Art. 24 — Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

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I soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 23, che corrispondono redditi di cui all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta e' operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento 70 Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti. 66 Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento. 70 ((1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR e' operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1999, N.505. 66

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505

66

con decorrenza dal 13 gennaio 2000

Il D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "La disposizione di cui alla lettera a), numero 1), si applica a decorrere dai versamenti concernenti le operazioni di conguaglio relative al periodo d'imposta 1999; le disposizioni di cui alla stessa lettera a), numero 2), ed alla lettera b) si applicano ai compensi erogati a decorrere dal 13 gennaio 2000."

L. 21 novembre 2000, n. 342

70

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 34, comma 4) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001."

Testo in vigore dal 1 gennaio 2007 al 2 marzo 2020

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 304/1993

    Questione inammissibile
    1 luglio 1993

    L'impugnato art. 24, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 disciplina esclusivamente la ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con aliquota del quindici per cento che deve essere operata da determinate categorie di soggetti su emolumenti di diversa natura; tale disposizione non incide ne' sulla disciplina dell'assegno vitalizio degli ex parlamentari ne' su quella delle pensioni, si' che da essa non può derivare la denunciata disparità di trattamento tra il regime tributario delle pensioni e quello dell'assegno vitalizio degli ex parlamentari. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1993, n. 600 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).

    Art. 24 Accertamento imposte sui redditi · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 292/1987

    Questione infondata
    28 luglio 1987

    La limitazione di quota imponibile prevista per le indennita` dei parlamentari, dei giudici costituzionali, nonche` dei consiglieri regionali, provinciali e comunali, e` giustificata dalla necessita` di assicurare garanzie di indipendenza, di natura anche economica, ai componenti di organi fondamentali per la vita democratica del paese ed aventi una diretta base costituzionale; e` pertanto ragionevole che il legislatore, nella sua insindacabile discrezionalita`, non abbia esteso il medesimo trattamento tributario alle indennita` percepite per l'esercizio di funzioni pubbliche del tutto diverse, quali quelle degli amministratori elettivi di enti pubblici, come quelli ospedalieri. Ne` puo` invocarsi l'applicazione, a categorie di reddito indiscutibilmente diverse, di una norma costituente deroga al principio di correlazione tra prestazioni tributarie e capacita` contributiva. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa agli artt. 47, comma primo, lett. d, e 48, comma quarto, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nonche` all'art. 24, comma secondo, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600). - v. S. nn. 104/1985, 187/1981.

    Art. 24 Accertamento imposte sui redditi · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

13 versioni dal 1973

1973oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 21 maggio 2022 — 1 gennaio 2027in vigoreper 4 anni
  3. 25 dicembre 2020 — 21 maggio 2022per un anno
  4. 30 novembre 2020 — 25 dicembre 2020per 25 giorni
  5. 9 novembre 2020 — 30 novembre 2020per 21 giorni
  6. 30 aprile 2020 — 9 novembre 2020per 6 mesi
  7. 2 marzo 2020 — 30 aprile 2020per un mese
  8. 1 gennaio 2007 — 2 marzo 2020per 13 anni
  9. 10 dicembre 2000 — 1 gennaio 2007per 6 anni
  10. 15 gennaio 2000 — 10 dicembre 2000per 11 mesi
  11. 1 gennaio 1998 — 15 gennaio 2000per 2 anni
  12. 2 marzo 1997 — 1 gennaio 1998per 10 mesi
  13. 16 ottobre 1973 — 2 marzo 1997testo originarioper 23 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2000 al 1 gennaio 2007. 1 parola tolta, 40 parole aggiunte.

… deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento tolto: 70aggiunto: . 1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR e' operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1999, N.505.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art24 · fonte del testo

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