Corte costituzionale

Ordinanza n. 1095/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/12/1988 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo

comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle

lavoratrici madri), in relazione agli artt. 4 e 5 della stessa legge,

promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1988 dal Pretore di

Modena nel procedimento civile vertente tra Merighi Luciana e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di Merighi Luciana e dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che la signora Luciana Merighi - nei cui confronti

l'Ispettorato del lavoro di Modena aveva disposto l'interdizione dal

lavoro per l'intero periodo della gestazione e per sette mesi dopo il

parto, perché addetta ad una lavorazione pericolosa, faticosa ed

insalubre, senza possibilità di essere adibita ad altre mansioni ha

convenuto in giudizio l'INPS per ottenere, anche per il periodo

eccedente i tre mesi dalla data del parto, la corresponsione

dell'indennità giornaliera di maternità di cui all'art. 15, primo

comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

che, nel corso del giudizio il Pretore di Modena, con ordinanza

del 28 gennaio 1988 (r.o. n. 208/1988) ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, primo comma, 37, primo comma e 38, secondo comma,

Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15,

primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in

cui, nel richiamare in modo espresso e riduttivo i precedenti artt. 4

e 5 della stessa legge, esclude, per il periodo compreso tra la fine

del terzo e la fine del settimo mese dopo il parto, l'esistenza del

diritto della lavoratrice all'indennità giornaliera pari all'80%

della retribuzione;

che si sono costituite in giudizio sia Luciana Merighi, che

conclude per la fondatezza della questione, sia l'I.N.P.S. che chiede

invece una pronunzia di rigetto;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 972 del 1988, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma

della legge 30 dicembre 1971, n.1204, "nella parte in cui esclude dal

diritto all'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione,

per il periodo compreso tra la fine del terzo mese dopo il parto e la

fine del settimo mese dopo il parto, la lavoratrice madre addetta a

lavori pericolosi, faticosi e insalubri che, non potendo essere

spostata ad altre mansioni, sia costretta ad assentarsi dal lavoro

per avviso del competente Ispettorato del lavoro";

che pertanto la presente questione deve essere ritenuta

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma secondo della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, comma secondo delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30

dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), già

dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 972 del

1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1095 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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