Art. 81 — Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato

(( L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato e' formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. L'inserimento nell'elenco e' deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

  • a)attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
  • b)assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
  • c)iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni. E' cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale e' stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento. L'elenco e' rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.

Testo vigente dal 17 marzo 2005

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 387/2004

    Questione infondata
    14 dicembre 2004

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della costituzione, degli artt. 80 e 81 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevedono che la scelta del difensore, da parte dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, “debba avvenire all’interno di un apposito elenco nel quale la relativa iscrizione sarà ammessa se ricorre il requisito dell’anzianità professionale di sei anni”. L’ordinanza di rimessione non prospetta, infatti, alcun profilo nuovo o diverso atto a giustificare una diversa valutazione rispetto a quella già compiuta nei confronti della disposizione denunciata, la quale – come la Corte ha avuto modo di affermare – detta una disciplina ragionevolmente orientata ad assicurare la migliore qualità e dignità della prestazione, attraverso un meccanismo che non pone alcuna concreta limitazione all’esplicazione del diritto di difesa, inteso come comprensivo anche del diritto di scegliere il proprio difensore. - In tema di patrocinio a spese dello Stato, v. le ordinanze citate nn. 299/2002 e 374/2003.

    Art. 80 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 81 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 374/2003

    Questione infondata
    23 dicembre 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis della legge 30 luglio 1990, n. 217, aggiunto dall'art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134 e riprodotto negli articoli 80 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato può scegliere il proprio difensore solo tra gli avvocati iscritti in speciali elenchi istituiti presso i consigli dell'ordine, avvocati che – ai fini di tale iscrizione – devono essere in possesso di determinati requisiti. L'ordinanza di rimessione non prospetta, infatti, alcun profilo nuovo atto a giustificare una diversa valutazione rispetto a quella già compiuta nei confronti della disposizione denunciata: la quale – come la Corte ha avuto modo di affermare (ordinanza n. 299 del 2002) – detta una disciplina ragionevolmente orientata ad assicurare la migliore qualità e dignità della prestazione, attraverso un meccanismo che, del resto, non pone alcuna concreta limitazione all'esplicazione del diritto di difesa, inteso come comprensivo anche del diritto di scegliere liberamente il proprio difensore; senza che possa costituire un profilo nuovo il mero dato negativo rappresentato dall'asserito elevato numero di nomine 'contra legem', ossia di designazioni di difensori non iscritti. – In tema di patrocinio a spese dello Stato, che, per un verso, implica l'impiego di risorse della collettività e, per un altro verso, si rende necessario a fronte di una situazione di debolezza economica del singolo, ricordata, ancora, l'ordinanza n. 299/2002.

    Art. 17-bis Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 17 Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217 · Art. 80 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 81 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 marzo 2005

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 2002 al 17 marzo 2005. 17 parole tolte, 46 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) attitudini ed esperienza professionale aggiunto: specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;

b) assenza di sanzioni disciplinari aggiunto: superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

c) tolto: anzianita' professionale non inferiore a sei anni. L'inserimento nell'elenco e' revocato in qualsiasi momento se interviene aggiunto: iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni. E' cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale e' stata disposta una sanzione disciplinare aggiunto: superiore all'avvertimento. L'elenco e' rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna tolto: Provincia aggiunto: provincia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art81 · fonte del testo

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