Art. 18 — Contabilità semplificata per le imprese minori

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1989 al 1 gennaio 1992. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che a norma del codice civile non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui, allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, conseguiti in un anno non abbiano superato l'ammontare di ((trecentosessanta milioni)) di lire, sono esonerati per il successivo triennio dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. 12a I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalita' e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione devono annotare in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda meta' di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al precedente comma. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei due commi precedenti. Il regime di contabilita' semplificata previsto nel presente, articolo si estende di triennio in triennio qualora l'ammontare indicato nel primo comma non venga superato nell'ultimo anno di ciascun triennio. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime ordinario, con effetto per l'intero triennio, nella dichiarazione relativa al primo anno di ciascun triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore a ((trecentosessanta milioni)) di lire, possono per il primo anno tenere la contabilita' semplificata di cui al presente articolo. 12a ((Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.)) Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti della imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del terzo comma.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 febbraio 1980, n.31

12a

La L. 29 febbraio 1980, n.31 ha disposto (con l'art 3 comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1980."

Testo in vigore dal 30 aprile 1989 al 1 gennaio 1992

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 18, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e giugno 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 3/1988

    Questione infondata
    19 gennaio 1988

    Nella determinazione degli utili netti d'impresa non sussiste disparità di trattamento tra imprese minori e imprese maggiori per quanto riguarda la possibilità di dedurre dai redditi immobiliari gli interessi passivi i quali sono previsti, a norma dell'art. 72 del D.P.R. n. 597 del 1973, fra le componenti negative di reddito detraibili dalle imprese minori anche se ammesse alla contabilità semplificata. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 52, comma secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in relazione anche all'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sotto il profilo della disparità di trattamento tra imprese minori e imprese maggiori, poiché soltanto queste ultime sarebbero abilitate a computare i redditi immobiliari al netto degli interessi passivi).

    Art. 18 Accertamento imposte sui redditi · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

13 versioni dal 1973

1973oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2023 — 1 gennaio 2027in vigoreper 4 anni
  3. 1 gennaio 2017 — 1 gennaio 2023per 6 anni
  4. 13 luglio 2011 — 1 gennaio 2017per 5 anni
  5. 28 giugno 2001 — 13 luglio 2011per 10 anni
  6. 1 gennaio 1992 — 28 giugno 2001per 9 anni
  7. 30 aprile 1989 — 1 gennaio 1992per 3 anni
  8. 2 marzo 1983 — 30 aprile 1989per 6 anni
  9. 1 marzo 1980 — 2 marzo 1983per 3 anni
  10. 11 dicembre 1977 — 1 marzo 1980per 2 anni
  11. 29 marzo 1975 — 11 dicembre 1977per 3 anni
  12. 29 dicembre 1974 — 29 marzo 1975per 3 mesi
  13. 16 ottobre 1973 — 29 dicembre 1974testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 30 aprile 1989

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1983 al 30 aprile 1989. 60 parole tolte, 55 parole aggiunte.

… 29 settembre 1973, n. 597, conseguiti in un anno non abbiano superato l'ammontare di tolto: settecento ottanta aggiunto: trecentosessanta milioni di lire, sono esonerati per il successivo triennio dalla tenuta delle scritture … ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore a tolto: settecento ottanta aggiunto: trecentosessanta milioni di lire, possono per il primo anno tenere la contabilita' semplificata di cui al presente articolo. tolto: Ai fini del limite stabilito nel primo e nel settimo comma e della deduzione forfettaria prevista nel n. 12) dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le cessioni di carburanti effettuate dai gestori degli impianti di distribuzione si considerano ricavi i corrispettivi al netto dell'imposta di fabbricazione e per aggiunto: Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art18 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari