[1]Modifiche all'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ((...)) nonche' ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure della ricostruzione privata e per la velocizzazione degli interventi mediante il rafforzamento temporaneo della capacita' operativa delle amministrazioni territoriali interessate
[2]1. All'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, alinea, dopo le parole: «al comune territorialmente competente» sono inserite le seguenti: «, ovvero, limitatamente alle imprese, ad altro soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attivita' produttive e agricole con le ordinanze di cui all'articolo 20-ter, comma 8 ((,))» e, dopo le parole: «necessaria per il rilascio del titolo edilizio», sono inserite le seguenti: «, ove previsto dalla normativa vigente per la tipologia di interventi»;
- b)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per i soggetti legittimati che hanno subito danni ricadenti sul territorio di piu' comuni sono stabilite specifiche procedure con le ordinanze di cui all'articolo 20-ter, comma 8.»;
- c)((al comma 3, dopo le parole: "Il comune," sono inserite le seguenti: "ovvero, limitatamente alle imprese, il soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attivita' produttive e agricole con le ordinanze di cui all'articolo 20-ter, comma 8," e dopo le parole: "trasmette al" sono inserite le seguenti: "soggetto individuato con ordinanza del")).
- d)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il Commissario ((straordinario)) provvede, con uno o piu' provvedimenti adottati ai sensi del comma 6, alla disciplina della tipologia di contributo finalizzato all'esecuzione degli interventi o delle spese di cui all'articolo 20-sexies, comma 1, lettera a), numero 3-bis), prevedendo procedure particolarmente semplificate per tutte le fasi di gestione.»;
- e)al comma 4:
- 1)al primo periodo, le parole: «Il Commissario straordinario conclude» sono sostituite dalle seguenti: «Il soggetto individuato con ordinanza del Commissario straordinario conclude»;
- 2)il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Qualora, all'atto della presentazione della richiesta di contributo, non sia ancora stato determinato l'importo del risarcimento assicurativo eventualmente spettante, il richiedente e' comunque tenuto a specificare tale circostanza e, successivamente, a comunicare l'esito definitivo, anche ((nel caso in cui sia)) negato il risarcimento, non appena formalizzato dal soggetto assicuratore. In caso di inadempienza a tale obbligo di tempestiva informazione, qualora il risarcimento sia stato riconosciuto, indipendentemente dall'importo, il contributo e' revocato e le somme eventualmente percepite devono essere restituite.»;
- f)dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Con il provvedimento con il quale, in conformita' all'articolo 20-ter, comma 9, sono disciplinate le modalita' di attuazione di quanto previsto dai commi 3 e 4 ((del presente articolo)) a cura dei presidenti delle regioni territorialmente competenti, nella qualita' di sub-commissari, e' regolato il flusso informativo tra i citati sub-commissari e il Commissario straordinario e le relative tempistiche, allo scopo di consentire al predetto Commissario straordinario di disporre gli opportuni trasferimenti delle risorse necessarie alle erogazioni autorizzate, sulla base dei provvedimenti di concessione, a favore delle contabilita' speciali di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis. I procedimenti relativi ai contributi concessi direttamente dal Commissario straordinario prima dell'adozione del provvedimento di cui al presente comma ((...)) sono conclusi a cura del Commissario straordinario. Nel medesimo provvedimento e', altresi', disciplinata la funzione dei presidenti delle regioni nella qualita' di sub-commissari ((...)) in relazione ai procedimenti di contributo finanziati con le modalita' del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»;
- g)al comma 6:
- 1)al primo periodo, le parole: «Con provvedimenti adottati» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o piu' provvedimenti adottati» e dopo le parole: «con l'utilizzo di piattaforme informatiche» sono inserite le seguenti: «, prevedendo che alla relativa erogazione si provveda mediante uno o piu' acconti, con relativo recupero proporzionale, e un saldo finale non inferiore al 10 per cento dell'importo del contributo determinato nel provvedimento di concessione»;
- 2)dopo il secondo periodo e' aggiunto ((...)) il seguente: «Con i provvedimenti di cui al presente comma e', altresi', disciplinata la possibilita' di richiedere i contributi di cui all'articolo 20-sexies per interventi gia' effettuati e completati, specificando le relative modalita', la documentazione tecnica e i giustificativi di spesa da presentare per poter procedere, previa istruttoria, alla concessione ed erogazione del contributo, in unica soluzione, fatta salva la verifica del nesso di causalita' con gli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis.»;
- h)al comma 8-bis:
- 1)al primo periodo, le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e gli enti locali», le parole: «e del 25 maggio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, del 25 maggio 2023, del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024» e le parole: «e comunque sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «e comunque sino al 31 dicembre 2027»;
- 2)al quinto periodo, la parola: «suddette» e' sostituita dalle seguenti: «vigenti del proprio ente ((, ai sensi del comma 5-sexies dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,))» e dopo le parole: «del profilo professionale richiesto» sono inserite le seguenti: «e in alternativa alla facolta' di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ((ai sensi del comma 5-sexies dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165))»;
- i)dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti: «8-ter. A decorrere dal 15 maggio 2025, il contingente di cui al comma 8-bis e' incrementato, con le medesime modalita', di un ulteriore contingente fino a un massimo di venticinque unita', di cui un dirigente, sedici funzionari e otto istruttori. Al relativo onere, quantificato in euro 730.058 per l'anno 2025, euro 1.112.328 per l'anno 2026 ed euro 376.523 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse residue di cui al comma 8-bis. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8. 8-quater. Le risorse aggiuntive destinate al trattamento economico accessorio, compresi gli straordinari, del personale dirigenziale e non dirigenziale di cui ai commi 8-bis e 8-ter non sono soggette alle limitazioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 8-quinquies. Per il personale di cui ai commi 8-bis e 8-ter, assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine del 31 dicembre 2026, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 31 dicembre 2028 e la relativa procedura, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 5, puo' essere attivata anche dall'ente presso il quale il soggetto ha prestato servizio, se ricorrono gli ulteriori presupposti previsti. 8-sexies. Per il reclutamento del personale di cui al comma 8-bis, i comuni individuati con le previste ordinanze commissariali possono chiedere che il contingente loro assegnato, ((in tutto o in parte)), sia assegnato alle rispettive regioni, che procedono, ((previo nulla osta)) del Commissario straordinario, al relativo reclutamento e assicurano, a supporto dei comuni medesimi, il distacco della risorsa ancorche' incardinata nella tecnostruttura regionale, mediante apposita convenzione.». 2. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto ((derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1)), pari a 4.560.000 euro per l'anno 2026 e 3.450.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Testo vigente dal 5 luglio 2025
