verifica posta in essere

dall'amministrazione finanziaria.

Sempre ad avviso del giudice a quo, siffatta norma direttiva,

mentre risulterebbe adeguatamente attuata dai non impugnati artt. 51-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e 35 del d.P.R. n. 600 del 1973 (i

quali elencano i casi tassativi in cui l'amministrazione finanziaria

può superare il segreto bancario nell'ambito della propria attività

ispettiva), sembrerebbe, invece, contraddetta dalle disposizioni

impugnate. Queste ultime, infatti, contengono una norma identica, la

quale, dopo aver previsto che la Guardia di finanza coopera con gli

uffici delle imposte per l'acquisizione degli elementi utili

all'accertamento e alla repressione delle violazioni connesse con gli

obblighi tributari, stabilisce che la stessa Guardia di finanza,

"previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle

norme che disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e trasmette

agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti

dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia

giudiziaria e valutaria".

Tale norma, a parere del giudice a quo, comporterebbe un eccesso

di delega, poiché, a fronte di una direttiva che esige deroghe al

segreto bancario limitate a ipotesi di particolare gravità e

tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti, essa

sarebbe, invece, priva di ogni limite. Le deroghe ivi previste,

infatti, sarebbero soggette al solo vincolo della previa

autorizzazione dell'autorità giudiziaria, autorizzazione che,

peraltro, non ha nulla a che vedere con considerazioni di indole

tributaria, ma ha riguardo, piuttosto, all'eventuale opportunità di

mantenere integro il segreto istruttorio.

Né, sempre secondo il giudice a quo, potrebbe condividersi la

linea interpretativa adottata da talune Commissioni tributarie,

secondo cui la trasmissibilità delle informazioni da parte della

polizia giudiziaria a favore dell'amministrazione finanziaria sarebbe

limitata alle sole notizie di tipo non bancario, dal momento che tale

interpretazione, oltre a non essere basata su alcun dato testuale,

andrebbe incontro all'inconveniente di portare ad escludere

dall'accertamento tributario proprio il tipo di acquisizioni ritenute

più significative.

Del resto, conclude lo stesso giudice a quo, va ricordato che il

recente decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, nel modificare le norme

impugnate, estende la possibilità che la polizia giudiziaria dia

informazioni all'amministrazione finanziaria "anche al di fuori dei

casi di deroga previsti dall'art. 51-bis" (e dall'art. 35, prima

citato): questa modifica, insinua il giudice a quo, sembrerebbe

ammettere che la norma ora impugnata esorbitasse dalla delega e

necessitasse, quindi, di una successiva legittimazione.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile

e, in subordine, infondata.

Sotto il primo profilo, l'Avvocatura dello Stato, dopo aver

accennato alla non chiarezza e alla inadeguatezza della motivazione

dell'ordinanza di rimessione sul collegamento dell'istruttoria

fiscale con un'indagine penale, sostiene che la questione sollevata

sia irrilevante, poiché i militari e i funzionari procedenti

all'accertamento avrebbero l'obbligo, penalmente sanzionato, di non

trattenere per sé le informazioni bancarie di cui siano giunti in

possesso, obbligo che resterebbe in vigore pur se fossero annullate

le disposizioni impugnate.

Per quanto concerne il merito della questione di costituzionalità,

l'Avvocatura dello Stato, nel sottolineare che la ratio delle

disposizioni contestate è quella di evitare che, nel caso che

un'istruttoria penale sia affiancata da un'istruttoria fiscale, si

arrechi pregiudizio alle indagini giudiziali in corso, afferma che le

norme impugnate obbediscono alla regola fondamentale, e di generale

applicazione, della non interruzione del flusso delle informazioni in

materia tributaria e della loro piena utilizzabilità ai fini

dell'accertamento tributario da parte degli uffici finanziari che ne

siano venuti in possesso. L'Avvocatura rileva, altresì, che non

sussiste alcun collegamento tra le disposizioni contestate e i citati

artt. 35 e 51-bis, poiché solo questi ultimi costituirebbero

attuazione del principio direttivo fissato dalla legge delega, nel

senso che solo essi contengono norme sostanziali limitatrici

dell'utilizzabilità di notizie coperte da segreto bancario. Le

disposizioni impugnate, invece, mirano a risolvere soltanto un

problema di coordinamento tra istruttorie diverse, stabilendo una

priorità di tipo procedurale e temporale a tutela dell'attività

inquirente del giudice.

Del resto, continua l'Avvocatura dello Stato, se si volesse

riconoscere nelle disposizioni impugnate una regola sostanziale, la

questione, prima che infondata, sarebbe inammissibile, poiché, oltre

a configurare probabilmente un'aberratio ictus, comporterebbe una

pronunzia additiva (che dovrebbe essere estesa anche all'art. 12,

secondo comma, del decreto legge n. 429 del 1982), diretta a

prevedere un vincolo di inutilizzabilità per gli accertamenti degli

uffici finanziari riguardo alle informazioni bancarie ad essi

pervenute al di fuori dei casi previsti dall'art. 51- bis del d.P.R.

n. 633 del 1972 e dall'art. 35 del d.P.R. n. 600 del 1973. Ma, ed è

questo un ulteriore motivo d'inammissibilità, l'ordinanza di

rimessione non chiarisce se il caso di specie rientri o no fra le

deroghe contemplate dalle norme da ultimo menzionate e si mostra,

oltretutto, perplessa sulla interpretazione da dare alle disposizioni

impugnate. In ogni caso, conclude l'Avvocatura dello Stato, non può

sostenersi che un documento bancario, non più "segreto" perché

acquisito agli atti di un procedimento penale, dovrebbe considerarsi

come se fosse ancora segreto, poiché altro è limitare la ricerca

del materiale probatorio ai fini dell'istruttoria fiscale, altro è

non poter utilizzare il materiale probatorio pervenuto e creare,

così, segreti bancari laddove questi non esistono. Il principio

direttivo contenuto nella legge delega (art. 10, n. 12) si riferisce

soltanto al primo degli aspetti accennati (ricerca di materiale

probatorio) e non può essere esteso, come pretenderebbe il giudice a

quo, al secondo degli aspetti indicati (utilizzabilità del materiale

probatorio pervenuto). Se così non fosse, nota la difesa dello

Stato, si potrebbe dubitare della conformità del principio direttivo

contenuto nella legge delega rispetto all'art. 53 della Costituzione.

3. - In prossimità della Camera di consiglio l'Avvocatura dello

Stato ha presentato un'ulteriore memoria, con la quale sottolinea, in

contrasto con una notazione formulata dal giudice a quo, che la

modifica apportata alla norma impugnata dall'art. 5, quattordicesimo

e quindicesimo comma, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143,

convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, elimina ogni incertezza

interpretativa, nel senso che conferma che la Guardia di finanza,

tanto nelle vesti di polizia tributaria quanto in quelle di polizia

giudiziaria, deve trasmettere agli uffici finanziari i documenti, di

cui sia pervenuta in possesso, "anche al di fuori dei casi di deroga"

al segreto bancario. Nel confermare ciò, osserva la difesa dello

Stato, le nuove disposizioni escludono l'eccesso di delega ipotizzato

dall'ordinanza di rimessione riguardo alla legislazione delegata del

1982.

L'Avvocatura rileva, inoltre, che, a seguito di un più ampio

riscontro dei documenti, si è chiarito che l'accertamento riguardava

un grave caso di evasione fiscale, coinvolgente profili criminali,

che aveva indotto la Procura della Repubblica di Pordenone ad

affiancare un'istruttoria penale a quella fiscale, nel corso della

quale, peraltro, era già stato raccolto cospicuo materiale

probatorio di tipo non-bancario. Dai documenti, precisa ancora

l'Avvocatura, risulta che i limiti posti dagli artt. 51- bis e 35,

che in ogni caso non riguardano affatto la "ricaduta"

sull'istruttoriafiscale dei dati acquisiti nel corso dell'istruttoria

penale, erano stati ampiamente superati nella specie. Considerato in diritto

1. - La Commissione tributaria di primo grado di Pordenone ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta

sul valore aggiunto), e dell'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi), che, a seguito delle modifiche apportate dagli artt. 7 e 2

del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, al primo e al terzo comma,

contengono una disposizione identica, in base alla quale la Guardia

di finanza - nell'ambito di un rapporto di cooperazione con gli

uffici finanziari per l'accertamento dell'imposta sul valore

aggiunto, in un caso, e delle imposte sui redditi, nell'altro caso -

"previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle

norme che disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e trasmette

agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti nei

confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di

polizia giudiziaria e valutaria". Secondo il giudice a quo, tale

disposizione violerebbe gli artt. 76 e 77, primo comma, della

Costituzione, dal momento che costituirebbe l'esercizio di una

funzione legislativa delegata svolta in contrasto con un principio

direttivo contenuto nell'art. 10, n. 12, della legge 9 ottobre 1971,

n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma

tributaria), in base al quale il Governo è stato delegato a

stabilire "l'introduzione, limitata a ipotesi di particolare

gravità, di deroghe al segreto bancario nei rapporti con

l'amministrazione finanziaria, tassativamente determinate nel

contenuto e nei presupposti".

L'Avvocatura generale dello Stato, per contro, oltre a richiedere

il rigetto della questione di legittimità costituzionale, ha

proposto numerose eccezioni di inammissibilità, alcune delle quali,

peraltro, sono state ritirate nello scritto difensivo depositato in

prossimità della Camera di Consiglio. Sulle eccezioni proposte, e

non ritirate, occorre, comunque, pronunziarsi in via preliminare.

2. - Le eccezioni di inammissibilità non possono essere accolte.

Innanzitutto, non può essere condiviso il rilievo in base al

quale l'eventuale accoglimento della questione sollevata non avrebbe

alcuna influenza sulla possibilità che la Guardia di finanza, previa

autorizzazione dell'autorità giudiziaria, trasmetta agli uffici

finanziari notizie o dati acquisiti nel corso di indagini di polizia

giudiziaria o valutaria, dal momento che rimarrebbe comunque

l'obbligo, a carico degli ufficiali e degli agenti di polizia, di non

trattenere per sé le informazioni bancarie di cui venissero in

possesso nell'adempimento delle loro funzioni. Infatti,

contrariamente a quanto suppone l'Avvocatura dello Stato, ove la

questione proposta con il presente giudizio fosse accolta, fermo

restando l'obbligo degli ufficiali e degli agenti di polizia

impegnati nelle indagini penali di comunicare all'autorità

giudiziaria le notizie acquisite, verrebbe comunque meno la

possibilità della ulteriore trasmissione delle stesse notizie

all'amministrazione finanziaria ai fini degli accertamenti fiscali.

Sulla base di ciò, non si può dubitare che la questione sollevata

dalla Commissione tributaria di Pordenone sia rilevante, poiché

risulta chiaramente dall'ordinanza di rimessione che l'accertamento

fiscale, cui si riferisce il giudizio a quo, è in larga parte basato

sulle informazioni bancarie che l'amministrazione finanziaria ha

avuto dalla Guardia di finanza, allorché questa procedeva in veste

di polizia giudiziaria nell'ambito delle indagini penali avviate

dalla Procura della Repubblica di Pordenone.

Né si rivela fondata l'ulteriore eccezione di inammissibilità,

basata sulla presunta perplessità della ordinanza di rimessione in

relazione all'interpretazione da dare alle disposizioni impugnate. Il

giudice a quo, infatti, dubita della legittimità costituzionale

delle disposizioni impugnate partendo dal presupposto che queste

ultime debbano esser interpretate nel senso che permettono la

trasmissione agli uffici tributari di qualsiasi tipo di informazione

finanziaria raccolta dalla polizia giudiziaria, comprese le notizie

bancarie. Lo stesso giudice riferisce, poi, una diversa

interpretazione delle norme impugnate, seguita da altre Commissioni

tributarie, secondo la quale la trasmissione di notizie, cui le norme

impugnate si riferiscono, sarebbe limitata alle informazioni di tipo

non bancario. Ma egli stesso giunge alla inequivoca conclusione che

tale interpretazione, la quale, a suo avviso, eviterebbe ogni

conflitto con la legge di delega, non può essere condivisa.

Né, infine, merita accoglimento l'eccezione d'inammissibilità,

secondo la quale, poiché le disposizioni contestate non

conterrebbero deroghe al segreto bancario, ma si riferirebbero

soltanto al segreto istruttorio, sarebbe erroneamente invocato come

parametro di costituzionalità il complesso di disposizioni

costituzionali sulla delegazione legislativa, considerato che la

norma interposta, contenuta nell'art. 10, n. 12, della legge delega

n. 825 del 1971, prevederebbe principi direttivi in ordine

all'adozione di norme sostanziali limitatrici della utilizzabilità

di notizie coperte dal segreto bancario, e non già in ordine

all'emanazione di norme procedurali relative al coordinamento tra

istruttorie penali e istruttorie fiscali. In realtà, pur ammettendo

che l'interpretazione formulata dall'Avvocatura dello Stato riguardo

alle disposizioni appena citate sia quella corretta, non si può

escludere, in via generale, che la previsione relativa alla

possibilità dell'amministrazione finanziaria di giovarsi, ai fini

dell'accertamento tributario, di notizie acquisite nel corso di

indagini penali e ad essa trasmesse, previa autorizzazione del

magistrato inquirente, dalla Guardia di finanza, agente come polizia

giudiziaria, possa comportare un'incisione, seppure indiretta, sul

segreto bancario. Infatti, una volta che si ammetta che con il

segreto bancario possono essere coperti dati o notizie che la polizia

giudiziaria può acquisire nel corso delle indagini finalizzate a un

giudizio penale, non si può negare, quantomeno restando nei limiti

di una valutazione delibatoria, che vi possa essere un'interferenza

fra la disciplina sulle deroghe al segreto bancario previste ai fini

dell'accertamento tributario e la possibilità di trasmissione delle

notizie confidenziali sopra definita. Ciò è sufficiente per poter

affermare che il giudice a quo ha non irragionevolmente prefigurato

l'ipotesi di eccesso di delega nella forma di un possibile contrasto

fra le disposizioni impugnate e il principio direttivo contenuto

nell'art. 10, n. 12, della legge n. 825 del 1971.

3. - La questione di costituzionalità sollevata dal giudice a quo

non è fondata.

Con il termine di segreto bancario si denota un dovere di riserbo

cui sono tradizionalmente tenute le imprese bancarie in relazione

alle operazioni, ai conti e alle posizioni concernenti gli utenti dei

servizi da esse erogati. A tale dovere, tuttavia, non corrisponde nei

singoli clienti delle banche una posizione giuridica soggettiva

costituzionalmente protetta, né, men che meno, un diritto della

personalità, poiché la sfera di riservatezza con la quale vengono

tradizionalmente circondati i conti e le operazioni degli utenti dei

servizi bancari è direttamente strumentale all'obiettivo della

sicurezza e del buon andamento dei traffici commerciali. In ragione

di ciò, il se, il quanto e il come della tutela del segreto bancario

sono lasciati alla scelta discrezionale del legislatore ordinario, il

quale, in tale valutazione, è tenuto a un non irragionevole

apprezzamento dei fini di utilità e di giustizia sociale che gli

artt. 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione

prevedono a proposito della disciplina delle attività economiche e

del regime delle appartenenze dei beni patrimoniali. Al livello dei

principi costituzionali resta fermo, comunque, che le scelte

discrezionali del legislatore, ove si orientino a favore della tutela

del segreto bancario, non possono spingersi fino al punto di fare di

questo ultimo un ostacolo all'adempimento di doveri inderogabili di

solidarietà, primo fra tutti quello di concorrere alle spese

pubbliche in ragione della propria capacità contributiva (art. 53

della Costituzione), ovvero fino al punto di farne derivare il

benché minimo intralcio all'attuazione di esigenze costituzionali

primarie, come quelle connesse all'amministrazione della giustizia e,

in particolare, alla persecuzione dei reati.

Entro questa cornice di principi costituzionali va collocata la

legge delega invocata come norma interposta del giudizio di

costituzionalità sulle disposizioni impugnate. Il legislatore

delegato, infatti, è tenuto a dare attuazione alla legge di

delegazione interpretandone i contenuti normativi in armonia con i

principi costituzionali. Sicché l'inquadramento delle direttive

stabilite dall'art. 10, n. 12, della legge n. 825 del 1971

all'interno delle norme costituzionali di riferimento si rende

necessario proprio al fine di valutare la costituzionalità delle

disposizioni poste dal legislatore delegato in attuazione di quelle

direttive.

4. - Interpretata nel contesto dei principi costituzionali ora

menzionati, la disposizione della legge delega invocata come norma

interposta nel presente giudizio di costituzionalità non può avere

il significato ad essa attribuito dal giudice a quo. In altri

termini, la norma direttiva contenuta nell'art. 10, n. 12, della

legge n. 825 del 1971 - per la quale il legislatore delegato è

tenuto a provvedere alla "introduzione, limitata a ipotesi di

particolare gravità, di deroghe al segreto bancario nei rapporti con

l'amministrazione finanziaria, tassativamente determinate nel

contenuto e nei presupposti" - non può avere il significato di

riconoscere il segreto bancario come principio anche nei confronti

dell'autorità finanziaria procedente all'accertamento degli illeciti

tributari, principio che può essere derogato soltanto nei casi,

tassativamente determinati, di illeciti di particolare gravità. Se

questo dovesse esserne il significato, si dovrebbe seriamente

dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 12, della

legge delega in riferimento ai principi costituzionali affermati

negli artt. 2 e 53 della Costituzione e questa Corte non esiterebbe

ad accogliere il suggerimento dell'Avvocatura dello Stato a sollevare

di fronte a se stessa la questione di costituzionalità.

In realtà, se la norma di delega dev'esser interpretata in

armonia con la Costituzione e, più in particolare, con il principio

che il dovere di riservatezza connesso con il segreto bancario non

può coprire illeciti tributari e non può essere di ostacolo

all'accertamento dei medesimi illeciti, l'art. 10, n. 12, non può

essere visto come diretto a riconoscere il principio del "segreto

bancario", di fronte al quale gli interventi dell'autorità pubblica

vo'lti all'accertamento degli illeciti tributari siano configurati

come "deroghe eccezionali" e, persino, "sospette", tanto da esigere

determinazioni tassative e limitate ai casi di maggior gravità. In

altri termini, alla riservatezza cui le banche sono tenute nei

confronti delle operazioni dei propri clienti non si può applicare

il paradigma di garanzia proprio dei diritti di libertà personale,

poiché alla base del segreto bancario non ci sono valori della

persona umana da tutelare: ci sono, più semplicemente, istituzioni

economiche e interessi patrimoniali, ai quali, secondo la

giurisprudenza costante di questa Corte, quel paradigma non è

applicabile (v. sentt. nn. 55 del 1968 e 22 del 1971).

Ciò significa che la stessa norma di delega non può essere

interpretata come una norma restrittiva dei poteri di accertamento

dell'amministrazione tributaria di fronte al segreto bancario, tanto

più che, quando l'art. 10, n. 12, fa riferimento alle "ipotesi di

particolare gravità" che legittimerebbero l'accesso degli uffici

finanziari ai dati riservati custoditi dalle banche, non può non

ricomprendere in quelle ipotesi tutti i possibili casi di illecito

tributario per evasione. Alla luce dei principi costituzionali,

infatti, l'evasione fiscale costituisce in ogni caso una "ipotesi di

particolare gravità", per il semplice fatto che rappresenta, in

ciascuna delle sue manifestazioni, la rottura del vincolo di lealtà

minimale che lega fra loro i cittadini e comporta, quindi, la

violazione di uno dei "doveri inderogabili di solidarietà", sui

quali, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, si fonda una

convivenza civile ordinata ai valori di libertà individuale e di

giustizia sociale.

In definitiva, la direttiva contenuta nell'art. 10, n. 12, della

legge n. 825 del 1971, vincola il legislatore delegato a conformare i

rapporti tra le imprese bancarie e i poteri di accertamento propri

dell'amministrazione tributaria in modo che quest'ultima possa

accedere ai dati relativi alle operazioni o ai patrimoni di singoli

clienti, tenuti riservati dalle banche, purché si tratti di ipotesi

e di modalità prestabilite dalla legge. Infatti, poiché in via di

principio nessun documento o nessun dato, relativo agli utenti dei

servizi bancari e detenuto confidenzialmente dalle banche, può

essere sottratto ai poteri di accertamento degli uffici tributari, il

significato sostanziale della norma di delega ora esaminata è quello

di sottoporre tali poteri al principio di legalità, di modo che

questi ultimi non possano essere svolti arbitrariamente e

indiscriminatamente.

5. - Ad avviso del giudice a quo, il legislatore delegato, mentre

avrebbe accuratamente attuato la predetta direttiva con l'art. 51-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e con l'art. 35 del d.P.R. n. 600 del

1973, ne avrebbe, invece, violato il contenuto sostanziale con le

disposizioni impugnate.

I ricordati artt. 51- bis e 35, nei testi introdotti,

rispettivamente, dall'art. 5 e dall'art. 3 del d.P.R. 15 luglio 1982,

n. 463 (che, peraltro, risultano ora abrogati dalla legge 30 dicembre

1991, n. 413 art. 18, punto 2, lett. e) e punto 1, lett. h), hanno

predeterminato - l'uno in relazione all'imposta sul valore aggiunto e

l'altro in relazione alle imposte sui redditi - i fatti o gli indizi

(omessa presentazione della dichiarazione, accertamento di

corrispettivi o redditi reali superiori di una certa percentuale

rispetto a quelli dichiarati, etc.), in presenza dei quali gli uffici

finanziari sono abilitati ad accedere ai documenti, alle notizie e ai

dati conservati dalle aziende e dagli istituti di credito. In tali

casi, occorre ricordarlo, l'esercizio del potere di accesso alle

predette informazioni riservate è subordinato alla previa

autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo

grado territorialmente competente, vale a dire alla previa

autorizzazione di un magistrato incaricato di presiedere un organo

avente natura giurisdizionale.

Le disposizioni impugnate - cioè l'art. 63, primo comma, seconda

proposizione, del d.P.R. n. 633 del 1972 e l'art. 33, terzo comma,

seconda proposizione, del d.P.R. n. 600 del 1973, nei testi

risultanti dopo le modifiche ad essi apportati, rispettivamente,

dagli artt. 7 e 2 del già menzionato d.P.R. n. 463 del 1982 -

prevedono una via ulteriore e diversa attraverso la quale gli uffici

finanziari, pur sempre ai fini dell'accertamento di eventuali

illeciti tributari, possono avere accesso ai documenti e ai dati

riservati tenuti dalle aziende o dagli istituti di credito. In base

alle citate disposizioni, infatti, la Guardia di finanza, previa

autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme sul

segreto istruttorio, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte

documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'imputato

nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria. Secondo

il giudice a quo, la previsione in questa disposizione della sola

previa autorizzazione del giudice inquirente e la mancata

predeterminazione, in tal caso, delle ipotesi legittimanti l'accesso

ai dati riservati costituirebbero motivo d'illegittimità

costituzionale per violazione della norma di delega esaminata nel

punto precedente della motivazione. Tale assunto, tuttavia, non può

essere condiviso.

In realtà, le norme sospettate d'incostituzionalità abilitano la

Guardia di finanza a trasmettere agli uffici delle imposte

informazioni, dati o documenti, rilevanti per l'accertamento di

illeciti tributari, che siano stati acquisiti dalla stessa Guardia di

finanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria. Ciò

significa che quest'ultima ha originariamente accesso ai dati cui si

riferiscono le disposizioni impugnate in relazione a ipotesi che la

legge penale predetermina come ipotesi di reato, in conformità al

principio di riserva assoluta di legge, stabilito dall'art. 25,

secondo comma, della Costituzione. Inoltre, nella sua attività di

polizia giudiziaria, vòlta al reperimento o alla verifica dei

suddetti dati, la Guardia di finanza agisce, oltreché secondo

modalità stabilite dalla legge, sotto l'impulso, il controllo e la

vigilanza dell'autorità giudiziaria, così come è previsto in

generale per le attività di prevenzione e di repressione dei reati.

Tutto ciò dimostra che l'accesso ai dati riservati cui si

riferiscono le disposizioni impugnate è sottoposto a rigorose

condizioni di predeterminazione legale e di controllo giudiziario, le

quali anzi, proprio perché attengono alla persecuzione dei reati,

sono definite persino in modo più preciso e garantistico rispetto a

quelle stabilite dai ricordati artt. 51- bis e 35 per l'accertamento

degli illeciti tributari da parte degli uffici delle imposte.

L'illimitata trasmissibilità dei dati coperti da segreto bancario da

parte della polizia giudiziaria a favore dell'amministrazione

finanziaria si basa, dunque, sul presupposto che il segreto bancario

non può in alcun modo sussistere di fronte alla (legittima)

attività di prevenzione e di repressione dei reati (artt. 248,

secondo comma, c.p.p. e 255 c.p.p.). E, poiché tale attività

risponde a requisiti di legalità e di controllo giudiziario

particolarmente rigorosi, nessun ostacolo può sussistere affinché i

dati riservati (legittimamente) acquisiti per tale via possano essere

comunicati all'amministrazione finanziaria e possano essere da

quest'ultima pienamente utilizzati, anche al di là delle ipotesi

previste dai più volte citati artt. 51- bis e 35 (come ora, a

definitivo chiarimento, stabilisce l'art. 5, quattordicesimo e

quindicesimo comma, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,

convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197). Ciò, del resto, come

si è prima accennato, corrisponde al bilanciamento dei valori

costituzionali, in base al quale i valori collegati al dovere di

riserbo sui dati bancari sono sicuramente recessivi di fronte a

quelli riferibili al dovere inderogabile imposto dall'art. 53 della

Costituzione e, a maggior ragione, di fronte all'esigenza

costituzionale primaria collegata alla persecuzione dei reati.

L'unico limite che occorre rispettare nella altrimenti piena

possibilità della polizia giudiziaria di trasmettere agli uffici

delle imposte gli anzidetti dati va individuato nella imprescindibile

esigenza che a quella trasmissione non consegua alcun pregiudizio

agli interessi protetti con il segreto istruttorio o, in genere, con

il segreto attinente alla fase delle indagini preliminari. Di ciò, a

ragione, si preoccupano le disposizioni impugnate allorché

subordinano la trasmissione agli uffici finanziari delle informazioni

e dei documenti in possesso della polizia giudiziaria alla previa

autorizzazione del giudice, la quale è espressamente giustificata

dall'esigenza di salvaguardare l'efficienza e il buon esito della

indagine penale e di tutelare i diritti della persona sottoposta

all'indagine medesima. Tale autorizzazione è evidentemente diretta a

regolare i confini e le possibili interferenze tra l'istruttoria

penale e quella tributaria, sicché, contrariamente a quanto suppone

il giudice a quo, non può essere posta sullo stesso piano dei poteri

giudiziali di accesso ai dati riservati, che sono distintamente

disciplinati dalle norme sulle indagini di polizia giudiziaria (artt.

248, secondo comma, e 255 c.p.p.) e da quelle sull'accertamento

tributario (artt. 51- bis e 35, prima ricordati).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 63, primo comma, seconda proposizione, del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

valore aggiunto) e dell'art. 33, terzo comma, seconda proposizione,

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia

di accertamento delle imposte sui redditi), nei testi risultanti dopo

le modifiche apportate, rispettivamente, dall'art. 7 e dall'art. 2

del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Disposizioni integrative e

correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n. 600, e successive

modificazioni), sollevate, con l'ordinanza indicata in epigrafe,

dalla Commissione tributaria di primo grado di Pordenone, in

riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in

connessione con la norma interposta contenuta nell'art. 10, n. 12,

della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo

della Repubblica per la riforma tributaria).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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