Art. 3 — Modifiche all'articolo 20-quater del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione
All'articolo 20-quater del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 1 ((sono inseriti i seguenti)): «1-bis. Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione nei territori interessati e di aggiornare la relativa governance alle nuove esigenze maturate nel corso dello svolgimento delle relative attivita' e a seguito dell'estensione dell'ambito territoriale di riferimento disposta dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, la Cabina di coordinamento ((...)) e' integrata dai presidenti di tutte le province interessate e dai rappresentanti dei comuni interessati designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, sentite le rispettive associazioni regionali, in numero di uno per ciascun ambito provinciale interessato. Per gli ambiti provinciali i cui presidenti non coincidono con i sindaci dei comuni capoluogo, la composizione della Cabina di coordinamento e', inoltre, integrata da questi ultimi. L'attivita' della Cabina di coordinamento ((...)) puo' essere articolata anche in relazione a tre distinti ambiti territoriali regionali, qualora le tematiche all'ordine del giorno non abbiano portata generale. ((1-ter. Il Commissario straordinario, nella qualita' di presidente della Cabina di coordinamento, sentiti i componenti della Cabina medesima, puo' invitare, in ragione delle tematiche iscritte all'ordine del giorno, rappresentanti delle Autorita' di bacino distrettuali territorialmente competenti ovvero rappresentanti di enti del Terzo settore. All'attuazione di quanto previsto dal primo periodo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica))»;
- b)al comma 3, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) nell'azione volta a garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione;»;
- c)dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1-bis, il Commissario straordinario, d'intesa con i sub-commissari, approva, entro il 31 luglio 2025, un piano di comunicazione alla popolazione concernente la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico in relazione all'evoluzione delle condizioni del territorio a seguito dell'attuazione degli interventi. All'attuazione del piano provvedono le regioni e i comuni interessati, anche con il concorso ((degli ordini professionali tecnici, delle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative,)) dei comitati spontanei dei cittadini e degli enti del terzo settore, prevedendo, altresi', iniziative specifiche dedicate alla popolazione, agli istituti scolastici e ai giornalisti operanti nell'area, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilita'. Per l'attuazione delle attivita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, per le esigenze di cui all'articolo 20-ter, comma 8, per l'esercizio 2025.»;
- d)alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e misure per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione».
Testo vigente dal 5 luglio 2025
