Corte costituzionale

Sentenza n. 270/1999

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/06/1999 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

lettera c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle

lavoratrici madri), promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1998

dal pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Crosera

Laura e l'Istituto Scolastico Suore Sacramentine ed altro iscritta al

n. 827 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

Udito nella Camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso per l'accertamento del

diritto di avvalersi dell'astensione obbligatoria dal lavoro, il

pretore di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza

del 15 giugno 1998 (r.o. n. 827 del 1998), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, primo

comma, 30, primo comma, 31 e 37 della Costituzione, dell'art. 4,

primo comma, lettera c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela

delle lavoratrici madri).

Il rimettente dubita della legittimità costituzionale della

disposizione citata, atteso che vi sarebbe violazione del principio

della parità di trattamento tra le fattispecie di parto a termine e

parto prematuro poiché sarebbe adeguatamente tutelato solo il primo

e non anche il secondo; sarebbe altresì pregiudicato il valore

costituzionale della protezione della famiglia e quello della tutela

del minore, in quanto la disposizione denunciata non consentirebbe,

nel caso di parto prematuro, la frazionabilità dell'astensione

obbligatoria e la decorrenza di parte della stessa dalla data di

ingresso del bambino nella famiglia o quanto meno dalla data prevista

del parto, anziché da quella reale, così da consentire un'adeguata

tutela della puerpera, costretta invece a beneficiare di

un'aspettativa eccessiva con sacrificio degli altri interessi di

rilevanza costituzionale sopra illustrati.

Osserva il rimettente che l'istituto dall'astensione obbligatoria

dal lavoro di cui alla legge citata ha subito nel tempo un'evoluzione

legislativa e giurisprudenziale che ne ha esteso l'originaria ratio

di tutela a favore della puerpera, anche al minore e più in generale

alla famiglia nel delicato momento dell'ingresso in essa del neonato.

Da ciò conseguirebbe, che la disposizione censurata, a tenore

della quale: "È vietato adibire al lavoro le donne: ... c) durante i

tre mesi dopo il parto" non consentirebbe di assicurare efficacemente

la tutela predetta del minore e della famiglia nel caso di parti

prematuri in cui, grazie all'attuale sviluppo della scienza medica,

è possibile la sopravvivenza di feti nati prematuramente e assistiti

da una lunga permanenza in incubatrice.

Nel caso di specie, quindi, l'obbligatorietà della decorrenza

dell'astensione dal lavoro dalla data del parto, avrebbe comportato

che la stessa si sarebbe esaurita prima dell'ingresso del bambino in

famiglia, sicché la madre non sarebbe stata in grado di beneficiare

in modo effettivo della tutela legale.

Osserva, da ultimo, il rimettente che gli interessi della madre e

del minore non possono dirsi efficacemente salvaguardati

dall'esistenza di altri istituti, come l'astensione facoltativa

prevista dalla stessa legge, atteso che l'esaurimento anticipato

dell'astensione obbligatoria riduce la durata complessiva della

tutela, proprio in un caso meritevole, caratterizzato da un lato dai

rischi che presenta il bambino nato prematuro in relazione al suo

sviluppo neuropsichico e affettivo e, dall'altro, dalla situazione

della madre dopo l'esperienza traumatizzante dell'interruzione

prematura della gravidanza e il distacco dal bambino nel periodo di

ricovero di questi in ospedale.

2. - Si è costituito, nel presente giudizio, l'Istituto Nazionale

della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) con atto di intervento depositato

fuori termine, chiedendo che la questione venga dichiarata

inammissibile o infondata. Considerato in diritto

1. - La questione sottoposta dal pretore di Bergamo, in funzione di

giudice del lavoro, a questa Corte, concerne la legittimità

costituzionale con riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, 30,

primo comma, 31 e 37 della Costituzione dell'art. 4, primo comma,

lett. c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle

lavoratrici madri) in quanto la disposizione censurata, vietando

espressamente di adibire al lavoro le donne durante i tre mesi dopo

il parto, violerebbe il principio della parità di trattamento tra le

fattispecie di parto a termine e di quello prematuro, in quanto

sarebbe adeguatamente tutelato solo il primo e non anche il secondo.

Sarebbe altresì pregiudicato il valore costituzionale della

protezione della famiglia e quello della tutela del minore, atteso

che la disposizione denunciata non consentirebbe, nel caso di parto

pretermine, la "frazionabilità" del periodo di astensione

obbligatoria e la decorrenza di parte della stessa dalla data di

ingresso del bambino nella famiglia o quanto meno dalla data prevista

del parto, anziché da quella reale, così da consentire un'adeguata

tutela della puerpera.

2. - La questione è fondata.

3. - Giova premettere che la lavoratrice madre è destinataria di

una specifica legislazione protettiva, che trova ampia

giustificazione nelle norme costituzionali di cui agli artt. 3,

secondo comma, 4, 31, 32 e 37 della Costituzione. Il nostro

ordinamento giuridico risulta inoltre integrato dalle fonti normative

comunitarie e internazionali dirette ad una incisiva tutela degli

interessi sia delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di

allattamento (Direttiva del Consiglio, 19 ottobre 1992, n. 92/1985,

recepita con il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645), sia

del figlio (Convenzione di New York del 1989 sui diritti del

fanciullo resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176).

In questo quadro, l'istituto dell'astensione obbligatoria dal

lavoro post partum previsto dalla norma impugnata - come osservato

dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 332 del 1988 e n. 1

del 1987) - oltre ad essere volto a tutelare la salute della donna,

considera e protegge il rapporto che, in tale periodo,

necessariamente si instaura tra madre e figlio, anche in riferimento

alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono decisive

sia per un corretto sviluppo del bambino, sia per lo svolgimento del

ruolo della madre.

4. - L'art. 4, primo comma, della legge n. 1204 del 1971, nel

prevedere due periodi di astensione obbligatoria (uno anteriore e uno

posteriore al parto) contiene una formulazione letterale che appare

rigidamente determinata sia in ordine alla durata, che alla

decorrenza. Ciò è confermato dall'art. 6 del d.P.R. 25 novembre

1976, n. 1026 (Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre

1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri) che individua

nel giorno successivo al parto il dies a quo del secondo periodo di

astensione dal lavoro; ma tale rigidità rivela aspetti irragionevoli

in relazione a casi di parto prematuro.

In questa ipotesi è notoriamente indispensabile che il bambino -

per un periodo talvolta lungo - sia affidato alle cure di specialisti

ed all'apparato sanitario, mentre la madre, una volta dimessa e pur

in astensione obbligatoria dal lavoro, non può svolgere alcuna

attività per assistere il figlio ricoverato nelle strutture

ospedaliere; ed è invece obbligata a riprendere l'attività

lavorativa quando il figlio deve essere assistito a casa. È pertanto

innegabile che detta situazione contrasti sia col principio della

parità di trattamento, sia col valore della protezione della

famiglia e con quello della tutela del minore, con violazione dei

parametri costituzionali invocati. Va pertanto dichiarata

l'incostituzionalità della norma censurata.

5. - È appena il caso di accennare che da tempo è stata rilevata

l'incongruenza della disposizione in parola nell'ipotesi di parto

prematuro, e si propongono diverse soluzioni con specifico riguardo

alla decorrenza del periodo di astensione, spostandone l'inizio o al

momento dell'ingresso del neonato nella casa familiare, o alla data

presunta del termine fisiologico di una gravidanza normale; la prima

soluzione è analoga a quella relativa all'ipotesi di affidamento

preadottivo del neonato (sentenza n. 332 del 1998). La seconda è

parsa meritevole di essere seguita dal disegno di legge n. 4624 che

detta "Disposizioni per sostenere la maternità e la paternità e per

armonizzare i tempi di lavoro, di cura e della famiglia" presentato

dal Governo alla Camera dei Deputati in data 3 marzo 1998.

La scelta fra le diverse possibili soluzioni spetta al legislatore.

Peraltro, accertata l'illegittimità costituzionale della norma, in

assenza di intervento legislativo sarà il giudice a individuare nel

complessivo sistema normativo la regola idonea a disciplinare la

fattispecie in conformità dei principi indicati (sentenze n. 347

del 1998 e n. 295 del 1991).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

lettera c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle

lavoratrici madri) nella parte in cui non prevede per l'ipotesi di

parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo

dell'astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela

della madre e del bambino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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