Art. 18 — Contabilità semplificata per le imprese minori

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Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che a norma del codice civile non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui, allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, conseguiti in un anno non abbiano superato l'ammontare di centoventi milioni di lire, sono esonerati per il successivo triennio dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalita' e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione devono annotare in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda meta' di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al precedente comma. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei due commi precedenti. Il regime di contabilita' semplificata previsto nel presente, articolo si estende di triennio in triennio qualora l'ammontare indicato nel primo comma non venga superato nell'ultimo anno di ciascun triennio. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime ordinario, con effetto per l'intero triennio, nella dichiarazione relativa al primo anno di ciascun triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore a centoventi milioni di lire, possono per il primo anno tenere la contabilita' semplificata di cui al presente articolo.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1973 al 29 dicembre 1974

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 18, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e giugno 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 3/1988

    Questione infondata
    19 gennaio 1988

    Nella determinazione degli utili netti d'impresa non sussiste disparità di trattamento tra imprese minori e imprese maggiori per quanto riguarda la possibilità di dedurre dai redditi immobiliari gli interessi passivi i quali sono previsti, a norma dell'art. 72 del D.P.R. n. 597 del 1973, fra le componenti negative di reddito detraibili dalle imprese minori anche se ammesse alla contabilità semplificata. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 52, comma secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in relazione anche all'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sotto il profilo della disparità di trattamento tra imprese minori e imprese maggiori, poiché soltanto queste ultime sarebbero abilitate a computare i redditi immobiliari al netto degli interessi passivi).

    Art. 18 Accertamento imposte sui redditi · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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  8. 2 marzo 1983 — 30 aprile 1989per 6 anni
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  10. 11 dicembre 1977 — 1 marzo 1980per 2 anni
  11. 29 marzo 1975 — 11 dicembre 1977per 3 anni
  12. 29 dicembre 1974 — 29 marzo 1975per 3 mesi
  13. 16 ottobre 1973 — 29 dicembre 1974testo originarioper un anno

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art18 · fonte del testo

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