Art. 10 — Modifiche all'articolo 20-decies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100
All'articolo 20-decies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 e' aggiunto, ((in fine)), il seguente periodo: «Qualora nell'ambito del territorio colpito di una delle regioni interessate((...)) le esigenze risultino integralmente fronteggiate nell'ambito dei richiamati interventi realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, non si da' luogo all'approvazione del piano di cui al presente comma.»;
- b)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il piano di cui al comma 1 puo', altresi', operare una ricognizione dei provvedimenti adottati da parte dei soggetti ordinariamente competenti in conformita' alle normative statali e regionali vigenti, oltre che alle disposizioni speciali e alle facolta' derogatorie previste dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate ai sensi dell'articolo 25 del codice, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'esecuzione degli interventi di gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, gia' finanziati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le misure contenute nei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma sono efficaci, nei territori interessati, fino al termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1-bis.»;
- c)dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: «12-bis. Il Commissario straordinario, avvalendosi, in relazione a ciascun ambito regionale, del sub-commissario e del soggetto regionale costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, provvede, entro il 31 agosto 2025, alla ricognizione degli ulteriori fabbisogni derivanti dall'applicazione del presente articolo agli eventi di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, nonche' alla ricognizione delle eventuali esigenze di rimodulazione dei piani gia' ((adottati per gli eventi di cui al medesimo comma)), tenendo conto degli interventi finanziati con i provvedimenti di cui all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 ((...)) e degli eventuali risarcimenti assicurativi ((allo scopo riconosciuti)). 12-ter. A seguito della ricognizione di cui al comma 12-bis, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, il Commissario straordinario provvede, con uno o piu' provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, all'approvazione di un nuovo piano relativo agli eventi di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, e all'aggiornamento dei piani gia' adottati. 12-quater. All'attuazione del nuovo piano e degli aggiornamenti dei piani di cui al comma 12-ter provvedono i soggetti competenti, in conformita' a quanto previsto dalle normative statali e regionali vigenti, dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine dello stato di emergenza relativo ai singoli eventi di cui all'articolo 20-bis.».
Testo vigente dal 5 luglio 2025
