Art. 55-quater — Licenziamento disciplinare

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Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

  • a)falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
  • b)assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per piu' di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
  • c)ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
  • d)falsita' documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
  • e)reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignita' personale altrui;
  • f)condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. Il licenziamento in sede disciplinare e' disposto, altresi', nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo e' dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento e' senza preavviso.

Testo in vigore dal 15 novembre 2009 al 13 luglio 2016

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 55-quater, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15678/2026

    22 maggio 2026

    In tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego, il giudice civile può autonomamente utilizzare e rivalutare, ai fini della responsabilità disciplinare, gli accertamenti di fatto compiuti in sede penale, anche se contenuti in una sentenza non passata in giudicato, attesa la diversità dei presupposti delle due forme di responsabilità, con la conseguenza che non viola il principio di immutabilità della contestazione la diversa qualificazione giuridica della condotta contestata - nella specie, da concussione a corruzione -, ove il nucleo essenziale dei fatti addebitati, autonomamente considerato, resti accertato e risulti disciplinarmente rilevante e idoneo a fondare la sanzione.

    Art. 55-quater · Art. 2119 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 55-bis TU pubblico impiego

    Rassegna di maggio 2026, p. 206 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 32835/2025

    16 dicembre 2025

    In tema di licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio da parte di pubblici dipendenti, il procedimento accelerato, di cui all'art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, si applica nell'ipotesi in cui la condotta contestata è stata accertata in flagranza o mediante impianti audiovisivi installati dal datore di lavoro, per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, ai sensi e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 4 st. lav., ratione temporis vigente, non anche nel caso di riprese effettuate tramite telecamere installate, a fini di indagine, dalla polizia giudiziaria, trattandosi di attività posta in essere, per finalità di giustizia, da soggetto diverso dal datore di lavoro e ad insaputa di quest'ultimo.

    Art. 55-quater · Art. 4 statuto dei lavoratori · Art. 55-bis TU pubblico impiego

    Rassegna di dicembre 2025, p. 151 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 123/2020

    Questione inammissibile
    23 giugno 2020

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55- quater , comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 165 del 2001, inserito dall'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009. Il giudice a quo sarebbe ammesso ad individuare profili attenuanti della gravità dell'illecito disciplinare all'esame nel giudizio principale solo se, ed in quanto, per esso non fosse previsto un licenziamento automatico, ciò che costituisce, appunto, l'oggetto della questione incidentale. È dunque proprio l'automatismo legislativo nella previsione della sanzione espulsiva ad impedire la valutazione in concreto della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti addebitati, valutazione che, invece, ben potrebbe essere compiuta ove tale automatismo fosse rimosso, in accoglimento della prospettata questione di legittimità costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 197 del 2018 ).

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 61/2020

    Illegittimità dichiarata
    10 aprile 2020

    È dichiara inammissibile la costituzione di C.S. nel giudizio di legittimità costituzionale del comma 3- quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001. La costituzione è avvenuta con atto spedito a mezzo posta l'8 maggio 2019 e pervenuto in data 9 maggio 2019, oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, computato dalla pubblicazione dell'ordinanza sulla Gazzetta ufficiale del 27 dicembre 2018, n. 51, scaduto il 16 gennaio 2019.

    Art. 55-quater TU pubblico impiego · Art. 17 TU pubblico impiego

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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