Corte costituzionale

Ordinanza n. 193/2001

Altra decisione · depositata il 14/06/2001 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.lgs. 564/1996
  • art. 1legge 335/1995

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del

decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della

delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995,

n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura

assicurativa per periodi non coperti da contribuzione), promosso con

ordinanza emessa il 7 luglio 1999 dal tribunale di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Madiai Franca e l'INPS, iscritta al

n. 640 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di Madiai Franca nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2001 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di una controversia previdenziale promossa

da Madiai Franca contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale

il tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo

16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita

dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia

di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi

non coperti da contribuzione), in riferimento all'art. 77 della

Costituzione;

che nel giudizio a quo la Madiai ha proposto appello contro

la sentenza di primo grado che ha escluso il suo diritto

all'accredito di contributi figurativi per i periodi di maternità

intercorrenti dal 19 giugno al 19 novembre 1967 e dal 4 aprile al

4 settembre 1971;

che in base alla norma impugnata è consentito alla

lavoratrice madre di ottenere il riconoscimento della predetta

contribuzione, in relazione ai periodi di astensione obbligatoria di

cui agli artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, anche se

la maternità si è verificata "al di fuori del rapporto di lavoro

(...), a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della

domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di

rapporto di lavoro";

che, contrariamente all'assunto della ricorrente, il pretore

di Firenze è pervenuto al rigetto della domanda, ritenendo che la

norma in esame non possa far considerare superato il limite temporale

già fissato dall'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 503, in base al quale tanto la contribuzione figurativa quanto il

riscatto dei periodi di astensione (obbligatoria e facoltativa) per

maternità sono subordinati al fatto che l'evento protetto si

collochi in una data successiva al 1° gennaio 1994;

che il pretore di Firenze ha ritenuto che la norma oggi

impugnata non potesse avere efficacia di abrogazione tacita

dell'art. 14 citato, sicché la domanda della Madiai, riguardando due

periodi di tempo ampiamente precedenti rispetto al 1° gennaio 1994,

doveva comunque essere respinta;

che il tribunale rimettente, invece, prende le mosse da un

diverso presupposto interpretativo, già fatto proprio dalla

ricorrente nell'atto di appello, secondo cui l'art. 2, comma 4, del

d.lgs. n. 564 del 1996, nonostante la mancanza di un'esplicitazione

in tal senso, avrebbe eliminato il requisito temporale di cui

all'art. 14 del d.lgs. n. 503 del 1992, con la conseguenza che le

domande finalizzate al riconoscimento dell'accredito figurativo

dovrebbero essere accolte anche nel caso della ricorrente;

che tuttavia è proprio l'adozione di siffatta opzione

interpretativa a rendere non manifestamente infondata la prospettata

questione di legittimità costituzionale, poiché l'eliminazione del

citato limite di tempo renderebbe evidente che il legislatore

delegato ha travalicato i limiti a lui posti dalla legge di

delegazione;

che l'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

infatti, nel fissare la delega che ha poi dato luogo al d.lgs. n. 564

del 1996, nulla dice circa il limite temporale per il riconoscimento

dell'accredito figurativo per maternità, il che palesa la violazione

dell'art. 77 Cost., sembrando al giudice a quo che al legislatore

delegato non possa essere consentito "stabilire una disciplina così

marcatamente diversa da quella precedente e su di un punto così

concretamente determinante e gravido di conseguenze, anche di tipo

finanziario";

che si è costituita nel presente giudizio Madiai Franca,

chiedendo che la prospettata questione venga dichiarata inammissibile

oppure infondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocaturagenerale dello Stato,

sollecitando una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza

della questione.

Considerato che, successivamente alla discussione avvenuta alla

pubblica udienza del 6 marzo 2001, è stato promulgato e pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e

sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15

della legge 8 marzo 2000, n. 53), entrato in vigore il giorno

successivo a quello della pubblicazione;

che detto decreto legislativo ha sostanzialmente recepito

(art. 25) il testo dei commi 1, 4 e 6 dell'art. 2 del decreto

legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che è stato contestualmente

abrogato (art. 86);

che il menzionato art. 86 ha pure provveduto all'abrogazione

dei commi 1 e 3 dell'art. 14 del decretolegislativo 30 dicembre 1992,

n. 503, dal quale il tribunale di Firenze ricavava l'esistenza del

termine che la norma denunciata avrebbe, a suo avviso,

illegittimamente abrogato;

che alla luce di siffatte modifiche normative, pertanto,

appare opportuno restituire gli atti al giudice rimettente, affinché

provveda a valutare la permanente rilevanza della prospettata

questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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