Art. 17 — Registro riepilogativo di magazzino
Articolo abrogato dal d.l. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito con modificazioni dalla l. 23 febbraio 1978, n. 38.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Articolo abrogato dal d.l. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito con modificazioni dalla l. 23 febbraio 1978, n. 38.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.P.R. 27 settembre 1979 n. 506, modificativo dell'art. 17 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. dalle Commissioni tributarie di primo grado di Monza, Cosenza, Milano e Foggia con le ordinanze indicate in epigrafe; Dichiara l…
Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 53 cost. · Art. 17 Riscossione imposte sul reddito
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1973 al 1 gennaio 1974. 193 parole tolte, 16 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro riepilogativo di magazzino entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Nel registro devono essere distintamente indicate, per ciascuna delle categorie e voci di cui al primo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, le quantita' esistenti all'inizio del periodo d'imposta, le quantita' complessivamente entrate e uscite nel periodo e le quantita' esistenti al termine del periodo stesso. Le quantita' in entrata e in uscita devono essere distinte a seconda che siano state acquistate, rese da clienti, vendute, rese a fornitori. I soggetti che esercitano attivita' industriali dirette alla produzione di beni devono tenere distinte, nel registro, anche le quantita' prodotte o passate in lavorazione.
tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte delaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 tolto: dicembre 1977, n aggiunto: DICEMBRE 1977, N. 936, tolto: convertito con modificazioni dalla 23 febbraio 1978, n. 38, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso aggiunto: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 1978, N. 38.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art17 · fonte del testo
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