Art. 69-terdecies
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]((Violazioni relative agli obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti)).
[2](( (articolo 10, comma 1, quarto periodo, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461)))
[3]1. ((Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento per effetto delle quali risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.165.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
