Provvedimento abrogato dal d.lgs 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
LAVORO (RAPPORTO DI) - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI L'art. 15, comma primo della legge n. 1204 del 1971 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui esclude dal diritto all'indennità giornaliera dell'80% della retribuzione, per il periodo compreso tra la fine del terzo mese e la fine del settimo mese dopo il parto, la lavoratrice madre addetta a lavori pericolosi, faticosi o insalubri che, non potendo essere spostata ad altre mansioni, sia costretta ad assentarsi dal lavoro per avviso del competente ispettorato del lavoro: tale situazione della lavoratrice configura, invero, una vera e propria ipotesi di astensione obbligatoria dal lavoro, in tutto assimilabile a quelle previste dagli artt. 4 e 5 della medesima legge n. 1204, essendo anch'essa sorretta dall'identica ratio di assicurare adeguata protezione alla salute della madre e del bambino, con la conseguente necessità di simmetrica estensione, ripristinatrice della parità di trattamento, delle provvidenze operanti in tali ultime ipotesi.
Art. 15 Tutela delle lavoratrici madri
La transitorieta` della situazione in cui versa il minore in affidamento provvisorio non attenua ma accresce le esigenze di tutela del minore stesso, e, dunque, non puo` giustificare l'esclusione dell'operativita` di istituti che - consentendo una maggiore presenza e attenzione del soggetto affidatario - sono volti essenzialmente ad agevolare il processo di sviluppo anche relazionale ed affettivo dell'infante. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3, 30, 31 e 37 Cost. - gli artt. 7, comma primo, e 15, L. 30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in cui non prevedono che il diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennita` spetti altresi`, per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 cod. civ.
Art. 17 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 7 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 15 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 4 Tutela delle lavoratrici madri
È da escludersi che il combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, legge 30 dicembre 1946, n. 212, in forza del quale anche agli effetti dell'indennità di maternità, lo 'status' di bracciante agricolo è riconosciuto solo ai lavoratori che dedicano ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno, accertate mediante iscrizione degli elenchi nominativi presso gli uffici del lavoro, si ponga in contrasto con il principio posto dall'art. 37, comma primo, Cost., circa la speciale protezione che va assicurata alla lavoratrice in caso di maternità. Il legislatore, infatti, è libero, in relazione a particolari circostanze e/o per la tutela dell'equilibrio finanziario dell'ente erogatore, di subordinare la costituzione del rapporto previdenziale al presupposto di una pregressa attività lavorativa di una certa durata, sia pure discontinua, che garantisca la qualità professionale della lavoratrice. Ne' può ritenersi che il requisito fissato nel caso dalla norma impugnata per le braccianti agricole ecceda il limite della ragionevolezza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 37, primo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 15, terzo comma, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e 3, ultimo comma, decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212). red.: S.P.
Art. 15 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 3 cost. · Art. 37 cost.
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale attinente a norme già dichiarate costituzionalmente illegittime (nella specie, si trattava della disposizione di cui all'art. 15, comma primo, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui esclude dal diritto all'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione, per il periodo compreso tra la fine del terzo e la fine del settimo mese dopo il parto, la donna addetta a lavorazioni pericolose, faticose o insalubri che, non potendo essere spostata ad altre mansioni, sia costretta ad assentarsi dal lavoro per avviso del competente Ispettoravo del lavoro, disposizione già dichiarata, nella stessa parte, costituzionalmente illegittima con sentenza n. 972 del 1988). - S.n. 972/1988.
Art. 15 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 4 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 5 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 3 cost.
L'indennita` giornaliera di maternita` non e` retribuzione, ma e` indennita` assicurativa, la cui misura e` determinata in base ad una tipica scelta discrezionale di politica legislativa che sfugge a censura perche` non integra alcuna disparita` di trattamento, ne` violazione di principi enunciati negli artt. 31, comma secondo, e 37, comma primo, Cost.. Una volta esclusa la palese insufficienza od irrisorieta` del previsto indennizzo non risulta incisa la speciale protezione che la legge assicura alla madre ed al bambino, ne` vengono in considerazione i meccanismi di adeguamento della retribuzione stante la natura non retributiva della indennita` medesima. Infine non giova richiamare l'art. 3, comma secondo, Cost. che non impone allo Stato l'immediata, integrale attuazione di un programma di piena sicurezza sociale. (Infondatezza in riferimento agli artt. 3, 31 comma secondo, e 37, comma primo, Cost. della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 15 e 16 l. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non viene previsto che l'indennita` di maternita` sia commisurata agli aumenti retributivi che possano verificarsi durante il periodo di astensione o di assenza facoltativa dal lavoro, e nella parte in cui viene ridotta al 30% l'indennita` di maternita` nei confronti delle lavoratrici che si assentano facoltativamente dal lavoro).
Art. 17 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 7 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 15 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 16 Tutela delle lavoratrici madri
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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5 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 2000 al 27 aprile 2001. 359 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennita' e' comprensiva di ogni altra indennita' spettante per malattia. Per i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, ai lavoratori e alle lavoratrici e' dovuta:
tolto: a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, e' coperto da contribuzione figurativa;
tolto: b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facolta' di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalita' della prosecuzione volontaria. Per i periodi di astensione per malattia del bambino di cui all'articolo 7, comma 4, e' dovuta:
tolto: a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la contribuzione figurativa;
tolto: b) successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con le modalita' previste dal comma 2, lettera b). Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), e' determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. 5. Le indennita' di cui al presente articolo sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore della malattia presso il quale la lavoratrice o il lavoratore e' assicurato e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianita' assicurativaaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art15 · fonte del testo
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