Art. 24 — Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

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I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente, che corrispondono indennita', gettoni di presenza e altri assegni di cui alle lettere b), c) ed f) dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ad eccezione degli assegni periodici indicati alle lettere g) ed h) dell'art. 10 dello stesso decreto, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'aliquota del quindici per cento. Le regioni, le province e i comuni, all'atto del pagamento delle indennita' di cui alla lettera d) dell'art. 47 del decreto indicato nel precedente comma, devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con obbligo di rivalsa, commisurata al quaranta per cento del relativo ammontare al netto dei contributi previdenziali, con le aliquote determinate ai sensi del secondo comma dell'art. 23. Per le pensioni, i vitalizi e le indennita' dovuti in dipendenza della cessazione dalle cariche e dalle funzioni la ritenuta deve essere applicata sull'intero ammontare delle pensioni e vitalizi e sulla parte imponibile delle indennita'. Per i compensi di cui alla lettera a) e per le rendite vitalizie di cui alla lettera e) del detto art. 47 valgono le disposizioni del precedente articolo. Ai fini del conguaglio di cui al terzo comma del precedente art. 23 i terzi che corrispondono le indennita' e i compensi indicati nella lettera b) del predetto art. 47 devono comunicare al datore di lavoro del percipiente l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute effettuate. ((Per i redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera h-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, valgono le disposizioni del precedente articolo e la ritenuta e' commisurata all'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto.))

Testo in vigore dal 2 marzo 1997 al 1 gennaio 1998

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 304/1993

    Questione inammissibile
    1 luglio 1993

    L'impugnato art. 24, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 disciplina esclusivamente la ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con aliquota del quindici per cento che deve essere operata da determinate categorie di soggetti su emolumenti di diversa natura; tale disposizione non incide ne' sulla disciplina dell'assegno vitalizio degli ex parlamentari ne' su quella delle pensioni, si' che da essa non può derivare la denunciata disparità di trattamento tra il regime tributario delle pensioni e quello dell'assegno vitalizio degli ex parlamentari. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1993, n. 600 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).

    Art. 24 Accertamento imposte sui redditi · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 292/1987

    Questione infondata
    28 luglio 1987

    La limitazione di quota imponibile prevista per le indennita` dei parlamentari, dei giudici costituzionali, nonche` dei consiglieri regionali, provinciali e comunali, e` giustificata dalla necessita` di assicurare garanzie di indipendenza, di natura anche economica, ai componenti di organi fondamentali per la vita democratica del paese ed aventi una diretta base costituzionale; e` pertanto ragionevole che il legislatore, nella sua insindacabile discrezionalita`, non abbia esteso il medesimo trattamento tributario alle indennita` percepite per l'esercizio di funzioni pubbliche del tutto diverse, quali quelle degli amministratori elettivi di enti pubblici, come quelli ospedalieri. Ne` puo` invocarsi l'applicazione, a categorie di reddito indiscutibilmente diverse, di una norma costituente deroga al principio di correlazione tra prestazioni tributarie e capacita` contributiva. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa agli artt. 47, comma primo, lett. d, e 48, comma quarto, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nonche` all'art. 24, comma secondo, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600). - v. S. nn. 104/1985, 187/1981.

    Art. 24 Accertamento imposte sui redditi · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  9. 10 dicembre 2000 — 1 gennaio 2007per 6 anni
  10. 15 gennaio 2000 — 10 dicembre 2000per 11 mesi
  11. 1 gennaio 1998 — 15 gennaio 2000per 2 anni
  12. 2 marzo 1997 — 1 gennaio 1998per 10 mesi
  13. 16 ottobre 1973 — 2 marzo 1997testo originarioper 23 anni

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1997

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1973 al 2 marzo 1997. 48 parole aggiunte.

… al datore di lavoro del percipiente l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute effettuate. aggiunto: Per i redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera h-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, valgono le disposizioni del precedente articolo e la ritenuta e' commisurata all'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art24 · fonte del testo

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