Art. 4 — Procedure di selezione pubblica e proroga della struttura commissariale
All'articolo 20-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». All'attuazione ((di quanto previsto al comma 1)) si provvede, per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20-ter, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2023 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023)). All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, ((convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023,)) sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)((al primo periodo,)) le parole: «, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi gia' banditi» ((sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di effettiva assunzione e comunque sino al 31 dicembre 2025"));
- b)dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate con facolta' di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi gia' banditi ((o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gia' avviate)), formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facolta' di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni ((o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gia' avviate da altre amministrazioni)), ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia ((e delle Forze armate)), disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, gli enti locali possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio, sulla base di criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.».
Testo vigente dal 10 agosto 2024
