Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/01/1987 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 10 legge

30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) e della

legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e

donne in materia di lavoro) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 maggio 1980 dal Tribunale di Milano

nel procedimento civile vertente tra INAM e Smiriglia Giuseppe ed

altro iscritta al n. 721 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 19 marzo 1981 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Foresti Franco e la ditta Angst e

Pfister S.p.A ed altro iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1981

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26

dell'anno 1982;

3) ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Ierardi Vittorio e S.p.A Italtel

Montaggi ed altra iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 197 dell'anno

1984;

4) ordinanza emessa il 17 gennaio 1985 dal Pretore di Latina nel

procedimento civile vertente tra Bruognolo Franco e l'INAM iscritta

al n. 549 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno

1986;

Visti gli atti di costituzione di Foresti Franco, di Ierardi

Vittorio, dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1986 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'Avv. Franco Agostini per Foresti Franco, Ierardi Vittorio

e l'Avv. Vito Lipari per l'INPS;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso ex art. 700 c.p.c., Smiraglia Giuseppe, nella sua

qualità di unico genitore del minore Davide, nato contemporaneamente

alla morte della madre, chiedeva al Pretore di Milano di ordinare

all'I.N.A.M., in via d'urgenza, la corresponsione al ricorrente

dell'indennità prevista dall'art. 15, primo comma, della legge 30

dicembre 1971, n. 1204, in relazione al periodo di astensione

obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4, lett. c), della stessa

legge.

L'adíto Pretore accoglieva la domanda ordinando all'I.N.A.M. di

provvedere all'immediata erogazione della indennità. Il

provvedimento veniva poi integralmente confermato a seguito del

successivo procedimento di merito avendo il Pretore ritenuto

applicabili, in via estensiva, le norme di cui agli artt. 4 e 15 l.

n. 1204 del 1971 e 6 l. n. 903 del 1977.

1.1. - Proposto gravame avverso tale decisione, nel corso del

giudizio di appello, il Tribunale di Milano ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31

Cost., dell'art. 4 legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e dell'art. 6

legge 9 dicembre 1977, n. 903 "nella parte in cui non prevedono che

la tutela, mediante astensione dal lavoro, dettata per le lavoratrici

madri (naturali o adottive) e per i figli delle stesse, entro i primi

tre mesi di vita, non possa estendersi anche ai padri lavoratori ed

ai figli degli stessi, entro lo stesso periodo, allorché venga a

mancare, per morte o per qualsivoglia altro motivo, l'assistenza

della madre".

Premesso che il contrasto tra le norme impugnate e i principi e

precetti sanciti dalle indicate norme costituzionali è evidenziato

"oltre che dall'astratta comparazione delle predette disposizioni

dall'ingiusta soluzione che si dovrebbe dare al caso di specie ove si

dovessero ad esso applicare le risultanze cui conduce

l'interpretazione letterale della normativa vigente in materia di

astensione dal lavoro post partum", il giudice a quo rileva che,

anzitutto, il principio di eguaglianza non apparirebbe pienamente e

compiutamente realizzato "nel caso in esame né per quel che riguarda

il genitore né per quel che riguarda il neonato". Ed avendo come

parametro di raffronto il solo precetto espresso dall'art. 3 Cost.,

il Tribunale si duole del fatto che, nei riguardi del figlio, il

decesso della madre immediatamente dopo il parto, opererebbe "oltre

che un irrimediabile pregiudizio immediato, una altrettanto repentiva

lesione del suo diritto a quell'assistenza affettiva e materiale che

ha determinato il legislatore, pur nel concorso di altri

preponderanti motivi, a stabilire il divieto di adibire la donna al

lavoro nei tre mesi successivi al termine della gestazione". Vero è,

prosegue il giudice a quo, che la ratio della norma impugnata si

estende alla necessità di tutelare la salute della madre; non

sarebbe dubbio però che l'art. 4 l. n. 1204 del 1971 avrebbe anche

la funzione di assicurare al neonato quella protezione che la

Costituzione "ha espressamente ritenuto di dover favorire promuovendo

istituti idonei allo scopo e correlandone la funzione con la

necessità di favorire la formazione della famiglia e l'adempimento

dei compiti relativi". Di qui una "seria e discriminante limitazione

in seno a quella famiglia che, privata dell'apporto fondamentale

della donna, appare ancor più necessitante di protezione esterna e,

soprattutto per quel che rigurda il neonato, di un apporto materiale

ed affettivo che solo all'interno della famiglia stessa può

immediatamente e compiutamente essere garantito". Questa esigenza non

potrebbe essere negata senza violare la posizione di eguaglianza del

padre e del figlio di fronte alla legge, proprio nel momento in cui

il padre, in mancanza dell'altro genitore, è chiamato a svolgere

l'intera funzione familiare stabilita dalla legge nei confronti del

figlio e mentre quest'ultimo vede accentuarsi il proprio bisogno di

protezione.

Poiché, poi, la necessità di eguale tutela si rifletterebbe oltre

che sulle posizioni individuali in seno alla famiglia, anche su

situazione, funzione e proficuo sviluppo della famiglia stessa,

resterebbero violati anche gli artt. 29, 30 e 31 Cost.

Ovvi sarebbero infatti, nella mancata previsione, per il padre

rimasto vedovo, della facoltà di astensione dal lavoro nei primi tre

mesi di vita del figlio, gli ostacoli all'adempimento dei compiti

relativi alla famiglia ed alla protezione dell'infanzia, mentre, con

riguardo alla tutela della maternità, quantomeno abnorme sarebbe

ritenere che "la morte durante il parto, dalla donna stessa accettata

come evento non impossibile, ponga termine a quelle necessità

protettive che facevano capo alla donna in quanto madre ed al figlio,

che di quella simbiosi è rimasto, purtroppo, unico protagonista

vivente".

Il contrasto con la Costituzione investirebbe anche il principio

di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi ed il loro dovere e

diritto, in quanto genitori, di educare i figli anche attraverso la

previsione, in caso di loro incapacità, di un proficuo intervento da

parte della legge. Tale contrasto apparirebbe ancor più accentuato

tenendo conto che il Costituente, col "privilegiare la famiglia in

quanto società naturale fondata sul matrimonio, le ha affidato un

ruolo primario ed insostituibile nell'adempimento dei compiti ad essa

relativi, attribuendo alla legge ed agli istituti esterni un ruolo di

supporto e di sostegno che, per quanto fondamentale, deve espletarsi

in forma necessariamente subordinata e mai sostitutiva, ogni qual

volta le funzioni familiari possono trovare riferimento

nell'esistenza e nella capacità anche di uno soltanto dei genitori".

Lo stesso legislatore ordinario - sia pure in modo incompleto e

certamente non estensibile al caso di specie - sembrerebbe aver colto

il contrasto con i principi costituzionali laddove ha concesso (art.

7 l. n. 903 del 1977) anche al padre, in via alternativa alla madre,

la facoltà di avvalersi del periodo di assenza facoltativa dal

lavoro previsto dall'art. 7 l. n. 1204 del 1971. Si sarebbe però

trattato di un riconoscimento solo incompleto che, proprio per la sua

posteriorità rispetto alla disposizione di cui all'art. 4 lett. c)

l. n. 1204 del 1971, impedirebbe di ritenere che il legislatore del

1971 minus dixit quam voluit.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 325 del 26 novembre 1980.

Nel giudizio non è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei

ministri né vi è stata costituzione della parte privata.

La discussione della questione in oggetto, già fissata per la

camera di consiglio del 25 maggio 1983, è stata rinviata all'udienza

odierna.

2. - Con ricorso in data 22 gennaio 1981 Foresti Franco, nella

qualità di padre del minore Alberto, nato il 2 maggio 1980

dall'unione con Stano Rita, premesso che le condizioni di salute di

quest'ultima erano tali da impedirle di occuparsi del figlio (in

particolare, di accompagnarlo all'asilo e di riaccompagnarlo a casa),

chiese al Pretore di Bologna di condannare il proprio datore di

lavoro (Soc. Angst e Pfister), o in alternativa l'INPS, al pagamento

della retribuzione relativa alle ore di permesso concessegli dal 1°

dicembre 1980 per consentirgli di provvedere al detto minore (in

particolare: per l'accompagnamento dello stesso all'asilo ed il suo

riaccompagnamento a casa), fondando la propria pretesa sull'art. 10

della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 e sull'art. 7 della legge 9

dicembre 1977 n. 903. In subordine, il ricorrente prospettò il

dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 7, 1 co., della l. n.

903 del 1977, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 30, 31, 35, 36 e 37

Cost. Nel giudizio innanzi al Pretore si costituirono la Soc. Angst e

Pfister e l'INPS, che chiesero la reiezione delle pretese attrici.

2.1. - Con ordinanza emessa in data 19 marzo 1981, iscritta al n.

676 r.o. 1981, l'adìto Pretore ha sollevato questione di

legittimità costituzionale "della legge 9 dicembre 1977 n. 903, ed

in particolare dell'art. 7, per la supposta violazione dell'art. 3,

in relazione agli articoli 29, 30, 31 e 37 della Costituzione, per

non avere esteso anche al padre di un bimbo la possibilità di

usufruire entro il primo anno di vita del figlio, in alternativa con

la madre, del permesso previsto dall'art. 10 l. 30 dicembre 1971 n.

1204".

Osserva preliminarmente il giudice rimettente che l'estensione al

padre del diritto al c.d. riposo retribuito riconosciuto alla madre

dall'art. 10 della l. n. 1204 del 1971, non sarebbe ricavabile, nel

silenzio dell'art. 7 della l. n. 903 del 1977, in via interpretativa.

Tale ultima disposizione, infatti, estende espressamente al padre

lavoratore i soli benefici di cui all'art. 7 ed all'art. 15, 2 co.,

della l. n. 1204 del 1971, mentre tace dell'altro, della cui

spettanza si contende nel giudizio principale. Una "interpretazione

estensiva", di detto art. 7 della l. n. 903 del 1977, invero, sarebbe

impedita dalla sua natura "estremamente particolare e delimitata";

né sarebbe praticabile la via dell'interpretazione analogica, che

nel caso di specie non potrebbe far uso di tale disposizione, ma

presupporrebbe una "applicazione integrativa e diretta delle norme

costituzionali" che invece "potrebbe eventualmente aver luogo solo

dopo la risoluzione della controversia costituzionale da demandare

alla Corte costituzionale".

Preclusa restando, in ragione dei motivi sopradescritti,

l'estensione (in via di interpretazione) al padre del beneficio di

cui all'art. 10 della l. n. 1204 del 1971, ritiene il Pretore

rimettente di dover sollevare questione incidentale di legittimità

costituzionale nei termini suddetti. Sussisterebbe infatti, a suo

giudizio, una "disparità di trattamento tra situazioni che appaiono

sotto tanti aspetti uguali". Invero: "una volta che l'art. 6 (della

l. n. 903 del 1977) ha concesso anche alle madri adottive o

affidatarie il diritto facoltativo all'assenza dal lavoro per tre

mesi, di cui all'art. 4 lett. c) l. n. 1204/1971; una volta che

l'art. 7 (della l. n. 903 del 1977) ha riconosciuto anche al padre in

alternativa con la madre lavoratrice - il ben rilevante diritto

all'astensione dal lavoro per la durata di sei mesi, nel periodo del

primo anno di vita del bambino; una volta che è consentito anche al

padre di usufruire del permesso retribuito in caso di malattia del

figlio; una volta che la disciplina del c.d. riposo giornaliero di

due ore è stata privata del presupposto giuridico dell'allattamento

diretto da parte della madre; ove si consideri come attualmente la

ragione che ispira il diritto al permesso di cui all'art. 10 (della

l. n. 1204 del 1971) appare essere (almeno sotto il profilo giuridico

istituzionale, se non sotto quello economico) quella stessa che con

la legge di parità ha fatto estendere alla madre adottiva ed al

padre il diritto di poter usufruire dell'astensione dal lavoro per

provvedere alle necessità del bambino entro il suo primo anno di

vita"; il trattamento deteriore riservato al padre in ordine al

godimento del c.d. riposo retribuito di cui all'art. 10 della l. n.

1204 del 1971, non sarebbe giustificato. Tanto, aggiunge il giudice a

quo, anche in considerazione del rafforzamento che al principio di

eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. verrebbe, in casi come quello in

esame, dagli artt. 29 e 30 Cost., della peculiare importanza dei

compiti spettanti ai genitori nei confronti della prole, secondo

quanto dispone l'art. 31 Cost.; dell'impossibilità di assicurare una

effettiva protezione della donna lavoratrice (art. 37 Cost.) senza

l'ampliamento della condizione di parità fra l'uomo e la donna.

Nulla invece, conclude il Pretore, potrebbe valere in contrario la

considerazione dell'opportunità (forse avvertita dal legislatore del

1977) di non incrementare eccessivamente il costo del lavoro ed il

deficit del bilancio degli enti previdenziali in un momento di crisi

economica, perché tali pur "serie ragioni... non devono far...

pretermettere la sostanziale necessità per una società civile, di

avere leggi con contenuti di giusto e pari trattamento rispetto a

situazioni fondamentalmente uguali, o tali ritenute da una gran parte

dei cittadini".

2.2. - Nel giudizio introdotto con l'ordinanza sopradescritta non

ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Si

sono invece costituiti il sig. Foresti Franco (avv. Agostini) e

l'INPS (avv. Foà; Ricci), in data, rispettivamente, 23 ottobre 1981

e 17 giugno 1982.

Il primo, fatta riserva di ulteriori deduzioni, chiede la

dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

In contrario avviso va invece l'INPS, che ritiene ragionevole la

differenziazione fra padre e madre operata dalla norma impugnata.

Osserva, anzitutto, l'Istituto, che l'art. 10 della l. n. 1204 del

1971 avrebbe come scopo la "tutela... delle condizioni fisiche e

morali della madre naturale", sì che il diritto al trattamento ivi

previsto (qualificato non casualmente come "riposo") sarebbe

"specificamente collegato alle condizioni post partum della donna

entro l'anno di nascita del bambino", non già alla "esigenza di cura

e di assistenza" di quest'ultimo. Ciò sarebbe dimostrato, del resto,

oltre che dall'art. 8 della l. n. 903 del 1977 (che mutualizza

l'onere derivante dai "riposi" al fine di ridurre proprio il costo

del lavoro femminile), dalla stessa norma impugnata, la quale proprio

sul presupposto che tale fosse la funzione della norma predetta, non

ha esteso il beneficio ivi previsto alle madri adottive ovvero al

padre.

La mancata estensione, a sua volta, sarebbe in perfetta armonia

con l'ispirazione complessiva della l. n. 903 del 1977, che ha inteso

"eliminare le discriminazioni esistenti a danno della donna nel mondo

del lavoro tendendo al raggiungimento di una effettiva parità di

essa con l'uomo". Ispirazione, questa, non contraddetta neppure da

quelle estensioni ai lavoratori padri di trattamenti in origine

riservati alle sole lavoratrici madri, che sono state operate dalla

stessa norma impugnata: con esse, invero, non si sarebbe inteso

"estendere all'uomo... disposizioni che erano state dettate invece

per la lavoratrice in quanto madre... ma piuttosto... approntare alla

lavoratrice un ulteriore mezzo atto ad evitare la sua discriminazione

nel mondo del lavoro". Tanto, conclude l'Istituto, in completo

accordo con i dati forniti dalla realtà sociale (nella quale non si

è verificata quella equivalenza dei ruoli familiari dell'uomo e

della donna che erroneamente presupporrebbe il giudice a quo) e con i

principi costituzionali di cui agli artt. 31 e 37 (mentre

inconferente sarebbe il richiamo operato dal Pretore agli artt. 29 e

30 Cost.).

3. - Con ricorso in data 19 novembre 1981 Ierardi Vittorio,

premesso che la propria moglie era deceduta per parto in data 10

luglio 1981; che in conseguenza di ciò aveva dovuto necessariamente

attendere al minore nato in quella occasione; che allo scopo il

proprio datore di lavoro gli aveva riconosciuto il diritto alla sola

astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della l. n. 903

del 1977 e non già il (reclamato) diritto all'astensione

obbligatoria di cui all'art. 4 della l. n. 1204 del 1971 né quello

al godimento dei periodi giornalieri di riposo di cui all'art. 10

della stessa legge, chiese al Pretore di Milano di dichiarare la

spettanza al ricorrente dei predetti diritti e conseguentemente di

condannare l'INPS al pagamento delle indennità previste dalla legge,

ed il datore di lavoro (Italtel Montaggi S.p.A.) all'anticipo degli

importi relativi oltre che al pagamento delle integrazioni

contrattuali.

3.1. - Con ordinanza emessa in data 19 ottobre 1983, iscritta al

n. 151 r.o. 1984, l'adìto Pretore ha sollevato questione di

legittimità costituzionale "in relazione agli artt. 3, 29, 30, 31

Cost., degli artt. 4 e 10 l. 30 dicembre 71 n. 1204 e degli artt. 6 e

8 della l. 9 dicembre 77 n. 903 nella parte in cui non prevedono che

la astensione obbligatoria dal lavoro post partum e il godimento di

riposi giornalieri concessa alle lavoratrici madri, possa estendersi

anche al padre lavoratore allorché venga a mancare per morte (o

altra causa) l'assistenza della madre al neonato".

Osserva preliminarmente il giudice rimettente che (per motivi non

dissimili da quelli evidenziati dall'ord. n. 676 del 1981 e descritti

sub 2.1.) l'attribuzione (in via di interpretazione estensiva o

analogica) al padre delle agevolazioni riconosciute dalle norme

impugnate alla sola lavoratrice madre non sarebbe consentito, neppure

nel caso - come quello di specie - di decesso della madre post

partum.

Preclusa restando l'estensione al padre lavoratore dei predetti

trattamenti sussisterebbe per il giudice rimettente una duplice,

illegittima disparità di trattamento. La prima, in danno del padre

nei confronti dell'altro genitore. La seconda, in danno del neonato

cui per qualsiasi causa (nella specie, la morte) venga a mancare la

madre, che si vedrebbe "ingiustificatamente negata, sulla base

dell'attuale normativa, l'assistenza materiale e affettiva di un

genitore". Ciò, si osserva, in contrasto anzitutto con la stessa

ratio della previsione dell'astensione obbligatoria post partum, la

cui stessa durata (tre mesi), di gran lunga eccedente il tempo

necessario alla madre per ristabilirsi dal parto dimostra che con

essa non si è inteso solo tutelare la salute della madre

lavoratrice, ma in particolare assicurare al neonato, "proprio nei

primi tre mesi di vita il necessario legame fisico ed affettivo con

la madre". Inoltre, anche con la ratio della previsione dei permessi

retribuiti giornalieri, che non sarebbero legati alle esigenze

dell'allattamento, ma alle necessità affettive del neonato, come

dimostra l'estensione del beneficio relativo alle madri adottive o

affidatarie, operata con la l. n. 903 del 1977.

Sussisterebbe, infine, contrasto dell'impugnata normativa con gli

artt. 29, 30 e 31 Cost., "in quanto concretamente ostacola il padre

nell'adempimento dei propri compiti impedendo il positivo sviluppo

della famiglia nel delicato momento in cui un coniuge, da solo, deve

far fronte a tutte le esigenze".

3.2. - Nel giudizio introdotto con l'ordinanza sopra descritta si

è costituito il Sig. Ierardi Vittorio (Avv. Agostini), che sollecita

l'accoglimento da parte di questa Corte di un'interpretazione

estensiva delle norme impugnate, la quale consenta l'attribuzione

anche al padre lavoratore dei benefici ivi previsti, ed in subordine

conclude per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle

stesse.

4. - Con ricorso in data 12 gennaio 1981 Bruognolo Franco,

premesso che la propria moglie era deceduta al momento del parto (in

data 3 marzo 1979), dopo aver dato alla luce una bambina, convenuto

in giudizio l'INAM, chiese al Pretore di Latina il riconoscimento del

proprio diritto di astenersi dal lavoro ai sensi dell'art. 4, lett.

c) della l. n. 1204 del 1971, con i benefici di cui all'art. 15 della

stessa legge. Si costituiva tardivamente innanzi al Pretore

(all'udienza del 22 giugno 1984) l'INPS (subentrato all'INAM)

contestando le pretese attrici.

4.1. - Con ordinanza emessa in data 17 gennaio 1985, iscritta al

n. 549 r.o. 1985, l'adìto Pretore ha sollevato questione di

legittimità costituzionale "dell'art. 4 lett. c) l. 30 dicembre 1971

n. 1204 e dell'art. 6 l. 9 dicembre 1977 n. 903, in relazione agli

artt. 3, 37, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non

prevedono che l'astensione obbligatoria dal lavoro concessa post

partum alla lavoratrice madre ovvero alla lavoratrice adottiva o

affidataria sia estesa anche al padre lavoratore allorché venga a

mancare la madre al momento del parto".

Osserva preliminarmente il giudice rimettente che una estensione

della portata e del significato dell'art. 6 della l. n. 903 del 1977,

ovvero dell'art. 7 della stessa legge tale da condurre a riconoscere

anche al padre lavoratore il diritto di cui all'art. 4, lett. c),

della l. n. 1204 del 1971, non sarebbe consentita dal tenore

letterale di detta normativa.

Proprio la ratio degli stessi artt. 6 della l. n. 903 del 1977, e

4 lett. c) della l. n. 1204 del 1971, che appare consistere

nell'apprestamento di adeguata tutela al bambino, a prescindere dalle

esigenze della madre in relazione al parto, farebbe tuttavia sorgere

consistenti dubbi di legittimità costituzionale. Nel mancato

riconoscimento - pur in caso di decesso della madre - anche al padre

lavoratore degli stessi benefici assicurati, in ordine all'astensione

dal lavoro, alle madri naturali, adottive o affidatarie vi sarebbe,

infatti, anzitutto disparità di trattamento, violativa dell'art. 3

Cost.; sussisterebbe poi contrasto con l'art. 37 Cost., perché la

normativa impugnata non garantirebbe la adeguata protezione del

bambino preveduta da detta disposizione costituzionale; nonché,

infine, lesione degli artt. 29, 30 e 31, per le stesse ragioni

esposte dall'ord. n. 151 del 1984, e testualmente riportate sub 3.1.

4.2. - Nel giudizio introdotto con l'ordinanza sopradescritta si

è costituito l'INPS (Avv. Lipari), che, pur affermando d'essere

estraneo alla causa dalla quale l'incidente di legittimità

costituzionale ha tratto origine (poiché la competenza in materia di

prestazioni economiche di malattia e maternità è stata trasferita

dai disciolti enti mutualistici all'Istituto con decorrenza - 1°

gennaio 1980 - successiva al momento in cui si verificò l'evento -

morte della moglie del ricorrente - alla base della controversia

principale), "intende partecipare al presente giudizio non tanto

perché direttamente interessato alla questione di principio che ne

forma oggetto, quanto perché questa si è già presentata,

pressoché negli stessi termini, in un giudizio originato da un caso

successivo al suddetto trasferimento di competenza: quello di cui

all'ordinanza del Pretore di Milano del 19 ottobre 1983, Ierardi

Vittorio c. S.p.A. Italtel Montaggi e INPS. Il relativo giudizio di

legittimità costituzionale è iscritto presso codesta Ecc.ma Corte

nel registro ordinanze al n. 151/1984 e si ritiene che al medesimo

debba essere riunito a suo tempo, per evidenti motivi di connessione,

quello odierno". L'Istituto chiede a questa Corte di "decidere

secondo giustizia".

Da un lato, invero, lo stesso art. 6 della l. n. 903 del 1977,

consentendo alle madri adottive o affidatarie di godere sia

dell'assistenza obbligatoria post partum che di quella facoltativa,

dimostrerebbe che, nel prevedere tali benefici, "il legislatore ha

avuto di mira la tutela dell'interesse del bambino", e non già le

mere esigenze fisiche della madre (naturale). Difficile pertanto,

sarebbe giustificare la disparità di trattamento fra le madri

adottive o affidatarie (le quali possono usufruire tanto dell'assenza

obbligatoria che di quella facoltativa, con indennità pari,

rispettivamente, all'80% e al 30% del salario giornaliero) ed i

lavoratori padri la cui moglie sia deceduta post partum (i quali

godono invece solo del secondo beneficio, e della sola indennità

commisurata al 30% del salario giornaliero). Dall'altro, la eventuale

declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa

impugnata "comporterebbe per l'INPS nuove e maggiori spese

assistenziali, di cui ci si dovrebbe preoccupare ai sensi dell'art.

81 Cost.". Considerato in diritto

1. - Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle

ordinanze di rimessione indicate in epigrafe hanno ad oggetto ora

talune norme (gli artt. 4 e 10) della legge 30 dicembre 1971

n. 1204 (sulla tutela delle lavoratrici madri), ora l'intera

legge 9 dicembre 1977 n. 903 (sulla parità di trattamento tra

uomini e donne in materia di lavoro), ora specificamente gli artt.6,

7 e 8 della stessa. Nonostante la molteplicità delle norme

impugnate, le ordinanze evidenziano, pur nella diversità delle

prospettazioni, problemi che si presentano, nei contenuti e nel

riferimento ai principi che si affermano violati, identici o

sostanzialmente analoghi, onde i relativi giudizi possono essere

riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - L'ordinanza (iscritta al n. 721 r.o.1980) emessa dal

Tribunale di Milano, impugna - in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e

31 Cost. - l'art. 4 della legge n. 1204 del 1971 e l'art.6 della

legge n. 903 del 1977 nella parte in cui non prevedono che il

beneficio dell'astensione dal lavoro, attribuito alle lavoratrici

madri (naturali ed adottive) per i primi tre mesi successivi alla

nascita dei figli ovvero al loro ingresso nella nuova famiglia, possa

estendersi anche ai padri lavoratori, per lo stesso periodo,

allorché venga a mancare, per morte o per qualsivoglia altro motivo,

l'assistenza della madre.

Le stesse norme vengono impugnate, con riferimento agli stessi

parametri, dal Pretore di Milano con ordinanza iscritta al n. 151 r.o

1984; ma il giudice rimettente investe anche l'art.10 della legge n.

1204 del 1971 e l'art.8 della legge n. 903 del 1977, nella parte in

cui non prevedono che il beneficio dei riposi giornalieri disposto a

favore delle lavoratrici madri possa estendersi anche al padre

lavoratore allorché venga a mancare per morte (o altra causa)

l'assistenza della madre al neonato.

L'art. 4 (limitatamente alla lett. c) della legge n. 1204 del 1971

e l'art. 6 della legge n. 903 del 1977 vengono impugnati anche dal

Pretore di Latina con ordinanza iscritta al n. 549 r.o. 1985, la

quale lamenta lo stesso vizio rilevato con la menzionata ord. n. 721

del 1980 emessa dal Pretore di Milano, ma aggiunge ai parametri ivi

invocati anche l'art. 37 Cost.

Con ordinanza iscritta al n. 626 r.o. 1981, il Pretore di Bologna

solleva infine questione di costituzionalità dell'intera legge 9

dicembre 1977 n. 903 ed in particolare del suo art. 7, per la

supposta violazione dell'art. 3 in relazione agli artt. 29, 30, 31 e

37 Cost., per non avere la norma impugnata esteso anche al padre

lavoratore la possibilità di usufruire entro il primo anno di vita

del figlio, in alternativa con la madre, dei riposi previsti

dall'art.10 l. 30 dicembre 1971 n. 1204.

Le prime tre ordinanze traggono origine da giudizi promossi - nei

confronti del rispettivo datore di lavoro e dell'ente assicuratore da

lavoratori dipendenti che, a seguito della morte della propria

moglie, avvenuta in occasione del parto, avevano dovuto personalmente

attendere alla cura dei figli neonati. Di qui la richiesta -

giudizialmente proposta - di vedersi corrisposta l'indennità

menzionata dall'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971 n.

1204 in relazione al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro

previsto dall'art. 4, lett. c), dalla stessa legge, e - nel caso del

giudizio proposto innanzi al Pretore di Milano - di vedersi

riconosciuto anche il diritto al riposo giornaliero di due ore

concesso alle lavoratrici sino al compimento del primo anno di vita

del bambino.

La quarta ordinanza (n. 676 r.o. 1981) è stata emessa nel corso

di un giudizio promosso da un lavoratore dipendente che chiedeva di

vedersi corrisposta la retribuzione anche per le due ore di permesso

giornaliero concessegli per provvedere al proprio figlio nel primo

anno di vita, stante la impossibilità per la madre - invalida e

immobilizzata - di prestare al minore una qualsiasi assistenza.

3. - Ciò premesso, va osservato che la legge 30 dicembre 1971 n.

1204 - della quale fanno parte due delle norme impugnate - ha dato

alla tutela delle lavoratrici madri una disciplina organica,

migliorando sensibilmente il trattamento previsto dalla legge 26

aprile 1950 n. 860, che pure aveva intrapreso una prima attuazione

delle norme costituzionali sulla condizione della donna lavoratrice.

La legge 1204 amplia in modo notevole lo spettro delle provvidenze a

favore della lavoratrice, sotto il profilo dell'allargamento dei

soggetti beneficiari, della salvaguardia della salute, della

conservazione del posto di lavoro e dei risvolti economici collegati

ai vari istituti previsti per la tutela della maternità.

Con la nuova normativa si sviluppa ulteriormente la coscienza

della funzione sociale della maternità, del valore dell'inserimento

della donna nel lavoro, e quindi della necessità di interventi della

società volti a tutelare la maternità stessa. Assieme alla tutela

della salute e della condizione della madre, tuttavia, emerge con

decisione proprio in quella legge (ma si pensi, nello stesso torno di

tempo, anche alla prestazione assicurata dalla l. 6 dicembre 1971 n.

1044, sulla istituzione di asili nido con il concorso dello Stato)

anche la considerazione degli interessi del bambino, che appare

destinatario concorrente, quando non prevalente ed esclusivo, di

significative previsioni nella legge stessa rinvenibili. Potrebbe

anzi dirsi che, in sostanza, oggetto della protezione nella fase

successiva al parto diviene, al di là dei casi di specifica ed

esclusiva considerazione della salute della madre in connessione al

parto stesso, il rapporto madre- bambino, visto sotto il profilo

della attiva ed assidua partecipazione della prima allo sviluppo

fisico e psichico del figlio.

Di questo nuovo indirizzo, che amplia la gamma dei valori

costituzionali perseguiti, è specifica espressione il complesso di

istituti, in parte del tutto nuovi, in parte comunque sensibilmente

rinnovati, che prevedono per il tempo successivo al parto una serie

di diritti che consentono alla madre periodi più o meno lunghi di

assenza dal lavoro, e che comprendono:

a) la astensione dal lavoro per i primi tre mesi successivi al

parto, che è obbligatoria - si badi - perché corrispondente al

divieto di adibire la donna al lavoro nel corso dello stesso periodo

(art.4 lett. c), ed è accompagnata dal diritto della donna di

percepire una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione

(art. 15);

b) l'assenza dal lavoro per un periodo di sei mesi - trascorso

quello di astensione obbligatoria - entro il primo anno di vita del

bambino (c.d. astensione facoltativa), periodo durante il quale viene

conservato alla madre il posto di lavoro (art.7, comma 1) ed è

corrisposta una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione

(art. 15, comma 2);

c) l'astensione dal lavoro durante la malattia del bambino di

età inferiore ai tre anni, dietro presentazione di un certificato

medico (art.7, comma 2);

d) i periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata,

che possono essere goduti nel primo anno di vita del bambino, i quali

sono ridotti alla metà ove la lavoratrice, invece di uscire

dall'azienda, preferisca usufruire delle camere di allattamento o

dell'asilo nido, che siano stati eventualmente istituiti dal datore

di lavoro, nelle dipendenze dei locali di lavoro.

4. - Anche la legge 9 dicembre 1977 n. 903 sulla parità di

trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, pur essa oggetto

- nella sua interezza e più specificamente in alcune sue

disposizioni - di impugnative, è a sua volta intervenuta sulla

legislazione esistente, novellando una serie di disposizioni sulla

base di un indirizzo unitario fondato sulla valorizzazione del

principio di uguaglianza.

Negli aspetti più direttamente connessi alla condizione della

lavoratrice madre, la nuova normativa tende da un lato ad evitare che

le disposizioni di tutela possano disincentivare l'impiego di

manodopera femminile, ostacolando la donna nell'accesso al lavoro e

nelle prospettive di progressione in carriera: dall'altro, a

collegarsi all'istanza paritaria promossa dalla riforma del diritto

di famiglia (l. 19 maggio 1975 n. 151), che si connette ad una nuova

visione del ruolo dei genitori nella vita familiare, ed in

particolare del modo in cui essi debbono con eguali diritti e doveri

concorrere all'assistenza alla prole.

La legge di parità modifica sotto più profili la normativa della

l. n. 1204 del 1971 relativa alle provvidenze per la lavoratrice

madre. Anzitutto, l'art. 6 estende alle lavoratrici che abbiano

adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo

i seguenti benefici: a) il diritto di avvalersi della astensione dal

lavoro (prevista dall'art. 4 lett. c) della l. n. 1204 del 1971)

durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del

bambino nella famiglia adottiva o affidataria (sempreché il bambino

non abbia superato i sei anni al momento della adozione o

dell'affidamento); b) il diritto (di cui all'art. 7, primo comma,

della stessa l. n. 1204) di assentarsi dal lavoro entro un anno

dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o

affidataria (sempreché il bambino non abbia superato i tre anni di

età); c) il diritto (di cui al secondo comma del cit. art. 7) di

assentarsi durante la malattia del bambino (sempre entro i primi tre

anni di vita). In tal modo, la riforma del 1977 ha inteso garantire

il positivo inserimento del bambino nella famiglia adottiva o

affidataria, allo scopo operando una vera e propria parificazione del

figlio adottivo al figlio naturale.

L'art. 8, poi, dispone che l'indennità per i riposi di cui

all'art. 10 della l. n. 1204 siano corrisposte dall'ente assicuratore

e solo anticipate dal datore di lavoro (e ciò sottintende

l'esistenza di un interesse sociale, generale, all'effettiva

assistenza ai bambini nel loro primo anno di vita).

Ma l'innovazione più importante è introdotta infine dall'art. 7

che riconosce al padre lavoratore - anche adottivo o affidatario - il

diritto di assentarsi dal lavoro (astensione c.d. facoltativa) e il

diritto di ottenere permessi in caso di malattia del bambino, in

alternativa alla madre ovvero in esclusiva quando i figli siano

affidati al solo padre.

5. - Del complesso normativo - risultante dalla l. n. 1204 del

1971 e dalla l. n. 903 del 1977 - che si è ora descritto, i giudici

rimettenti hanno colto limiti, rilevato deficienze e segnalato

incoerenze che sarebbero tali da cagionare lesione dei vari parametri

costituzionali dagli stessi giudici invocati.

Molte sono le norme di quel complesso normativo, della cui

legittimità costituzionale si dubita nelle ordinanze di rimessione

introduttive del presente giudizio. Va tuttavia rilevato che, pur

nella pluralità dei riferimenti normativi, all'esame di questa Corte

è sottoposta una questione di costituzionalità che può essere

ritenuta sostanzialmente unitaria, sia perché vengono alla Corte

richiesti interventi additivi di non dissimile portata, sia perché

viene comunque lamentato il mancato riconoscimento al padre

lavoratore, ove sia venuta meno ogni possibilità di assistenza da

parte della madre, ora della facoltà di avvalersi della astensione

dal lavoro nei primi tre mesi successivi alla nascita del figlio, ora

della facoltà di avvalersi dei cosiddetti riposi giornalieri nel

primo anno di vita dello stesso.

Come già osservato in altre occasioni (sent. n. 35 del 1981), va

anche qui precisato che "la Corte non potrebbe sindacare

compiutamente e contemporaneamente la legittimità d'un insieme di

norme e normative, là dove si tratta pur sempre di risolvere almeno

in prima linea - un solo problema di legittimità costituzionale. Al

contrario è compito della Corte precisare se esista e quale sia la

norma tra le tante che nell'occasione sono state messe in gioco, che

si presti - in ipotesi - a formare oggetto di accoglimento additivo

del tipo prospettato dai giudici a quibus per colmare la denunziata

mancanza di previsioni legislative".

Procedendo a tale individuazione, che va compiuta sulla base della

portata e della collocazione delle singole norme nel sistema

costituito dalle due leggi in esame, la Corte ritiene che detta norma

debba essere identificata in quella risultante dall'art. 7 della

legge n. 903 del 1977.

Certo, va subito escluso che essa posssa rinvenirsi nell'art. 8

della stessa l. n. 903, che si limita a determinare il soggetto

obbligato alla corresponsione delle indennità previste dall'art. 10

della l. n. 1204 del 1971. Con non minor sicurezza, peraltro, deve

parimenti escludersi che possa utilmente farsi riferimento agli artt.

4 e 10 della stessa l. n. 1204, ovvero all'art. 6 della l. n. 903 del

1977. I primi, infatti, si limitano a determinare quali siano i

benefici da riconoscere alla madre naturale, e l'ultimo ad operare

una parziale estensione degli stessi alla madre adottiva od

affidataria: nessuna di dette disposizioni fa invece menzione della

posizione, in ordine a quei benefici, del padre lavoratore, naturale,

adottivo od affidatario che sia. È per tale ragione, dunque, che

proprio l'art. 7 della l. n. 903 rappresenta l'oggetto rispetto al

quale occorre valutare la necessità di eventuali interventi additivi

in favore del padre lavoratore: è quella, infatti, la sede che il

legislatore ha prescelto per disegnare la figura giuridica del padre

lavoratore stesso, ed è pertanto quello l'oggetto normativo rispetto

al quale possibili incompletezze od inadeguatezze della sua

situazione giuridica nella materia in esame vanno lamentate.

Individuata così, tra le varie norme impugnate quella sulla quale

la Corte è tenuta a soffermare la propria attenzione, consegue la

necessaria declaratoria di inammissibilità delle impugnative

concernenti gli artt. 4 e 10 della legge n. 1204 del 1971 nonché

degli artt. 6 e 8 della legge n. 903 del 1977.

Inammissibile, è altresì la questione di legittimità

costituzionale della stessa l. n. 903 del 1977 nella sua interezza,

in quanto le sue disposizioni non presentano quella reciproca, intima

connessione, che per costante giurisprudenza di questa Corte è

necessaria perché possa validamente introdursi un giudizio

incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto un

intero testo legislativo.

6. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della

legge 31 dicembre 1977 n. 903, per come identificata nei sovraesposti

termini e contenuti, deve essere ritenuta fondata.

Occorre soffermarsi innanzitutto sulla ratio della previsione dei

benefici che si vorrebbero estesi, ricorrendo le già dette

condizioni - al padre lavoratore.

L'astensione obbligatoria, disposta dall'art. 4 lett. c) della

legge n. 1204 del 1971, certamente ha il fine di tutelare la salute

della donna nel periodo immediatamente susseguente al parto, onde

consentirle di recuperare le energie necessarie per riprendere il

lavoro. La norma, tuttavia, considera e protegge anche il rapporto

che in tale periodo necessariamente si svolge tra madre e figlio, e

tanto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente

biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere

relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della

personalità del bambino.

La tutela della madre, in altri termini, non si fonda solo sulla

condizione di donna che ha partorito, ma anche sulla funzione che

essa esercita nei confronti del bambino: sì che la norma protegge i

diritti di entrambi, e di entrambi tutela la personalità e la

salute.

Lo stesso progressivo ampliarsi del periodo di "interdizione" dal

lavoro (dal primo mese dopo il parto, secondo il dettato della legge

2 luglio 1929 n. 1789, alle otto settimane di cui alla legge n. 860

del 1950, agli attuali tre mesi), dimostra come sia venuto sempre

più emergendo il fine di dare una più ampia tutela ad entrambi gli

interessi protetti, ognuno dei quali è poi così rilevante da

giustificare di per sé solo una disciplina del rapporto di lavoro

che ne assicuri il soddisfacimento.

Questa natura dell'istituto della astensione obbligatoria dal

lavoro nei primi tre mesi dopo il parto, questa sua

aderenza ad un ampio spettro di valori e di interessi, già rilevata

- anche se con contrasti - dalla giurisprudenza

ordinaria antecedente alla legge n. 903 del 1977, ha trovato

nell'art. 6 di quest'ultima piena conferma. Attribuendo alle

lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in

affidamento preadottivo la facoltà di avvalersi

- nei tre mesi successivi all'ingresso nella nuova sua famiglia del

bambino adottivo o affidatario - dell'astensione obbligatoria dal

lavoro e del relativo trattamento economico, la legge n. 903 del 1977

ha infatti chia

ramente confermato che l'istituto dell'astensione dal lavoro è

considerata dal legislatore non solo un presidio della salute della

madre (che infatti in casi di questo genere non viene neppure in

giuoco, mancando l'elemento fondamentale dell'evento del parto), ma

anche un valido mezzo per consentire lo stringersi di rapporti

affettivi indispensabili per lo sviluppo della personalità del

bambino sia nella famiglia naturale che anche in quella adottiva.

In altri termini, lo sganciamento dell'astensione dal lavoro dal

fatto materiale del parto si riverbera sulla funzione complessiva

dell'istituto, che viene ormai ad incentrarsi anche (ove

dell'astensione benefici la madre naturale) od esclusivamente (ove si

tratti invece di madre adottiva o affidataria) su quell'interesse di

peculiare pregio costituzionale che, per costante giurisprudenza di

questa Corte (v. da ultimo le sentt. nn. 185 e da 196 a 199 del

1986), è la tutela del minore.

7. - Considerazioni in parte analoghe possono esser fatte anche

per quanto riguarda l'istituto dei cosiddetti "riposi" regolati

dall'art. 10 della legge n. 1204 del 1977.

Anche in questo caso, non può negarsi che il legislatore abbia,

in origine, ideato un beneficio strettamente collegato al fatto

materiale del parto ed agli eventi allo stesso connessi: si pensi a

tal proposito alla lettera dell'art. 9 della l. n. 860 del 1950, che

condizionava con tutta evidenza la concessione del riposo alla

necessità di soddisfare le esigenze dell'allattamento. Il nesso fra

riposi e allattamento, tuttavia, è nettamente rotto dall'art. 10

della l. n. 1204 del 1971, che ormai consente i primi in modo del

tutto indipendente da quest'ultimo.

Ciò è dimostrato anzitutto dalla indifferenza per i ritmi dello

stesso che è implicita nella possibilità di cumulo delle ore di

riposo; e poi, dal fatto che pur ove esista nella azienda una camera

di allattamento o un asilo nido, la donna può decidere di non

usufruirne.

L'eliminazione del collegamento con l'allattamento ha così

modificato la natura e la finalità dell'istituto, il cui scopo è

ora divenuto quello di consentire alla madre di attendere ai compiti

delicati e impegnativi connessi con l'assistenza del bambino nel

primo anno di vita. Ciò risulta chiaramente dalla relazione con cui

la legge è stata presentata alla Camera dei deputati (nella quale si

dice che la norma "si preoccupa di tutelare le esigenze del bambino

là dove garantisce alla lavoratrice madre due periodi di riposo

anche cumulabili, a prescindere dal fatto che la lavoratrice allatti

oppure no il bambino"), ed è stata ribadita dall'art.10 del d.P.R.

25 novembre 1976 n. 1076 (Regolamento di esecuzione della l. n. 1204

del 1971) in cui si afferma che "i riposi di cui all'art.10 devono

assicurare alla lavoratrice la possibilità di provvedere alla

assistenza diretta del bambino".

Ciò, ovviamente, non significa che si sia oggi venuta dissolvendo

ogni attenzione per la condizione della donna nel periodo relativo al

primo anno di vita del bambino: essa, piuttosto, ha acquistato

diversa dimensione e ulteriori contenuti in relazione alle

caratteristiche e al ruolo assunto dall'istituto.

Non appaiono persuasivi, per contrastare questa analisi e per

ricondurre la ratio della agevolazione alle condizioni post partum

della donna, gli argomenti esposti dalla difesa dell'INPS. Non ha

infatti pregio il rilievo che si vorrebbe dare al termine "riposo",

che appare invece evidentemente ereditato da quella che era stata

l'originaria funzione dell'istituto, né conta il fatto che le

indennità giornaliere siano state "fiscalizzate" per evitare

ripercussioni negative sulla occupazione femminile - dato che è pur

sempre la donna ad avvalersi del così detto riposo anche se

soprattutto in funzione delle esigenze e degli interessi del bambino

- né infine la considerazione che gli interessi del minore sarebbero

salvaguardati da altri istituti - in primis della astensione

facoltativa - perché l'istituto del riposo è semmai addirittura

complementare a quello dell'astensione facoltativa, in quanto

consente alla madre di valutare se le esigenze della prole richiedano

una completa sospensione del rapporto di lavoro, ovvero la semplice,

periodica (giornaliera) interruzione dello stesso.

8. - Questo, dunque, è il tessuto normativo nel quale si innesta

l'art. 7 della legge 31 dicembre 1977 n. 903 che ha, come già

ricordato, riconosciuto al lavoratore padre la possibilità di

usufruire - in alternativa alla madre o quando il figlio fosse a lui

solo affidato - della astensione facoltativa dal lavoro per la durata

di sei mesi nel primo anno di vita del bambino.

Questa norma è il risultato - come afferma la relazione al

disegno di legge governativo presentato dal Ministro

del lavoro pro-tempore "dell'orientamento sempre più diffuso secondo

il quale i compiti della donna e dell'uomo

non vanno ripartiti secondo ruoli distinti e separati, ma devono

invece integrarsi reciprocamente tanto nella famiglia quanto nelle

attività extra familiari". Vi si avverte, dunque, il riflesso

dell'affermazione del principio paritario avvenuta con la riforma del

diritto di famiglia (ribadito anche da questa Corte: v. sent. n. 73

del 1985) e dell'indirizzo diretto a modificare la funzione dell'uomo

e della donna nella famiglia, anche al fine di consentire un diverso

equilibrio tra la funzione di madre di quest'ultima ed il suo lavoro

extra-domestico. Si afferma così l'esigenza di una partecipazione di

entrambi i genitori alla cura ed all'educazione della prole: non

viene certo meno la funzione essenziale della madre

nei rapporti con il bambino, ma si riconosce semmai, con notevole

chiarezza, che anche il padre è idoneo a prestare assistenza

materiale e supporto affettivo al minore: sulla scorta, del resto,

delle norme del diritto di famiglia che hanno conferito ad entrambi i

genitori compiti di mantenimento, educazione ed istruzione dei figli

(art. 143 cod. civ.), la pari potestà sugli stessi (art. 316 cod.

civ.), e la titolarità esclusiva di detta potestà di ciascun

genitore, in caso di assenza, incapacità od ulteriore impedimento

dell'altro (art. 317 cod. civ.).

Proprio in ragione di tale presupposto, il legislatore ha esteso

anche al padre lavoratore alcuni dei benefici già riconosciuti alla

madre dalla l. n. 1204 del 1971. Gli altri (l'astensione obbligatoria

ed i riposi), invece, sono rimasti riservati alla madre.

È verosimile, in proposito, che il legislatore abbia ritenuto che

i due istituti, pur in diversa misura, fossero finalizzati e alla

garanzia degli interessi della prole e alla tutela della salute della

madre naturale. Tale presumibile ratio dell'esclusione (già in sé

piuttosto debole nel caso dei riposi giornalieri, che lo stesso

legislatore - come si è già detto - sgancia in larga misura dalle

condizioni personali della donna) non vale più, tuttavia, quando -

come nei casi oggetto dei giudizi nei quali questo della Corte è

incidente - l'assistenza della madre sia resa impossibile a seguito

della morte o del grave impedimento fisico della stessa. In casi di

tal genere, il solo interesse che gli istituti di cui agli artt. 4 e

10 della l. n. 1204 del 1971 possono e debbono mirare a tutelare è

quello del minore, ed è rispetto a questo interesse-guida che

andrebbe disegnato il loro funzionamento. È proprio quell'interesse,

invece, che non viene tenuto in adeguata considerazione dal

legislatore nel momento in cui questi esclude l'estensione anche al

padre dei benefici goduti dalla madre lavoratrice in funzione di

garanzia di un'adeguata assistenza al minore.

Posto infatti che, come si è visto, la astensione dal lavoro nei

primi tre mesi e il diritto al riposo nel primo anno di vita,

riconosciuti dalla legge 1204 a favore della madre, tutelano, in

concorrenza con la salute di questa, anche il bisogno del bambino di

una più intensa presenza della madre per la necessaria assistenza,

non vi è ragione di negare al padre - che proprio in funzione di

tale assistenza può avvalersi della stessa astensione facoltativa il

diritto di avvalersi altresì, in caso di mancanza o grave malattia

della madre, della astensione c.d. obbligatoria nei primi tre mesi, e

dei riposi giornalieri nel primo anno di vita del bambino.

L'attuale dettato normativo, la cui chiara lettera non lascia

dubbi (sì che non potrebbe essere interpretato - come vorrebbe una

delle parti private - in modo estensivo) sulla esclusione proprio di

tale essenziale facoltà, si pone invero in contrasto con numerosi

parametri costituzionali.

Leso resta l'art. 3 Cost. Da un lato, illegittimamente si

discriminano i minori rimasti privi dell'assistenza della madre,

rispetto a tutti gli altri: solo ai primi, infatti, è impedito di

godere pienamente, nel delicato primo periodo di vita,

dell'assistenza almeno dell'unico genitore che è in grado di

prestarla. Dall'altro, pur se limitatamente alla c.d. astensione

obbligatoria dal lavoro, illegittimamente si discriminano i padri

lavoratori rispetto alle madri adottive od affidatarie, in assenza -

come si è visto - di una ragione giustificativa particolare che

possa porsi a sostegno di tale diverso trattamento. Né può

dimenticarsi, infine, per quanto in particolare riguarda i c.d.

riposi, che quantomeno incoerente appare l'esclusione della facoltà

del padre lavoratore di goderne, una volta che allo stesso sia stato

riconosciuto il diritto all'astensione facoltativa, la cui ratio,

almeno in buona parte, coincide con quella dei riposi medesimi.

Ma lesi, soprattutto, restano gli artt. 29, primo comma, 30, primo

comma, 31 e 37, primo comma, Cost., perché la vigente normativa

arreca grave pregiudizio sia al valore della protezione della

famiglia che a quello - centrale e preminente - della tutela del

minore. Il mancato riconoscimento, al padre lavoratore, dei benefici

che, divenuta impossibile l'assistenza della madre, sono condizione e

presupposto essenziale di un adeguato sostegno per il minore,

impedisce invero lo stringersi dei saldi rapporti familiari che sono

voluti dall'art. 29, primo comma, ostacola l'assolvimento dei compiti

di assistenza alla prole che sono affidati alla pari responsabilità

dei genitori dall'art. 30, primo comma; si pone in stridente

contrasto con gli obblighi di agevolare l'assolvimento di tali

compiti e di protezione che sono imposti al pubblico potere dall'art.

31, primo e secondo comma; disconosce la "speciale adeguata

protezione" del minore che è invece a chiare lettere proclamata

dall'art. 37, primo comma. È, in altri termini, proprio il complesso

dei preminenti valori costituzionali che reggono la materia, ad

essere lesi dalla norma de qua, che non tiene in adeguata

considerazione le esigenze della famiglia nella sua interezza, ed in

particolare quelle del soggetto che - in seno ad essa - è bisognoso

della maggior tutela e della più accorta protezione: il minore.

L'art. 7 della l. n. 903 del 1977 deve perciò essere ritenuto

costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non ha previsto la

possibilità per il padre lavoratore di avvalersi del diritto ai

riposi di cui all'art. 10 della legge 9 dicembre 1971 n. 1204 e del

diritto di astenersi dal lavoro di cui agli artt. 4 lett. c) della

legge predetta e 6 della legge 31 dicembre 1977 n. 903, ove tali

diritti non possano essere esercitati dalla madre ricorrendo le

situazioni di fatto delle quali era causa nei giudizi principali: sta

a dire, il decesso o la grave infermità della lavoratrice madre, con

conseguente impossibilità di accudire alla prole.

La Corte non può invece prendere in considerazione - in aggiunta

ai casi predetti - impedimenti dovuti "ad altre cause", non meglio

definite, e evocati da alcune ordinanze, e comunque non sono emerse

che in via di mera ipotesi nei giudizi principali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi in epigrafe, dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9

dicembre 1977 n. 903 nella parte in cui non prevede che il diritto

all'astensione dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi

giornalieri, riconosciuti alla sola madre lavoratrice,

rispettivamente dagli artt. 6, legge 9 dicembre 1977 n. 903, 4 lett.

c) e 10 della legge 31 dicembre 1971 n. 1204 siano riconosciuti anche

al padre lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia

divenuta impossibile per decesso o grave infermità;

b) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 4 e 10 delle leggi 30 dicembre 1971 n. 1204, e degli

artt. 6 e 8 della legge 9 dicembre 1977 n. 903, sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost. dal Tribunale di Milano

con ordinanza emessa il 29 maggio 1980 (iscritta al n. 721 r.o.

1980), dal Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 19 ottobre 1983

(iscritta al n. 151 r.o. 1984) e anche in riferimento all'art. 37

Cost. dal Pretore di Latina, con ordinanza emessa il 17 gennaio 1985

(iscritta al n. 549 r.o. 1985);

c) inammissibile la questione di legittimità costituzionale

della intera legge 7 dicembre 1977 n. 903 sollevata in riferimento

agli artt. 29, 30, 31 e 37 Cost. dal Pretore di Bologna con ordinanza

emessa il 19 marzo 1981 (iscritta al n. 676 r.o. 1981).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

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Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari