Provvedimento abrogato dal d.lgs 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) e dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212 (Modificazioni alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura), sollevata, in riferimento ag…
Art. 3 cost. · Art. 37 cost. · Art. 15 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 3 Tutela delle lavoratrici madri
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1997 al 27 aprile 2001. 175 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonche' ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. In attesa della pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri restano determinati dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568. Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il periodo per il quale e' previsto il divieto di cui al comma precedente. Le lavoratrici saranno, altresi', spostate ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica originale. Si applicano le norme di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora le lavoratrici vengano adibite a mansioni equivalenti o superiori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art3 · fonte del testo
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