Art. 4 — Modifiche all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100
[1]Modifiche all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 ((, e disposizioni in materia di IMU))
[2]1. All'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di sub-commissari, sono intestate apposite contabilita' speciali sulle quali il Commissario straordinario e' autorizzato a trasferire le risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi e delle attivita' di ricostruzione pubblica e privata relativi al territorio di rispettiva competenza, in deroga al divieto di girofondi tra contabilita' speciali di cui all'articolo 27, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Per la gestione delle contabilita' speciali di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4-ter e 5. 4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla chiusura delle contabilita' speciali di cui ai commi 4 e 4-bis e, in ogni caso, non oltre il termine di cessazione delle attivita' commissariali indicato all'articolo 20-ter, comma 1-bis, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 543 a 551-bis del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli da 91 a 111 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.»;
- b)al comma 5, le parole: «della contabilita' speciale di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «delle contabilita' speciali di cui ai commi 4 e 4-bis». 1-bis. ((I fabbricati a uso abitativo ubicati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche' dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024, di cui alle delibere del Consiglio dei ministri rispettivamente del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023, 25 maggio 2023, 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024, di cui all'articolo 20-bis, comma 2, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente decreto, se distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2025, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo, nel limite massimo di 255.000 euro per l'anno 2025 e di 510.000 euro per l'anno 2026.)) 1-ter. ((Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 255.000 euro per l'anno 2025 e a 510.000 euro per l'anno 2026, che costituiscono limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)).
Testo vigente dal 5 luglio 2025
