Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Allegato
[2]TESTO UNICO DELLE SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI
[3]Art. 1.
[4]Sanzioni amministrative
[5](articolo 2 del decreto legislativo n. 472 del 1997)
[6]1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 23, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti. 2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. 3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi. 4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine, entro il 30 giugno successivo al compimento del triennio, il Ministro dell'economia e delle finanze fissa le nuove misure, determinandone la decorrenza.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
