Art. 117 — Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile

L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si e' reso successivamente reperibile.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 201/2015

    Questione infondata
    15 ottobre 2015

    È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, impugnati nella parte in cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, estendono anche al mero difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia, o di ufficio, dell'imputato, il diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore di ufficio, in caso di impossidenza od irreperibilità dell'assistito. Infatti, la questione è analoga ad altra già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 191 del 2013, nella quale si sottolinea come sia proprio l'esegesi estensiva delle predette disposizioni a sottrarle al sospetto di illegittimità costituzionale. Quanto al (nuovo) profilo dell'asserita ingiustificata disparità di trattamento tra il sostituto difensore di fiducia (ammesso alla liquidazione erariale), e il sostituto, "con delega" del difensore di fiducia (cui tale diritto non è riconosciuto), questo è, del pari, manifestamente infondato atteso che il sostituto "delegato" interviene su delega del titolare della difesa dell'imputato, per cui il suo diritto a compenso per l'attività svolta inerisce al rapporto con il delegante e non è certamente riconducibile ad un mandato ex officio che possa giustificare una conseguente liquidazione erariale. Per la manifesta inammissibilità di identica questione, v. la citata ordinanza n. 185/2012. Per la manifesta infondatezza di identica questione, v. la citata ordinanza n. 191/2013. Per l'affermazione che, in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo ha, alternativamente, la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente" e di richiederne su tale presupposto, il controllo di compatibilità con parametri costituzionali, v. le citate sentenze n. 117/2012 e n. 91/2004.

    Art. 116 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 117 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost. · Art. 81 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

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  • Ordinanza n. 191/2013

    Questione infondata
    12 luglio 2013

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 e 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnati, in riferimento artt. 3 e 81, quarto comma, Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, estendono, anche al mero difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia (o di ufficio) dell'imputato, il diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore di ufficio (in caso di impossidenza od irreperibilità dell'assistito). Infatti, nell'accezione restrittiva (che esclude la liquidabilità di onorari al sostituto), che il rimettente vorrebbe ora ripristinare per via di reductio ad legitimitatem , sia l'art. 116 che l'art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002 sono stati, a suo tempo, sottoposti a sindacato di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3 (per irragionevole disparità di trattamento tra difensore d'ufficio e sostituto), 24 (per compromessa effettività del diritto di difesa) e 36 Cost. (per vulnus al diritto alla remunerazione di ogni prestazione lavorativa). Nell'occasione, tali questioni sono state dichiarate manifestamente infondate in ragione della "erroneità della premessa interpretativa", in quanto, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, del codice di procedura penale, al difensore designato in sostituzione si applicano le disposizioni dell'art. 102 dello stesso codice, secondo cui il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore e, quindi, anche al primo si applica la normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato (ordinanza n. 176 del 2006); e la Corte ha rilevato come sia proprio l'esegesi estensiva delle predette disposizioni a sottrarle al sospetto di illegittimità costituzionale, in quanto «conforme alle norme costituzionali invocate» (ordinanza n. 8 del 2005). Quanto al (nuovo) profilo di violazione dell'articolo 81, quarto comma, Cost., questo è, del pari, manifestamente infondato, in quanto la copertura di legge, per la retribuzione ai sostituti, che il rimettente prospetta carente, è evidentemente quella stessa prevista per la remunerazione dei difensori di ufficio. Infine, la tesi, su cui diffusamente argomenta lo stesso giudice a quo - per la quale la remunerazione del sostituto dovrebbe far carico, a titolo sanzionatorio, al difensore sostituito «che è l'unico soggetto ad aver dato consapevolmente origine con la propria condotta (assenza) alla designazione del sostituto» - attiene, evidentemente, al novero delle valutazioni rimesse alla discrezionalità di scelte normative riservate al legislatore e non può avere, come tale, valenza di censura suscettibile di esame nella sede del sindacato di legittimità costituzionale.

    Art. 116 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 117 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost. · Art. 81 cost.

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  • Ordinanza n. 185/2012

    Questione inammissibile
    12 luglio 2012

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, estendono anche al difensore designato dal giudice, ai sensi dell'art. 97, quarto comma, c.p.p., in sostituzione occasionale del difensore di fiducia dell'imputato, il diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore di ufficio nel caso di impossidenza o irreperibilità dell'assistito. La questione è prospettata in modo perplesso e contraddittorio quanto al petitum e si risolve nella impropria richiesta di un avallo della interpretazione proposta dal rimettente delle norme censurate. - V., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 26/2012, 49/2011 e 320/2009.

    Art. 116 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 117 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost. · Art. 81 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art117 · fonte del testo

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