Misure di sostegno per le attivita' chiuse Il Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 destinati alle attivita' che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)). Per l'attuazione della presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attivita' sono vietate o sospese ((fino al 31 marzo 2022)) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)) sono sospesi:

  • a)i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
  • b)i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022. I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione ((entro il 16 ottobre 2022)). Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Testo vigente dal 29 marzo 2022

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Che cosa è cambiato dal 29 marzo 2022

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 2022 al 29 marzo 2022. 2 parole tolte, 22 parole aggiunte in 2 capoversi.

… adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221tolto: .aggiunto: , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11. Per l'attuazione della presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure … nel territorio dello Stato, le cui attivita' sono vietate o sospese fino al 31 tolto: gennaio aggiunto: marzo 2022 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, aggiunto: convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 sono sospesi:

… sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 tolto: settembre aggiunto: ottobre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Agli oneri …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-01-27;4~art1 · fonte del testo

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