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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Riferibilita' esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie
[2](articolo 7 del decreto-legge n. 269 del 2003)
[3]1. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di societa' o enti, con o senza personalita' giuridica di cui agli articoli 5 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' esclusivamente a carico della societa' o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilita' solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalita' giuridica. Se e' accertato che la persona giuridica, la societa' o l'ente privo di personalita' giuridica di cui al primo periodo sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione e' irrogata nei confronti della persona fisica che ha agito per loro conto.
Testo in vigore dal 28 novembre 2024 al 20 dicembre 2025
