Provvedimento abrogato dal d.lgs 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37 Cost., l'art. 4, primo comma, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non prevede per l'ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell'astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino. La norma impugnata, infatti, limitandosi a vietare di adibire al lavoro le donne durante i tre mesi dopo il parto, contiene una formulazione letterale che appare rigidamente determinata sia in ordine alla durata che alla decorrenza, e rivela, pertanto, aspetti irragionevoli e contrastanti con i valori della protezione della famiglia e della tutela del minore, in relazione ai casi di parto prematuro, nei quali è notoriamente indispensabile che il bambino sia affidato alle cure di specialisti ed all'apparato sanitario, mentre la madre, una volta dimessa e pur in astensione obbligatoria dal lavoro, non può svolgere alcuna attività per assistere il figlio ricoverato nelle strutture ospedaliere, ed è, invece, obbligata a riprendere l'attività lavorativa quando il bambino deve essere assistito a casa. - Cfr. S. nn. 332/1988 e 1/1987, nelle quali la Corte ha osservato che <<l'istituto dell'astensione obbligatoria dal lavoro 'post partum' previsto dall'art. 4, primo comma, della legge n. 1204 del 1971, oltre ad essere volto a tutelare la salute della donna, considera e protegge il rapporto che, in tale periodo, necessariamente si instaura tra madre e figlio, anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono decisive sia per un corretto sviluppo del bambino, sia per lo svolgimento del ruolo della madre>>.
Art. 4 Tutela delle lavoratrici madri
L'astensione obbligatoria dal lavoro post partum non e` intesa soltanto a tutelare la salute della madre, ma anche le esigenze di carattere relazionale ed affettivo dell'infante, sicche` l'omessa estensione di tale beneficio alle lavoratrici affidatarie in preadozione, e` irrazionale e lesiva dell'interesse del minore in affidamento, al quale preclude in un momento decisivo per lo sviluppo della sua personalita`, quella assidua "presenza materna (o paterna)" garantita, invece, ai figli iure sanguinis. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 30, 31 e 37 Cost. - l'art. 4, comma primo, lett. c), L. 30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in cui non prevede che le lavoratrici affidatarie in preadozione possano avvalersi della astensione obbligatoria durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria.
Art. 17 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 7 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 15 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 4 Tutela delle lavoratrici madri
Poiché la figura giuridica del padre lavoratore è contemplata solo dall'art. 7, l. n. 903 del 1977, è rispetto a tale norma che occorre valutare la necessità degli interventi additivi richiesti al fine di assicurare che i benefici previsti per la lavoratrice madre si estendano al padre lavoratore nei casi in cui venga a mancare ogni possibilità di assistenza al figlio neonato da parte della madre; donde l'inammissibilità delle impugnative concernenti le altre norme agli stessi fini denunciate. (Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 10, l. 30 dicembre 1971, n. 1204, e degli artt. 6 e 8, l. 9 dicembre 1977, n. 903, sollevate in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 37 Cost.).
Art. 7 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro · Art. 6 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro · Art. 4 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 10 Tutela delle lavoratrici madri
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., degli artt. 4 e 10 della l. 30 dicembre 1971, n. 1204 e 6 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non prevedono che l'astensione obbligatoria dal lavoro ed i riposi giornalieri previsti a tutela delle lavoratrici madri possano essere goduti anche dal padre, ove l'assistenza alla madre venga meno in quanto il giudice a quo non ha motivato sulla rilevanza omettendo ogni riferimento alla fattispecie concreta.
Art. 6 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro · Art. 8 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 2000 al 27 aprile 2001. 149 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: E' vietato adibire al lavoro le donne:
tolto: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
tolto: b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
tolto: c) durante i tre mesi dopo il parto. L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art4 · fonte del testo
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