Corte costituzionale

Sentenza n. 220/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle

norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili

e militari dello Stato"), come integrati dagli artt. 2 e 3 della

legge 20 marzo 1980, n. 75, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 febbraio 1984 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da

Giurazza Vito contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 263 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 202 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 3 aprile 1985 dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Hernandez

Leopoldo ed altri contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 56 del registro

ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25/1.a s.s. dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 28 novembre 1984 dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Spirito

Aldo contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 57 del registro ordinanze

1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25/1.a

s.s. dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 2 luglio 1985 dal Tribunale amministrativo

regionale per la Campania sul ricorso proposto da Amato Guglielmo

contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 674 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56/1.a s.s.

dell'anno 1986;

5) ordinanza emessa il 19 marzo 1986 dal Tribunale amministrativo

regionale della Toscana sul ricorso proposto da Agus Pietro ed altri

contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59/1.a s.s.

dell'anno 1986;

6) ordinanza emessa il 21 maggio 1986 dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio sul ricorso proposto da Di Lustro Diego Mario

contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28/1.a s.s.

dell'anno 1987.

Visti gli atti di costituzione dello SNALS-CONFSAL e di Di Lustro

Diego Mario nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore

Gabriele Pescatore;

uditi gli avvocati Giovanni Di Gioia e Michelangelo Pascasio per Di

Lustro Diego Mario e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Dott. Giurazza Vito, Presidente di sezione della Corte di

Cassazione a riposo, con ricorso al Tribunale amministrativo

regionale per la Campania in data 13 maggio 1983, chiese il

riconoscimento del diritto alla corresponsione di un'indennità di

buonuscita pari al 100 per cento di un dodicesimo della retribuzione

complessiva annua, moltiplicata per il numero degli anni di servizio

computabili, con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale.

Espose che, a norma degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973,

n. 1032, gli era stata liquidata un'indennità di buonuscita

commisurata ad un dodicesimo dell'80% dello stipendio annuo e della

tredicesima mensilità per ogni anno di servizio computabile, senza

tener conto dell'indennità integrativa speciale. Dedusse

l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032

del 1973 in riferimento all'art. 3 Cost.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con

ordinanza 14 febbraio 1984 (n. 263 R.O. 1985) ha sollevato questione

di legittimità costituzionale di tali articoli, così come

modificati dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177

e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui limitano all'80%

dello stipendio annuo e della tredicesima mensilità la base di

calcolo della indennità di buonuscita ed escludono da tale base

l'indennità integrativa speciale.

Nell'ordinanza si osserva che le norme impugnate attribuiscono al

dipendente statale il diritto all'indennità di buonuscita dopo un

anno di iscrizione al Fondo di previdenza gestito dall'ENPAS e tale

indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva,

costituita dall'ottanta per cento dello stipendio annuo, della

tredicesima mensilità e degli altri assegni menzionati nell'art. 38

del d.P.R. n. 1032 del 1973, tra i quali non è inclusa l'indennità

integrativa speciale.

Il giudice a quo rileva che gli impiegati privati e i dipendenti di

Enti pubblici, pur non versando alcun contributo - a differenza degli

impiegati statali - hanno diritto ad un'indennità che si basa sul

100% dell'ultima retribuzione, computandosi in essa ogni compenso di

carattere continuativo con l'inclusione dell'indennità di

contingenza (artt. 2120 e 2121 cod. civ.; art. 1 l. 18 dicembre 1960,

n. 1561; art. 13 l. 20 marzo 1975, n. 70).

Le norme impugnate prevederebbero, pertanto, senza adeguata

giustificazione, un trattamento deteriore, in tema d'indennità di

buonuscita, per il dipendente statale, non soltanto nei confronti

degl'impiegati privati ma anche nei riguardi dei dipendenti da Enti

Pubblici.

Nell'ordinanza di rimessione si sottolinea che sulla non manifesta

infondatezza della questione non influirebbe il principio - più

volte affermato dalla Corte costituzionale - secondo il quale

l'indennità di buonuscita degli statali non è retribuzione in senso

stretto, assolvendo precipuamente una funzione previdenziale ed

assistenziale, mentre l'indennità di anzianità dei lavoratori

privati, così come l'indennità prevista dall'art. 13 della L. n. 70

del 1975 hanno natura di retribuzione differita.

In proposito andrebbe considerato che, in realtà, da un lato

l'indennità di anzianità dei lavoratori privati e quella prevista

dall'art. 13 della L. n. 70 del 1975, non hanno natura esclusivamente

retributiva ma anche previdenziale; dall'altro che la natura

previdenziale dell'indennità di buonuscita degli statali si sarebbe

attenuata sensibilmente nel tempo assumendo, attraverso le modifiche

legislative, carattere retributivo.

Nell'ordinanza si deduce, inoltre, che neppure renderebbe la

questione manifestamente infondata l'affermazione, contenuta nella

sentenza 10 marzo 1983, n. 46 di questa Corte - a proposito della

diversa regolamentazione dell'indennità di premio di fine servizio

per i dipendenti da Enti locali rispetto all'indennità di buonuscita

degli statali - secondo la quale anche quando due indennità siano

equivalenti per finalità e struttura, non è possibile istituirne il

raffronto, in dipendenza della diversità di regolamentazione dei

rapporti cui accedono. Infatti tale affermazione non sarebbe valida

in generale ma soltanto quando le disposizioni o il complesso di

disposizioni, di cui si chiede di verificare la legittimità

costituzionale, non abbiano sufficiente autonomia nell'ambito del

sistema normativo di cui fanno parte. Nella specie, invece,

l'indennità di buonuscita è istituto che ha una propria autonomia

nell'ambito del trattamento economico complessivo, per cui sarebbe

possibile confrontarla con analoghe indennità.

Davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata

sostenendo la non comparabilità - ai fini del giudizio di

legittimità costituzionale alla stregua del principio di uguaglianza

- delle posizioni dei dipendenti statali, dei dipendenti degli enti

pubblici ai quali si applica la l. n. 70 del 1975 e dei lavoratori

privati.

Nell'atto d'intervento si sottolinea che l'indennità di

buonuscita, riconosciuta ai dipendenti dello Stato con il R.D. 26

febbraio 1928, n. 619 e poi con la legge 25 novembre 1957, n. 1139

(ora nel T.U. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032), ha

regole del tutto diverse dal trattamento di fine rapporto

dell'impiego privato, nonché dagli altri trattamenti previsti per i

dipendenti dagli enti pubblici e che ciò giustifica le differenze di

trattamento lamentate nell'ordinanza di rimessione.

L'Avvocatura generale dello Stato sottolinea, infine, che

l'indennità integrativa speciale non è elencata tra le voci

imponibili dall'art. 38, che prevede la base contributiva per la

liquidazione dell'indennità di buonuscita e non è richiamata

dall'art. 2 della l. 20 marzo 1980, n. 75 il quale ha espressamente

incluso la tredicesima mensilità escludendo per implicito

l'indennità integrativa speciale.

2. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con

ordinanza emessa il 3 aprile 1985 (n. 56 R.O. 1986) - nel corso di

più giudizi riuniti, promossi da dipendenti statali che chiedevano

la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con il computo

dell'indennità integrativa speciale - ha sollevato questione di

legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 36 e 38

Cost., dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, in quanto

esclude l'indennità integrativa speciale della base retributiva

sulla quale va computata l'indennità di buonuscita.

Nell'ordinanza di rimessione si osserva che, a norma dell'art. 22

della l. 3 giugno 1975, n. 160, l'indennità integrativa speciale, a

far data dal 1 gennaio 1974 "è da considerare tra gli elementi

previsti dall'art. 12 della l. 30 aprile 1969, n. 153 per il calcolo

dei contributi di previdenza e assistenza" e che l'assoggettamento

dell'indennità a contribuzione deve ritenersi estesa a tutti i

trattamenti previdenziali (compresa l'indennità di buonuscita) e non

solo a quelli ai quali la legge n. 160 del 1975 si riferisce

espressamente. Ne deriverebbe la necessità di rispettare il

principio di correlazione tra la corresponsione dei contributi

previdenziali e il diritto a percepire i relativi trattamenti.

Si sottolinea che l'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 269

sottopone alla contribuzione previdenziale, a partire dal 1 gennaio

1974, l'indennità integrativa speciale corrisposta ai dipendenti

degli enti locali e, in forza di tale assoggettamento contributivo,

riconosce a questi dipendenti collocati a riposo dopo il 31 dicembre

1973, il diritto di percepire l'indennità premio di fine servizio

"ricomprendendo nel calcolo del beneficio l'indennità integrativa

speciale". Pertanto, sarebbe privo di ogni giustificazione il computo

di tale indennità a favore dei dipendenti degli enti locali, ai fini

dell'indennità premio di servizio e non anche in favore dei

dipendenti statali per quanto riguarda l'indennità di buonuscita.

Anche in tale giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio

dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata e

svolgendo argomentazioni analoghe a quelle prospettate nel giudizio

promosso con la sopra menzionata ordinanza del Tribunale

amministrativo regionale per la Campania.

In particolare si sostiene che l'indennità integrativa speciale

non è ricompresa tra gli emolumenti che costituiscono base

contributiva ai fini del trattamento di buonuscita, a norma dell'art.

38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, con disposizione che ha trovato

implicita conferma nella legge 20 marzo 1980, n. 75, la quale ha

incluso nella base contributiva e nella base di computo la

tredicesima mensilità, escludendone implicitamente l'indennità

integrativa speciale. Quanto all'art. 22 della l. 3 giugno 1975, n.

160 menzionato nell'ordinanza di rimessione per sostenere l'avvenuto

assoggettamento dell'indennità integrativa speciale alla

contribuzione ai fini della buonuscita dei dipendenti statali

l'Avvocatura generale dello Stato osserva che tale articolo

"assoggetta l'indennità integrativa speciale a contribuzione

soltanto ai fini di determinare la base imponibile per gli assegni

familiari e non per la buonuscita".

Ne deriverebbe l'esistenza di una esatta correlazione tra

contributi e prestazioni previdenziali, con la conseguente non

fondatezza della questione sollevata.

3. - Altro giudizio dinanzi a questa Corte è stato promosso dal

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza in data

28 novembre 1984 (n. 57 R.O. 1986) che ha sollevato questione in

tutto analoga a quella dianzi menzionata.

Anche in detto giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Si è costituito pure lo SNALS-CONFSAL, intervenuto nel giudizio a

quo dopo che esso era stato sospeso essendo stati rimessi gli atti

alla Corte costituzionale. L'atto di costituzione dinanzi a questa

Corte - con il quale si chiede la declaratoria d'illegittimità

costituzionale della normativa impugnata - è del 19 luglio 1986,

mentre l'ordinanza di rimessione era stata pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale il 4 giugno 1986.

4. - Questione analoga alle precedenti è stata sollevata anche con

ordinanza 2 luglio 1985 del Tribunale amministrativo regionale per la

Campania (R.O. n. 674 del 19863, che ha ritenuto non manifestamente

infondata in riferimento all'art. 3 Cost. la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1032 come mod. dagli artt. 2 e 3 della l. n. 75 del 1980

nella parte in cui limitano all'80% dello stipendio annuo e della

tredicesima mensilità la base di calcolo dell'indennità di

buonuscita ed escludono dalla stessa l'indennità integrativa

speciale.

Nell'ordinanza si deduce che l'esclusione del computo

dell'indennità integrativa, ai fini dell'indennità di buonuscita

(risultante dall'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, nonché

dall'art. 1, terzo comma, lett. b, della l. 27 maggio 1959, n. 324,

come mod. dalla l. 3 marzo 1960, n. 185), nonché la limitazione

della residua base retributiva computabile all'80% creerebbe, innanzi

tutto, un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai

lavoratori privati.

Si deduce, inoltre, la medesima ingiustificata disparità di

trattamento rispetto ai dipendenti degli enti pubblici ai quali si

applica la l. 20 marzo 1975, n. 70, che attribuisce loro

un'indennità di anzianità a totale carico di tali enti, commisurata

allo stipendio annuo, comprensivo dell'indennità di contingenza. Si

deduce, ancora, che ingiustificata sarebbe pure la differenza di

trattamento rispetto ai dipendenti degli enti locali, rispetto ai

quali l'art. 3 della l. 7 luglio 1980, n. 299 ha stabilito

l'assoggettamento alla contribuzione previdenziale dell'indennità

integrativa speciale ed il suo calcolo ai fini della liquidazione

dell'indennità premio di fine servizio. Secondo il giudice a quo -

tenuto conto che per effetto dell'art. 22 della l. n. 160 del 1975 e

dell'art. 3 della stessa l. n. 299 del 1980, anche l'indennità

integrativa speciale dei dipendenti statali, sarebbe stata

assoggettata alla contribuzione previdenziale - sarebbe evidente

l'irrazionalità del deteriore trattamento fatto ai dipendenti

statali rispetto ai dipendenti degli enti locali, essendo tutti

dipendenti pubblici.

Dinanzi a questa Corte, in tale giudizio, non vi è stato

intervento né costituzione di parti.

5. - Con ordinanza 19 marzo 1986 (n. 734 del 1986), anche il

Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato, in

relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 1973, n. 1032

"nella parte in cui non prevede, come elemento costitutivo della base

per il computo dell'indennità di buonuscita, l'indennità

integrativa speciale".

Nell'ordinanza si premette che l'indennità integrativa speciale fu

introdotta (legge 27 maggio 1959, n. 324) con lo scopo pratico di

venire incontro alle esigenze dei lavoratori del settore pubblico,

introducendo un elemento che operava all'esterno della retribuzione

in modo tale da dare alla stessa stabilità rispetto all'inflazione

all'epoca in atto. Peraltro, tale indennità in prosieguo di tempo,

ha cambiato funzione, cessando di essere un elemento contingente,

esterno alla retribuzione ed ha assunto la stessa funzione

remunerativa dello stipendio del quale, talvolta, è d'importo

superiore, rendendo evidente la sua natura retributiva. Secondo il

giudice a quo, lo stesso legislatore ha mostrato di ritenere

l'indennità integrativa speciale una voce retributiva a tutti gli

effetti, come emergerebbe dall'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n.

965, che ha ricompreso fra gli elementi costitutivi della

retribuzione dei dipendenti degli enti locali l'indennità

integrativa speciale; dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, che,

all'art. 12, ha assoggettato l'indennità integrativa speciale (non

inclusa nell'elenco tassativo delle voci escluse dalla retribuzione

imponibile) alle contribuzioni previdenziali per i dipendenti degli

enti locali; dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1053, che ha previsto,

all'art. 4, che le aliquote contributive per l'assistenza sanitaria

si applicano a tutte le competenze comunque erogate al personale

statale, ivi compresa l'indennità integrativa speciale; dall'art. 19

del D.L. 30 giugno 1972, n. 267 (convertito nella legge 21 agosto

1972, n. 485) a norma del quale, "a partire dal 1 gennaio 1972, per

l'iscritto alla Cassa per i dipendenti degli Enti locali tra gli

emolumenti costituenti la retribuzione annua contributiva è da

comprendere l'intero importo dell'indennità integrativa speciale

percepito in attività di servizio"; dall'art. 22 della legge 3

giugno 1975, n. 160, che avrebbe inserito l'indennità integrativa

speciale corrisposta al personale dello Stato, tra gli elementi della

retribuzione assoggettati a contribuzione ai fini dell'indennità di

buonuscita.

Poiché l'indennità integrativa speciale è attualmente

considerata dal legislatore una voce ordinaria della retribuzione del

dipendente pubblico e sarebbe assoggettata a tutti i prelievi

contributivi di tipo previdenziale previsti per lo stipendio, secondo

il giudice a quo l'art. 38 del T.U. n. 1032 del 1973, nella parte in

cui esclude per i dipendenti statali dalla base contributiva per la

liquidazione dell'indennità di buonuscita, l'indennità integrativa

speciale, contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, giacché

non esisterebbe alcuna ragionevole giustificazione al diverso

trattamento previsto, nell'ambito del pubblico impiego, tra i

dipendenti statali e i dipendenti degli enti locali, per i quali la

stessa indennità integrativa speciale viene computata ai fini della

liquidazione dell'indennità di fine lavoro.

Detto art. 38, inoltre, contrasterebbe anche con l'art. 36 Cost.

poiché, stante il carattere retributivo dell'indennità integrativa

speciale essa dovrebbe essere necessariamente computata ai fini del

calcolo dell'indennità di buonuscita, ancorché questa abbia

carattere previdenziale.

Contrasterebbe, infine, anche con l'art. 38 Cost., poiché essendo

l'indennità di buonuscita un emolumento previdenziale che serve ad

assicurare al lavoratore una base economica atta a meglio sostenere i

pesi di una esistenza da anziano o da non più occupato, essa,

decurtata del rateo di indennità integrativa speciale, non può

essere considerata adeguata alle esigenze di vita del lavoratore,

essendo calcolata sulla base di un emolumento che - per essere stato

decurtato - non potrebbe più dirsi adeguato.

Davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata,

sulla base delle stesse argomentazioni svolte nelle difese depositate

nei giudizi sopra menzionati.

6. - Con altra ordinanza, emessa il 21 maggio 1986 (n. 253 R.O.

1987) il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato

questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

3, 36 e 38 Cost., dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032

"relativamente al mancato computo dell'indennità integrativa

speciale" - e degli artt. 3 e 38 dello stesso d.P.R., in riferimento

all'art. 3 Cost. per quanto attiene al ragguaglio dell'indennità di

buonuscita all'80% e non al 100% dell'ultima retribuzione ed agli

altri compensi a tal fine da considerare.

Quanto alla prima questione, anche in tale ordinanza si mette in

evidenza che l'indennità integrativa speciale avrebbe ormai

acquisito il carattere di stabile strumento di adeguamento dello

stipendio in relazione alla svalutazione monetaria.

Significative al riguardo sarebbero le disposizioni degli artt. 46

e 48 del d.P.R. n. 597 del 1973 e dell'art. 42 del d.P.R. n. 601 del

1973, in base alle quali l'indennità integrativa speciale concorre a

formare il reddito complessivo netto ai fini dell'applicazione delle

aliquote e quindi, è assoggettata ad imposta così come tutti gli

altri redditi di lavoro. Parimenti rilevante sarebbe l'art. 22 della

L. 3 giugno 1975 n. 160, che avrebbe assoggettato l'indennità stessa

ai contributi assistenziali e previdenziali.

In conseguenza del carattere assunto dall'indennità integrativa

speciale, il giudice a quo deduce - come è già stato fatto nelle

ordinanze di rimessione sopra riportate - la violazione dell'art. 3

della Costituzione per il deteriore trattamento fatto agl'impiegati

statali rispetto ai dipendenti degli enti locali in conseguenza

dell'entrata in vigore della l. n. 269 del 1980 che ricomprende

l'indennità integrativa ai fini del computo dell'indennità premio

di fine servizio. Deduce altresì la violazione degli artt. 36 e 38

Cost.

Quanto alla seconda questione, relativa alla mancata commisurazione

della indennità di buonuscita al 100% della retribuzione

complessiva, nell'ordinanza di rimessione si deduce la violazione

dell'art. 3 Cost. sotto il profilo del deteriore trattamento

ingiustificatamente previsto dagli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1032 (come mod. dall'art. 7, primo comma, della l.

29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980 n. 75) rispetto a

quello stabilito per gl'impiegati privati dagli artt. 2020 e 2021

cod. civ. e per i dipendenti di enti pubblici dall'art. 13 della l.

n. 70 del 1975.

Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata

in base alle stesse argomentazioni svolte nelle difese depositate

negli altri giudizi dianzi menzionati.

Si è costituita pure la parte privata associandosi alle

argomentazioni contenute nella ordinanza di rimessione e chiedendo la

declaratoria d'illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del

d.P.R. n. 1032 del 1973. Considerato in diritto

7. - Le ordinanze di rimessione sollevano questioni in parti

identiche e in parte analoghe, per cui i giudizi vanno riuniti per

essere decisi con un'unica sentenza.

8. - In via pregiudiziale va dichiarata l'inammissibilità della

costituzione dello SNALS-CONFSAL, intervenuto davanti al Tribunale

amministrativo regionale del Lazio dopo che era stata depositata

l'ordinanza 3 aprile 1985 (n. 56 R.O. 1986) ed il relativo giudizio

era stato sospeso, essendo stati rimessi gli atti alla Corte

costituzionale.

Deve ritenersi, infatti, che nei giudizi di legittimità

costituzionale in via incidentale sono legittimate a costituirsi

dinanzi alla Corte costituzionale soltanto le parti del giudizio a

quo che, al momento del deposito o della lettura in dibattimento

dell'ordinanza di rimessione, avevano tale qualifica.

Ciò si evince innanzi tutto dalla lettera dell'art. 25, secondo

comma, della l. n. 87 del 1953, il quale attribuisce la facoltà di

costituirsi dinanzi a questa Corte alle parti destinatarie della

notificazione dell'ordinanza di rimessione ai sensi dell'art. 23:

parti che sono, appunto, soltanto quelle già costitutite nel

giudizio a quo. Inoltre, gli artt. 23 e 25 della l. 11 marzo 1953, n.

87, nonché gli artt. 2 e 3 delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale - disponendo che l'ordinanza di

rimessione deve essere notificata alle parti del giudizio a quo, ove

non sia stata letta in dibattimento, che la regolarità della

notificazione deve essere controllata dal Presidente della Corte

prima di disporre la pubblicazione dell'ordinanza sulla Gazzetta

Ufficiale e che dall'ultima notificazione decorre il termine

(perentorio) di venti giorni per la costituzione - regolano la

costituzione delle parti davanti alla Corte, e gli adempimenti

connessi, in modo tale da essere applicabili alle sole parti

costituite nel giudizio a quo al momento del deposito dell'ordinanza

di rimessione. Il che rende manifesta la voluntas legis di attribuire

soltanto alle parti già costituite nel giudizio a quo, al momento

del deposito (o della lettura in dibattimento dell'ordinanza), la

legittimazione a costituirsi dinanzi alla Corte costituzionale.

9. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania

(ordinanze 14 febbraio 1984 e 2 luglio 1985) e quello per il Lazio

(ordinanza 21 maggio 1986) hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1032 - così come modificati dall'art. 7, primo comma, della l. 29

aprile 1976, n. 177 e dagli artt. 2 e 3 della l. 20 marzo 1980, n. 75

- nella parte in cui limitano all'80 per cento dello stipendio annuo,

la base di calcolo dell'indennità di buonuscita erogata

dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali. Tale limitazione, secondo i

giudici a quibus, pone in contrasto dette norme con l'art. 3 Cost.,

stabilendo, in materia di indennità di fine rapporto dei dipendenti

statali, un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a

quello vigente per gl'impiegati privati e per i dipendenti degli enti

pubblici c.d. substatali, di cui alla l. 20 marzo 1975, n. 70.

Invero, l'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1032 prevede che l'indennità di buonuscita spettante, ai sensi del

primo comma, al dipendente statale cessato dal servizio è "pari a

tanti dodicesimi della base contributiva, di cui all'art. 38, quanti

sono gli anni di servizio computabili". L'art. 38 stabilisce che la

base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio,

paga o retribuzione annua, nonché di una serie di indennità e di

assegni in esso indicati. La legge 20 marzo 1980, n. 75 vi ha

aggiunto la tredicesima mensilità, ugualmente computata all'80 per

cento.

Come è stato dedotto nelle ordinanze di rimessione, tale sistema

di calcolo dell'indennità di buonuscita è diverso da quello

previsto per il prestatore di lavoro privato dall'art. 2120 cod.

civ., il quale, nel testo modificato dalla l. 29 maggio 1982, n. 297,

stabilisce che il trattamento di fine rapporto si calcola sommando

per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore

all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per

13,5 e, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la

retribuzione annua "è riferita a tutte le somme, compreso

l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza

del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale". La determinazione

della base contributiva per gli impiegati statali è pure diversa da

quella stabilita dalla l. 20 marzo 1975, n. 70 per il personale degli

enti substatali in essa indicati; a questo personale l'art. 13

attribuisce il diritto, all'atto della cessazione dal servizio, ad

un'indennità di anzianità pari "a tanti dodicesimi dello stipendio

annuo complessivo in godimento" quanti sono gli anni di servizio

prestato.

Questa Corte, con sentenza 10 dicembre 1981, n. 185, ha dichiarato

non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'analoga norma in

precedenza dettata dall'art. 1, comma primo, del d.P.R. 5 giugno

1965, n. 759 - in seguito sostituito dal d.P.R. n. 1032 del 1973 ora

impugnato - ai sensi del quale l'aliquota da prendersi a base per la

determinazione della misura dell'indennità di buonuscita a carico

del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello

Stato, gestito dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i

dipendenti statali, era parimenti stabilita in un dodicesimo dell'80

per cento dell'ultimo stipendio annuo, paga o retribuzione per ogni

anno di servizio computabile.

In tale occasione la Corte riaffermò il proprio consolidato

indirizzo della non comparabilità, ai fini della rispondenza di

singole norme al principio di uguaglianza, dei sistemi riguardanti,

nel loro complesso, il rapporto di lavoro pubblico e quello privato

(Corte cost. 5 maggio 1980, n. 68) e, in particolare, delle norme

attinenti ai trattamenti pensionistici e di fine rapporto dei

dipendenti pubblici e dei lavoratori privati, nonché dei regimi

riguardanti le varie categorie di dipendenti pubblici (Sent. 19

giugno 1973, n. 82; 13 marzo 1980, n. 26). Tale orientamento è stato

recentemente confermato (cfr. sentt. 8 luglio 1982, n. 125; 11 marzo

1983, n. 46; 3 marzo 1986, n. 40); né si rinvengono nelle ordinanze

di rimessione nuovi argomenti che possano indurre la Corte a

discostarsi da tale indirizzo. Si tratta infatti di doglianze di

disparità, limitate alla constatazione delle differenze,

trascurandosi la valutazione globale dei sistemi normativi, ai quali

i diversi trattamenti ineriscono. Come si è visto, su tale

comparazione si fonda, invece, la giustificazione delle diversità

affermate da questa Corte.

Pertanto, la questione di legittimità costituzionale degli artt.

3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui essi

limitano all'80 per cento dello stipendio annuo la base di calcolo

delle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti

statali, è infondata.

10. - Con ordinanze 14 febbraio 1984 e 2 luglio 1985 del Tribunale

amministrativo regionale per la Campania, con ordinanze 28 novembre

1984, 3 aprile 1985 e 21 maggio 1986 del Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio nonché con ordinanza 19 marzo 1986 del

Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 103 (e successive modificazioni), nella

parte in cui escludono dalla base di calcolo, ai fini della

liquidazione dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. ai

dipendenti statali, l'indennità integrativa speciale. I giudici a

quibus hanno dedotto, innanzitutto, il contrasto di detta esclusione

con l'art. 3 Cost., in quanto da essa deriverebbe un trattamento

ingiustificatamente deteriore rispetto a quello previsto per

gl'impiegati privati dall'art. 2120 cod. civ.; per i dipendenti degli

enti pubblici substatali, di cui alla l. 20 marzo 1975, n. 70,

dall'art. 13 di tale legge; per i dipendenti degli enti locali,

dall'art. 3 della l. 7 luglio 1980, n. 299: norme queste che

prevedono tutte la computabilità, nella base di calcolo delle

indennità di fine rapporto da esse regolate, rispettivamente

dell'indennità di contingenza e dell'indennità integrativa

speciale.

In effetti, a norma dell'art. 3 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

103, l'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. va calcolata

in una percentuale, moltiplicata per il numero degli anni di

servizio, "della base contributiva di cui all'art. 38"; quest'ultimo

articolo, integrato dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, ricomprende nella

base contributiva lo stipendio, la tredicesima mensilità ed una

serie di indennità e assegni specificamente determinati, tra i quali

non è prevista l'indennità integrativa speciale.

Osservano i giudici a quibus che in tal modo viene dettata per

l'indennità di buonuscita dei dipendenti statali un trattamento

diverso e meno favorevole rispetto a quello previsto per altre

categorie di dipendenti pubblici e per i lavoratori privati.

In proposito va preliminarmente richiamata l'affermazione di

questa Corte, secondo la quale le differenze tra i rapporti di lavoro

pubblico e privato si vanno attenuando per la trasfusione reciproca

di princìpi e di istituti garantistici, che investe soprattutto

situazioni soggettive del rapporto, quali, ad esempio, la garanzia

della stabilità e gli aspetti sostanziali e formali in materia

disciplinare. Ciò peraltro non vale a negare la differenziazione

strutturale e funzionale per rapporti stessi, specialmente quando

quello di lavoro pubblico comporti l'esercizio di pubblici poteri

(cfr. sent. 5 maggio 1980, n. 68).

Tali persistenti caratteristiche rendono non comparabili i

rapporti stessi ai fini del giudizio di costituzionalità alla

stregua del principio di uguaglianza (cfr. sent. 3 marzo 1986, n. 40

cit. e, inoltre, 5 aprile 1984, n. 90 e 17 dicembre 1981, n. 193).

Questa Corte ha affermato, poi, in particolare, la non

comparabilità dei trattamenti di quiescenza, anche con specifico

riferimento alle indennità di fine rapporto. Con riguardo

all'indennità erogata dall'E.N.P.A.S. (sent. 19 giugno 1973 n. 82

cit.), è stato chiarito che essa "differisce da ogni altra

indennità" ed in specie da quella di anzianità e che, comunque,

rientra nella discrezionalità del legislatore dettare al riguardo,

per rapporti di lavoro non identici, discipline complessivamente

diverse. Dell'indennità premio di fine servizio, spettante ai

dipendenti degli enti locali, è stata affermata la non

comparabilità con l'indennità di fine rapporto, prevista per i

lavoratori privati, e con le indennità previste dall'art. 13 della

l. n. 70 del 1975, per i lavoratori degli enti substatali, nonché,

infine, con le indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S.

(sent. 8 luglio 1982, n. 125 cit.). Inoltre, specificamente a

proposito della asserita disparità di trattamento esistente nella

disciplina dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.

rispetto all'indennità premio di fine servizio, erogata

dall'I.N.A.D.E.L., questa Corte ha ripetutamente affermato (sentenze

8 luglio 1982, n. 125 e 11 marzo 1983, n. 46) che "pur apparendo le

due indennità equivalenti, sia per finalità che per struttura, non

è tuttavia possibile istituire un raffronto tra esse per la

diversità di regolamentazione dei rapporti cui accedono": non esiste

circa il trattamento economico in attività di servizio e la relativa

contribuzione quella parità di situazioni che è il presupposto per

la valutazione, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità

costituzionale di una diversità di disciplina.

11. - Nelle ordinanze di rimessione si sostiene che gli indirizzi

giurisprudenziali, ai quali si è fatto riferimento, andrebbero

rimeditati, considerando che la funzione dell'indennità erogate

dall'E.N.P.A.S., a seguito dell'evoluzione legislativa intervenuta,

sarebbe ormai analoga a quella delle indennità di fine rapporto dei

dipendenti substatali e dei lavoratori privati. Queste due specie di

indennità, in effetti, non avrebbero natura esclusivamente

retributiva, ma anche previdenziale; mentre l'originale natura

previdenziale dell'indennità di buonuscita degli statali, più volte

affermata dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, si

sarebbe attenuata, avendo assunto l'indennità di buonuscita,

attraverso le modifiche legislative, carattere retributivo.

Originariamente infatti, questa indennità era subordinata al

conseguimento del diritto a pensione ed alla iscrizione per sei anni

all'Opera di previdenza (art. 48 R.D. 26 febbraio 1928 n. 619),

periodo successivamente ridotto a due anni (art. 12 della legge 25

novembre 1957 n. 1139). Di poi l'art. 7, primo comma, l. 29 aprile

1976, n. 177, ha omesso di subordinare la spettanza dell'indennità

di buonuscita al conseguimento del diritto a pensione e ha richiesto

soltanto un anno di iscrizione al Fondo. Pertanto sarebbe venuto meno

il collegamento, prima esistente, tra pensione e indennità di

buonuscita, dal quale si deduceva la natura previdenziale di

quest'ultima.

Osserva la Corte che l'attenuarsi di tali requisiti, più

propriamente a vocazione previdenziale, non fa venir meno talune

caratteristiche distintive dell'indennità di buonuscita erogata

dall'E.N.P.A.S. rispetto alle indennità di fine rapporto, ai sensi,

rispettivamente, degli artt. 2120 cod. civ. e 13 l. n. 70 del 1975.

Sussistono tra esse differenze sostanziali: l'autonomia

dell'indennità di buonuscita delle strutture gestionali ed erogative

dirette dello Stato e la inserzione nella sfera di un ente diverso

dal datore di lavoro; il concorso all'ammontare dell'indennità dei

contributi del pubblico dipendente, contributi ai quali essa è

proporzionata.

Da tali differenze discende che la composizione delle indennità

di buonuscita è connessa all'ampiezza della base contributiva ed

alla misura dei contributi versati dal datore di lavoro e dal

lavoratore. La configurazione di siffatta struttura e la entità

delle diverse partecipazioni sono riservate a valutazioni

discrezionali del legislatore, nell'ambito di scelte non censurabili

in sede di giudizio di legittimità costituzionale. Viceversa, le

indennità ex artt. 2120 cod.civ. e 13 della l. n. 70 del 1975, sono

collegate ad accantonamenti da effettuarsi in relazione alla misura

della retribuzione ed a coefficienti di rivalutazione prefissati

dalla legge (cfr. art. 1 l. 29 maggio 1982, n. 297) e sono versate

direttamente dal datore di lavoro. Esse recano in sé l'impronta

della prestazione attiva di lavoro, dalla quale derivano e non

perdono il collegamento con tale rapporto, fino all'estinzione di

esso.

Alle anzi dette differenze, che già di per sé confermano la non

comparabilità delle indennità in discorso, è da aggiungere che

esse sono inserite in complessivi trattamenti di quiescenza,

differenziati per la loro specifica connessione con particolari

sistemi pensionistici. Si può peraltro rilevare che sussiste pur

sempre un elemento unificatore in entrambi i casi, costituito dal

comune carattere di diritti nuovi che sorgono nella generalità delle

ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro e che danno luogo,

globalmente, al trattamento di quiescenza.

Anche in base a queste considerazioni, alla stregua della sentenza

10 marzo 1983, n. 46, più volte citata, va confermata la non

comparabilità, tra indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.

e indennità premio di fine servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L..

Contrariamente a quanto si è rilevato nelle ordinanze di

rimessione, la valutazione comparativa non può essere limitata a

singole disposizioni delle rispettive normative, in quanto queste non

possono essere avulse dalla disciplina complessiva nella quale si

collocano.

La situazione normativa attuale appare, dunque, tale da dar

ragione delle disparità di trattamento poste in luce dalle ordinanze

di rimessione. Spetta soltanto al legislatore di valutare

l'opportunità del mantenimento di siffatti sistemi ovvero avvisare

le misure occorrenti per convogliarli verso prospettive unitarie.

12. - I giudici a quibus hanno dedotto altresì sotto altro

aspetto l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 103 e successive

modificazioni - dal quale deriva l'esclusione dell'indennità

integrativa speciale dalla base di calcolo delle indennità di

buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. - sotto il profilo del contrasto

con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. In proposito si censura che la

progressiva inclusione dell'indennità integrativa speciale nello

stipendio, come sua componente (soprattutto dopo che l'art. 22 della

l. 3 giugno 1975, n. 160 avrebbe assoggettato a contribuzione, ai

fini dell'erogazione della buonuscita E.N.P.A.S., l'indennità

integrativa speciale), avrebbe fatto venir meno la necessaria

correlazione tra la retribuzione ed il complesso degli emolumenti

assunto a base di calcolo di tale indennità.

In particolare, il Tribunale amministrativo regionale della

Toscana (ord. 19 marzo 1986), e quello del Lazio (ord. 21 maggio

1986) affermano che l'indennità integrativa speciale fu introdotta

(l. 27 maggio 1959, n. 324) con lo scopo di far fronte alle esigenze

dei lavoratori del settore pubblico, impiegando uno strumento che,

operando all'esterno della retribuzione, le desse stabilità adeguata

rispetto all'inflazione in atto. A tale scopo, perdurando la

congiuntura economica si incrementava la retribuzione in

corrispondenza dell'aumento del costo della vita.

Peraltro, tale indennità in prosieguo di tempo, per l'accentuarsi

dei fenomeni inflattivi e per la conseguente disciplina legislativa,

avrebbe cambiato funzione, cessando di essere un elemento

contingente, estraneo alla struttura della retribuzione, assumendo,

invece, la stessa funzione remunerativa dello stipendio. Il suo

ammontare, talvolta, finisce così per essere superiore a quello

dello stipendio, rendendo evidente la sua natura retributiva. Lo

stesso legislatore avrebbe mostrato di configurare l'indennità

integrativa speciale come voce retributiva a tutti gli effetti. Lo si

desumerebbe da una serie di disposizioni legislative: tra esse, la l.

6 dicembre 1971, n. 1053 secondo cui (art. 4) le aliquote

contributive per l'assistenza sanitaria si applicano a tutte le

competenze, comunque erogate al personale statale, ivi compresa

l'indennità integrativa speciale; l'art. 19 del d.l. 30 giugno 1972,

n. 267 (conv. nella l. 21 agosto 1972, n. 485), che ha assoggettato a

contribuzione, ai fini dell'indennità premio di fine servizio

erogata dall'I.N.A.D.E.L., l'indennità integrativa corrisposta ai

dipendenti degli enti locali; gli artt. 46 e 48 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597, in base ai quali l'indennità integrativa

speciale è stata assoggettata all'IRPEF, come tutti gli altri

redditi di lavoro; l'art. 22 della l. 3 giugno 1975, n. 160, secondo

cui "a partire dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale

corrisposta al personale dello Stato, anche con ordinamento autonomo

è da considerare tra gli elementi della retribuzione previsti

dall'art. 12 della l. 30 aprile 1969, n. 153 per il calcolo dei

contributi di previdenza e assistenza sociale".

13. - A proposito di tali censure, va innanzitutto rilevato -

contrariamente a quanto si è sostenuto da alcune ordinanze di

rimessione - che l'art. 22 della l. 3 giugno 1975, n. 160 non ha

modificato la normativa dettata dall'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1032, integrata dall'art. 2 della l. 20 marzo 1980, n. 75,

secondo la quale la base per il calcolo dei contributi da versare

all'E.N.P.A.S., ai fini dell'indennità di buonuscita, è costituita

dall'80 per cento dello stipendio annuo, della tredicesima mensilità

e di varie indennità e assegni, ivi tassativamente indicati, fra i

quali non è compresa l'indennità integrativa speciale.

Alcuni dei giudici a quibus sostengono che l'art. 22 della citata

l. 3 giugno 1975, n. 160 avrebbe assoggettato a contribuzione, ai

fini dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.,

l'indennità integrativa speciale dei dipendenti statali, così

facendo venir meno la necessaria correlazione tra retribuzione

contributiva e retribuzione utile ai fini del calcolo dell'indennità

di buonuscita.

Tale affermazione non è fondata. Invero detto articolo è

inserito in un testo legislativo che non riguarda l'indennità di

buonuscita: esso contiene norme per il miglioramento dei trattamenti

pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale e

limitandosi a stabilire che l'indennità integrativa speciale "è da

considerare tra gli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12

della l. 30 aprile 1969, n. 153 per il calcolo dei contributi di

previdenza e assistenza sociale", attiene unicamente alla materia

degli assegni familiari. Infatti l'art. 12 della l. n. 153 del 1969

ha sostituito gli artt. 1 e 2 del D.L. 1° agosto 1945, n. 692 (che

determinava gli elementi della retribuzione da considerare nel

calcolo dei contributi per gli assegni familiari) e va correlato agli

artt. 26 e segg. del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (T.U. delle norme

sugli assegni familiari) che prevede - in via del tutto marginale ed

in deroga alla norma generale di esclusione degli impiegati statali,

di ruolo e non di ruolo, dall'ambito dell'applicazione della

legislazione sugli assegni familiari (art. 79) - la corresponsione di

detti assegni al personale delle amministrazioni dello Stato non

escluso dalle disposizioni sugli assegni familiari. L'art. 22 della

l. n. 160 del 1975, pertanto, dispone unicamente l'inclusione

dell'indennità integrativa speciale nella base di computo della

retribuzione sulla quale vanno calcolati i contributi per gli assegni

familiari dovuti da quelle fasce - del tutto marginali - degli

impiegati dello Stato non esclusi da detta contribuzione.

Interpretazione questa che trova conferma nella l. 20 marzo 1980, n.

75 la quale, nell'includere la tredicesima mensilità nella base

contributiva ed in quella utile ai fini del calcolo dell'indennità

di buonuscita dei dipendenti statali, ha applicato la tecnica

legislativa secondo la quale, a partire alla norma-base costituita

dall'art. 38 d.P.R. n. 1032 del 1973, gli elementi da computare, per

tale calcolo, sono specificatamente e direttamente indicati dalla

legge.

14. - Le ordinanze di rimessione hanno richiamato la normativa

sopra menzionata anche per dimostrare l'esistenza di una linea di

tendenza diretta ad assorbire l'indennità integrativa speciale nello

stipendio. Tale linea di tendenza è incontestabile ed ha trovato

recente conferma nel d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, emanato ai

sensi delle leggi 11 luglio 1980, n. 312 e 29 marzo 1983, n. 93, a

norma del quale è previsto il conglobamento nello stipendio del

personale dei ministeri, degli enti pubblici non economici, degli

enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad

ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della

scuola, di una quota dell'indennità integrativa speciale, pari a

lire 1.081.000 annue lorde.

È auspicabile che questa linea di tendenza si consolidi, con la

progressiva inclusione nello stipendio dell'intera indennità

integrativa maturatasi, così da evitare la discrasia ora esistente

tra retribuzione complessiva dei dipendenti statali e retribuzione

utile ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita.

Peraltro, la determinazione della base retributiva utile ai fini dei

trattamenti di quiescenza, rientra nella discrezionalità del

legislatore (sent. 13 marzo 1980, n. 26) e la valutazione della

legittimità costituzionale di una condotta normativa al riguardo è

inammissibile non solo con riferimento all'art. 3, ma anche in

relazione agli artt. 36 e 38 Cost. Vero è, infatti, che l'art. 36

Cost. estende l'ambito della sua tutela tanto alla retribuzione

corrisposta nel corso del rapporto di lavoro quanto a quella

differita ed erogata dopo la cessazione di tale rapporto sotto forma

di trattamento di liquidazione e pensionistico (sentt. 26 luglio

1979, n. 83; 10 ottobre 1983, n. 302), ma rientra nella

discrezionalità legislativa disporre in merito ai modi e alla misura

di tale trattamento (sentt. 7 luglio 1976, n. 151; 23 luglio 1974, n.

251). Parimenti, in riferimento all'art. 38 Cost., questa Corte ha

costantemente affermato che rientra nella discrezionalità del

legislatore ordinario la determinazione dell'ammontare delle

prestazioni previdenziali e le loro variazioni, sulla base di un

razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che

ne sono beneficiari e delle disponibilità finanziarie (sentt. 7

luglio 1986, n. 173; 22 novembre 1985, n. 300; 10 novembre 1982, n.

180; 6 giugno 1974, n. 160).

Le proposte questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3

e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 103 (e successive modificazioni)

- nella parte in cui escludono il calcolo dell'indennità integrativa

speciale nella base retributiva sulla quale va calcolata l'indennità

di buonuscita - vanno pertanto dichiarate inammissibili.

Ma, anche sotto questo aspetto, appare ormai indilazionabile un

intervento legislativo volto a ricondurre verso una disciplina

omogenea i trattamenti di quiescenza nell'ambito dell'impiego

pubblico. Anche se giustificabili alla stregua delle singole

disposizioni, dalle quali risulta, il sistema già soffre di

sperequazioni sostanziali, che toccano le diverse categorie.

L'accentuazione frazionistica attraverso la prosecuzione dello

spezzettamento normativo, conseguente ad interventi parziali,

limitati e particolari, potrebbe condurre a valutazioni globali della

normativa, che, sulla base dell'accentuazione del carattere

irrazionale delle singole componenti, imporrebbero una valutazione di

illegittimità della normazione complessiva.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032

("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni

previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello

Stato"), così come modificati dall'art. 7, primo comma, della l. 29

aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in

cui limitano all'80 per cento dello stipendio annuo la base di

calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali,

sollevata con ordinanze 14 febbraio 1984 (n. 263 R.O. 1985) e 2

luglio 1985 (n. 674 R.O. 1986) del Tribunale amministrativo regionale

per la Campania, in riferimento all'art. 3 Cost.;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, così come

mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e

dalla l. 20 marzo 1980, n. 75 nella parte in cui escludono

l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo

dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, sollevata con

ordinanze 14 febbraio 1984 (n. 263 R.O. 1985), 3 aprile 1985 (n. 56

R.O. 1986), 28 novembre 1984 (n. 57 R.O. 1986) e 21 maggio 1986 (n.

253 R.O. 1987) del T.A.R. per il Lazio e 19 marzo 1986 (n. 734 R.O.

1986) del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, in

riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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