Art. 40 rilancio — Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19

Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti, puo' essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Il contributo di cui al comma 1 non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle societa' petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attivita' petrolifere e di ristorazione. Il contributo e' erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa di gestione, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalita' ed il termine di presentazione delle domande nonche' le procedure per la concessione del contributo. ((Per i fini di cui al comma 1, la verifica dell'appartenenza dei distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese e' effettuata calcolando i ricavi)) con le modalita' di cui all'articolo 18, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Testo vigente dal 19 luglio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020. 19 parole tolte, 26 parole aggiunte.

… il termine di presentazione delle domande nonche' le procedure per la concessione del contributo. tolto: Al fine della verifica di appartenenza alle microimprese e alle aggiunto: Per i fini di cui al comma 1, la verifica dell'appartenenza dei distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese tolto: per i distributori di carburanti i ricavi si calcolano aggiunto: e' effettuata calcolando i ricavi con le modalita' di cui all'articolo 18, comma 10, del Decreto del Presidente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art40 · fonte del testo

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