Art. 7 — Modifiche all'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l'accelerazione e il completamento degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica
All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, alinea, dopo le parole: «sul valore aggiunto, per interventi» e' inserita la seguente: «urgenti» e le parole: «eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-bis. I contributi di cui al presente articolo possono essere destinati alle suindicate attivita' di riparazione, ripristino o ricostruzione, anche finalizzate alla riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori interessati, purche' strettamente funzionali e ((per le quali)) sia verificato il nesso di causalita' con i citati eventi calamitosi, e»;
- a-bis)((al comma 1:
- 1)alla lettera a), dopo le parole: "degli immobili di edilizia residenziale pubblica" sono inserite le seguenti: ", delle infrastrutture stradali" e dopo le parole: "delle infrastrutture sportive" sono inserite le seguenti: ", delle strutture ricreative, ricettive e di soggiorno temporaneo di proprieta' pubblica";
- 2)alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compresi, limitatamente agli eventi di cui al comma 1-bis dell'articolo 20-bis, i canali sia di proprieta' pubblica, ancorche' non iscritti fra i beni demaniali, che di proprieta' collettiva, ai sensi di quanto previsto dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, connessi direttamente, o attraverso appositi manufatti, con i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale o con le strutture del servizio idrico integrato, cui si provvede nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie allo scopo disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65";
- 3)dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) delle infrastrutture ferroviarie nei limiti delle risorse finanziarie indicate all'articolo 20-novies, comma 3-bis"));
- b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario approva gli interventi urgenti di cui al comma 1, sulla base delle valutazioni di priorita' che i sub-commissari territorialmente interessati formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi di cui al medesimo comma, tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi aggiornamenti. L'insieme degli interventi, unitamente alla disciplina derogatoria utilizzabile e alle procedure per la richiesta, concessione ed erogazione delle risorse finanziarie, e' denominato "piano speciale di ricostruzione" e puo' essere rimodulato, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo.»;
- c)al comma 4:
- 1)al primo periodo, le parole: «((I piani))» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi», le parole: «entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del ((presente decreto,» e le parole)): «entro quindici giorni, anche» sono soppresse e dopo le parole: «dell'autorita' di bacino distrettuale territorialmente competente» sono inserite le seguenti: «e possono essere aggiornati o rimodulati, entro il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 11, anche allo scopo di riutilizzare tempestivamente eventuali economie di stanziamento che possono maturare al termine dell'esecuzione degli interventi previsti»;
- 2)al secondo periodo, le parole: «gli interventi, inseriti nei piani di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «e fermo restando il limite delle risorse finanziarie stanziate allo scopo, gli interventi, anche gia' approvati ai sensi del» e dopo le parole: «da realizzare con priorita'» sono inserite le seguenti: «, all'uopo definendo, ove necessario, con specifiche ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, un quadro derogatorio speciale, debitamente motivato, finalizzato alla celere realizzazione degli interventi prioritari ((...))»;
- 3)al terzo periodo, le parole: «previsti nei piani» sono soppresse;
- d)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 e per quelli di cui al comma 4 i soggetti attuatori individuati ai sensi dell'articolo 20-novies provvedono avvalendosi delle facolta' derogatorie e delle misure di accelerazione di cui al comma 10, nonche' di quelle ulteriori contenute nei rispettivi provvedimenti di approvazione, nonche' delle misure di risoluzione dei dissensi di cui al comma 11 e curano lo svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.»;
- e)al comma 6:
- 1)al primo periodo, le parole: «, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruita' economica dei progetti medesimi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «con una o piu' ordinanze ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, disciplina le modalita' per concedere i contributi di cui al comma 1 ed erogare le risorse ai soggetti attuatori degli interventi di cui all'articolo 20-novies, comma 2-bis, mediante un acconto, stati di avanzamento e un saldo finale, sulla base di quanto previsto nei provvedimenti di approvazione degli interventi di cui trattasi, anche prevedendo forme di autocertificazione. L'erogazione delle risorse avviene a valere sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4. Qualora all'adozione del provvedimento di concessione e alla successiva erogazione delle risorse sia previsto che provveda il presidente della regione territorialmente interessata, nella qualita' di sub-commissario, le risorse finanziarie relative sono trasferite dal Commissario straordinario alla pertinente contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis, ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma»;
- 2)al terzo periodo le parole: «I piani di cui al comma 2, lettera c), del» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi di cui al» e le parole: «possono essere predisposti e approvati anche per stralci che,» sono soppresse;
- 3)al quarto periodo, le parole: «i piani stralcio sono predisposti e» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi sono»;
- 4)all'ultimo periodo, le parole: «i piani stralcio» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi» e le parole: «adozione del decreto di concessione del contributo e dell'eventuale erogazione dell'anticipazione» sono sostituite dalle seguenti: «concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie»;
- f)il comma 8 e' abrogato;
- g)al comma 9, dopo le parole: «dissesti idrogeologici di cui al comma 2,» le parole: «lettera c),» sono soppresse e dopo le parole: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» sono inserite le seguenti: «in forma automatica, mediante interoperabilita' delle rispettive piattaforme»;
- h)al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma i termini previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies, 17-bis e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere ridotti fino alla meta'.»;
- i)dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. Per l'attuazione degli interventi rientranti nelle tipologie previste dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti attuatori di cui all'articolo 20-novies possono provvedere ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 15, nei limiti di importo specificati al comma 2 del medesimo articolo.»;
- l)al comma 11:
- 1)al primo periodo, le parole: «Il Commissario straordinario, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, rilevi» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti attuatori degli interventi ((,)) qualora rilevino», la parola: «territoriale», ovunque ricorre, e' soppressa, dopo le parole: «senza che sia prevista dalle vigenti disposizioni una procedura di superamento del dissenso,» sono inserite le seguenti: «lo segnalano al presidente della regione territorialmente competente, nella sua qualita' di sub-commissario, il quale» e le parole: «o, ove nominata, all'Autorita' politica delegata per la ricostruzione» sono soppresse;
- 2)al secondo periodo, le parole: «o, ove nominata, l'Autorita' politica delegata per la ricostruzione» sono soppresse;
- m)il comma 12 e' abrogato;
- n)al comma 13, le parole: «straordinari per il dissesto idrogeologico» sono sostituite dalle seguenti: «di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,»;
- o)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Interventi urgenti per la ricostruzione pubblica».
Testo vigente dal 5 luglio 2025
