Articolo abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Poiché la figura giuridica del padre lavoratore è contemplata solo dall'art. 7, l. n. 903 del 1977, è rispetto a tale norma che occorre valutare la necessità degli interventi additivi richiesti al fine di assicurare che i benefici previsti per la lavoratrice madre si estendano al padre lavoratore nei casi in cui venga a mancare ogni possibilità di assistenza al figlio neonato da parte della madre; donde l'inammissibilità delle impugnative concernenti le altre norme agli stessi fini denunciate. (Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 10, l. 30 dicembre 1971, n. 1204, e degli artt. 6 e 8, l. 9 dicembre 1977, n. 903, sollevate in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 37 Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., degli artt. 4 e 10 della l. 30 dicembre 1971, n. 1204 e 6 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non prevedono che l'astensione obbligatoria dal lavoro ed i riposi giornalieri previsti a tutela delle lavoratrici madri possano essere goduti anche dal padre, ove l'assistenza alla madre venga meno in quanto il giudice a quo non ha motivato sulla rilevanza omettendo ogni riferimento alla fattispecie concreta.
Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1977 al 27 aprile 2001. 96 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per i riposi di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con effetto dal 1° gennaio 1978, e' dovuta dall'ente assicuratore di malattia, presso il quale la lavoratrice e' assicurata, un'indennita' pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi. L'indennita' e' anticipata dal datore di lavoro ed e' portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore. All'onere derivante agli enti di malattia per effetto della disposizione di cui al primo comma, si fa fronte con corrispondenti apporti dello Stato. A tal fine gli enti di malattia tengono apposita evidenza contabile.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art8 · fonte del testo
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