Art. 55-quinquies — False attestazioni o certificazioni

Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonche' il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater. 71 La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresi', se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente ((, o indirettamente attraverso sistemi di telemedicina,)) constatati ne' oggettivamente documentati. ((Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono definiti i casi e le modalita' di ricorso alla telecertificazione)). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale, nonche' con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali e' necessario assicurare continuita' nell'erogazione dei servizi all'utenza. 71

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75

71

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 18 dicembre 2025

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 184/2018

    Questione inammissibile
    4 ottobre 2018

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per formulazione oscura del petitum, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GUP del Tribunale di Genova in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui, punendo con la reclusione da uno a cinque anni tanto il dipendente pubblico che giustifica la propria assenza dal servizio presentando un certificato medico ideologicamente o materialmente falso, quanto il medico che ha redatto tale certificato e chiunque abbia concorso nel reato, non prevede un'ipotesi attenuata per i casi di minore gravità, impedendo così l'applicazione dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova. La locuzione "ipotesi attenuata" si presta a una duplice interpretazione, la cui ambiguità non è superabile alla luce delle motivazioni del rimettente, nessuna delle quali consente un esame del merito. Nel caso si alluda a una circostanza attenuante, non è stato chiarito come essa possa incidere sull'ammissibilità della sospensione del processo con messa alla prova, stante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, per cui il richiamo alla pena detentiva previsto dall'art. 168-bis cod. pen. esclude si tenga conto delle circostanze aggravanti e, in ipotesi, anche di quelle attenuanti; e che l'eventuale richiesta di introduzione di una tale attenuante non è stata corredata dell'indicazione di un idoneo tertium comparationis. Allo stesso modo, inammissibile sarebbe anche la richiesta di introduzione di una fattispecie autonoma di reato meno grave, perché il rimettente non ha assolto all'onere di individuare un idoneo tertium comparationis, in quanto quelli evocati - gli artt. 323 e 640 cod. pen. - appaiono del tutto inconferenti, non prevedendo un trattamento sanzionatorio più mite per i fatti di minore gravità. A tali assorbenti motivi di inammissibilità si aggiungono ulteriori profili di imprecisione e contraddittorietà della ordinanza di rimessione, che incidono sulla rilevanza, non avendo il rimettente motivato circa l'impossibilità di accogliere la richiesta della difesa degli imputati di riqualificare il fatto contestato nel meno grave reato di cui all'art. 481 cod. pen., né ha adeguatamente chiarito se la pronuncia di questa Corte risulti pregiudiziale rispetto alla decisione sulla messa alla prova di entrambi o solo di uno degli imputati, risultando omesso anche un adeguato riscontro di tutti i presupposti legali di applicazione dell'istituto, in contrasto con il principio di autosufficienza dell'atto di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 207 del 2017, n. 236 del 2016, n. 247 del 2015 e n. 184 del 2015; ordinanza n. 237 del 2016 ).

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 110 c.p. · Art. 99 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 2017 al 18 dicembre 2025. 2 parole tolte, 47 parole aggiunte.

… medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamenteaggiunto: , o indirettamente attraverso sistemi di telemedicina, constatati ne' oggettivamente documentati. tolto: 3-bis aggiunto: Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono definiti i casi e le modalita' di ricorso alla telecertificazione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art55quinquies · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari