Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/05/1983 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 10

della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri)

e degli artt. 6 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di

trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), promosso con

ordinanza emessa il 12 febbraio 1982 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Ierardi Vittorio e s.p.a. Italtel

Montaggi ed altro, iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 del 22

settembre 1982.

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Pretore di Milano ha con l'ordinanza in epigrafe

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 10

della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e degli artt. 6 e 8 della legge

9 dicembre 1977, n. 903, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31

Cost.: ad avviso del giudice a quo, la normativa censurata lede infatti

gli anzidetti precetti costituzionali per non aver previsto che

l'astensione obbligatoria dal lavoro e il godimento dei riposi

giornalieri a tutela delle madri lavoratrici e dei neonati sia

garantita anche al padre, nel caso in cui l'assistenza della madre

venga, per morte od altra causa, a mancare;

che nel presente giudizio non si è costituita la parte privata,

né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio.

Considerato che l'ordinanza di remissione non svolge alcuna

motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione, né

contiene il minimo riferimento al caso di specie;

considerato altresì che secondo la consolidata giurisprudenza di

questa Corte resta in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre

nel provvedimento di remissione termini e motivi della questione;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n 87,

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 4 e 10 della legge 30 dicemhre

1971, n. 1204, e degli artt. 6 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903,

sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost. dal Pretore di

Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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