Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Impugnazioni civili

Appello

Sottovoce della voce 100 nella classificazione del Massimario

53 massime, da pronunce dall’8 aprile 2025 al 25 maggio 2026

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Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 53ª delle 53 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10858/2025

    Citazione di appello › Motivi › Specificità

    Produzione di documenti nuovi in grado di appello - Decadenza - Conoscenza presuntiva - Esclusione - Conoscenza effettiva o presunzione assoluta di conoscenza - Rilevanza - Fattispecie.

    In tema di appello, ciò che rileva, ai fini della decadenza dal diritto di produrre, entro la prima occasione processuale utile, i documenti nuovi, non è la mera conoscenza presuntiva dell'atto, ma la sua conoscenza effettiva ovvero la presunzione di conoscenza assoluta, potendo solo da essa e dalla successiva inerzia dell'interessato discendere la conseguenza della tardività della produzione. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva ritenuto tardiva la produzione in giudizio di una delibera della giunta comunale, sulla base dell'erronea premessa che la conoscenza dell'atto dovesse essere fatta risalire al momento della pubblicazione nell'albo pretorio e non a quello della comunicazione agli interessati).

    Classificata anche sotto: Prova civile

    Rv. 675280-01Rassegna di aprile 2025, p. 118Art. 165 c.p.c. · Art. 166 c.p.c. · Art. 345 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9970/2025

    Appellabilità (provvedimenti appellabili) › Sentenze › Del conciliatore

    Giudice di pace - Domanda di risarcimento del danno - Indicazione specifica di somma nei limiti della competenza equitativa - Alternativa richiesta di somma minore o maggiore da determinarsi in corso di causa - Portata - Mera di clausola di stile - Esclusione - Condizioni e limiti - Assenza di circostanze idonee a comprovare il superamento del valore espressamente indicato - Necessità - Fattispecie in tema di individuazione del mezzo di impugnazione esperibile.

    Nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni (nella specie da condotta di ingiuria aggravata), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a millecento euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile ex art. 339, comma 3, c.p.c. l'appello proposto avverso la sentenza resa dal giudice di pace, ritenendo ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l'ulteriore richiesta, avanzata dall'attore con l'atto di citazione, di condanna del convenuto al pagamento di "una somma diversa ritenuta di giustizia", rispetto a quella specificamente quantificata di euro 950,00).

    Classificata anche sotto: Provvedimenti del giudice civile

    Rv. 674634-01Rassegna di aprile 2025, p. 172Art. 7 c.p.c. · Art. 14 c.p.c. · Art. 113 c.p.c. · Art. 339 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9212/2025

    Ammissibilità ed inammissibilità

    Inammissibilità dell'appello - Mancato rilievo da parte del giudice del merito - Rilevabilità d'ufficio in fase di legittimità - Configurabilità - Conseguenze - Cassazione senza rinvio - Fattispecie.

    La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione. (Nella specie, il tribunale aveva rigettato nel merito l'appello avverso la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, omettendo di dichiarare l'inammissibilità del gravame in quanto proposto per motivi esorbitanti quelli deducibili ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c.).

    Rv. 674505-01Rassegna di aprile 2025, p. 25Art. 339 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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