Art. 5 — Modifiche all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata
All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)all'alinea, dopo le parole: «il Commissario straordinario, con» sono inserite le seguenti: «uno o piu'» e le parole: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse;
- 2)alla lettera a), dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente: «3-bis) interventi e spese di tipologie prestabilite per il ripristino della fruibilita' degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, da realizzare con specifiche procedure particolarmente semplificate ed entro limiti di importo prestabiliti;»;
- 3)dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: «f-bis) prevedere apposite procedure affinche' situazioni di particolare complessita' possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario straordinario, prevedendovi la partecipazione di un rappresentante della struttura commissariale, con funzioni di coordinatore, e di rappresentanti del sub-commissario competente per territorio e delle strutture tecniche statali, regionali e comunali di volta in volta direttamente interessate. Le commissioni tecniche straordinarie di cui alla presente lettera esaminano i casi segnalati e formulano, in relazione a ciascuno di essi, una proposta di risoluzione delle criticita' rilevate al Commissario straordinario, che puo' adottare, al riguardo, ove necessario, un'apposita ordinanza speciale specificamente motivata, fermi restando i limiti di contenuto e di importo dei contributi da concedere, che preveda procedure particolari giustificate dalle specifiche criticita' della situazione. Ai componenti delle commissioni tecniche straordinarie non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
- f-ter)disciplinare le modalita' per provvedere all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni gia' adottate anche al fine di tenere conto di quanto stabilito dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, definendo, altresi', le modalita' per effettuare, entro il 31 agosto 2025, l'aggiornamento della ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere alle misure di cui al presente articolo in conseguenza di tutti gli eventi calamitosi considerati, ai fini dell'aggiornamento dei fabbisogni necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 3.
- f-quater)((nei casi in cui un immobile sia risultato ripetutamente danneggiato dagli eventi di cui all'articolo 20-bis, commi 1 e 1-bis, e il contributo spettante per gli eventi di cui al suddetto comma 1 sia stato concesso, ma gli interventi non risultassero ultimati al verificarsi dei nuovi danni, disciplinare le modalita' e le procedure per la concessione dell'ulteriore contributo relativo agli eventi di cui al suddetto comma 1-bis, prevedendo che il precedente procedimento sia concluso riducendo il contributo gia' concesso a copertura dei soli interventi eseguiti al verificarsi del nuovo danno, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e su attestazione documentata del professionista abilitato. A tal fine, nella nuova istanza di contributo il professionista abilitato deve attestare che le eventuali lavorazioni da ripetere, anche parzialmente, rispetto all'istanza precedente siano dovute a causa dell'ulteriore danneggiamento delle opere gia' eseguite o siano relative a interventi gia' autorizzati, ma non realizzati al verificarsi del nuovo danno))»;
- b)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Con l'ordinanza con cui si provvede all'attuazione del comma 1, lettera a), numero 3-bis), si dispone che le istanze formulate ai fini della concessione dei contributi ivi previsti possono essere presentate e valutate esclusivamente in alternativa a quelle per gli interventi di cui alla medesima lettera a), numeri 1), 2) e 3), e a quelle di cui al comma 6-quater e possono essere formulate contestualmente all'istanza di ritiro e sostituzione di eventuali domande gia' formulate ai sensi delle medesime disposizioni, qualora non ancora giunte alla fase di erogazione.»;
- c)al comma 3:
- 1)all'alinea, le parole: «sulla contabilita' speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sulle contabilita' speciali»;
- 2)dopo la lettera i-ter) e' aggiunta la seguente: «i-quater) in alternativa alle tipologie di interventi di cui alle lettere a), b), d) ed e), spese sostenute o da sostenere per gli interventi e le spese di cui al comma 1, lettera a), numero 3-bis), per il ripristino della fruibilita' degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, entro i limiti di importo stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1.»;
- d)dopo il comma 3-quinquies, e' inserito il seguente: «3-sexies. In ragione delle particolari esigenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, allo scopo di favorire la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati, i contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche ai consorzi di cui all'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473. In tal caso il contributo e' concesso fino al 100 per cento dell'onere complessivo degli interventi di ricostruzione nei casi previsti dall'articolo 3, ((primo e secondo comma)), del decreto-legge luogotenenziale n. 1446 del 1918, in deroga ai limiti ivi previsti nonche' a quanto previsto dall'articolo 11 del medesimo decreto-legge luogotenenziale.». ((In attuazione dei principi della sostenibilita' ambientale e dell'economia circolare e al fine di promuovere la gestione efficiente delle risorse naturali nell'ambito dei processi di ricostruzione, il Commissario straordinario puo' favorire, nei provvedimenti attuativi e nei bandi relativi alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 20-sexies del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, come modificato dal comma 1 del presente articolo, l'applicazione di misure connesse con i predetti principi, in coerenza con protocolli energetico-ambientali riconosciuti a livello nazionale e internazionale, fermo restando il limite delle risorse complessivamente disponibili per gli interventi di ricostruzione privata)).
Testo vigente dal 5 luglio 2025
