[1]Testo unico-art. 3. (Indennita' spettante al dipendente)

[2]L'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennita' di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo.1 L'indennita' e' pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III. Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva. 5A ((All'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, di cui al primo comma, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuita', e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione definitiva dal servizio un'unica indennita' di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 aprile 1976, n. 177

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1976

La L. 29 aprile 1976, n. 177 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1 gennaio 1976 e successive".

Corte Costituzionale

5A

La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 19 maggio 1993, n. 243 (in G.U. 1a s.s. 26/05/1993) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "combinati disposti dell'articolo 1, terzo comma, lettere b) e c), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza) con gli articoli 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); con gli articoli 13 e 26 della legge 20 marzo 1975 n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e con gli articoli 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennita' integrativa speciale secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione".

Testo vigente dal 1 gennaio 1997

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 243/1993

    Ha colpito questo articolo
    19 maggio 1993

    L'esclusione 'in totò dell'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, del "parastato" e delle ferrovie dello Stato, contrasta con gli artt. 3 e 36 Cost., giacché produce sperequazioni sostanziali e ingiustificabili sia rispetto ad altri settori del pubblico impiego (come quello dei dipendenti degli enti locali) che nell'ambito di ciascun settore (penalizzando in maggior misura i livelli retributivi più bassi), e, per altro verso, impedisce il pieno rispetto dei principi di proporzionalità e di sufficienza della retribuzione, anche differita, dei lavoratori dipendenti, alterando progressivamente il rapporto tra retribuzione reale e quantità e qualità del lavoro, e compromettendo, per le retribuzioni più basse, la sufficienza e la specifica funzione previdenziale del trattamento di fine rapporto. - v. le successive massime F), G), H); v. anche S. n. 142/1980.

    Art. 1 Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza · Art. 3 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 38 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 13 Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 126/2015

    Questione inammissibile
    1 luglio 2015

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 e 9, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, impugnati, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui, con riguardo alla posizione dei supplenti della scuola con incarichi inferiori all'anno, rispettivamente richiedono, per la maturazione del diritto all'indennità di buonuscita, almeno un anno d'iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, e, per il sorgere del diritto all'indennità di fine rapporto, la prestazione di almeno un anno di servizio continuativo. L'ordinanza di rimessione non illustra, infatti, in maniera convincente ed esaustiva le ragioni del dedotto contrasto della normativa impugnata con gli invocati parametri e le censure non appaiono sorrette da una motivazione persuasiva. Inoltre, non sono offerte indicazioni perspicue e coerenti sul senso e sulla portata dell'intervento caducatorio richiesto. Il rimettente ha mostrato di aderire al diritto vivente, il quale, assunto a premessa logica del quesito di costituzionalità, è inequivocabile nell'escludere un nesso di continuità tra gli incarichi di supplenze che si succedono nel tempo e che sono così considerati reciprocamente autonomi. Ciò premesso, non è dato comprendere in quali termini debba tradursi, nell'auspicata declaratoria d'illegittimità, la necessità di considerare in maniera globale i rapporti che hanno legato i docenti supplenti alle amministrazioni di appartenenza. Da tale necessità, che certo non condurrebbe alla pronuncia ablativa pura e semplice, scaturisce l'esigenza di ridefinire in radice, per i supplenti, la stessa nozione di continuità del servizio. Nondimeno, un tale intervento manipolativo rischierebbe di invadere lo spazio riservato alla discrezionalità legislativa, in difetto di soluzioni a rime costituzionalmente obbligate. Infine, il rimettente, nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, chiede - sic et simpliciter - la caducazione di una norma sul requisito di continuità del servizio, che riguarda tutti i dipendenti non di ruolo dell'amministrazione dello Stato e non la sola categoria dei supplenti. L'atto di promovimento, che indugia sul peculiare regime dei supplenti, non offre ragguagli né sulle ragioni di un intervento caducatorio, destinato a riverberarsi su una disciplina applicabile a tutti i dipendenti non di ruolo dello Stato, né sulle ragioni di una eventuale diversificazione tra la posizione dei supplenti e quella degli altri dipendenti non di ruolo. Tale diversificazione, peraltro, sarebbe disarmonica rispetto ad una linea di tendenza, che mira a ripristinare un trattamento omogeneo tra le varie categorie dei dipendenti non di ruolo. - Per la manifesta inammissibilità di identica questione, v. la citata ordinanza n. 99/2011. - Sulla possibilità di riproporre la medesima questione di legittimità costituzionale, ma sulla base di diverse argomentazioni, v. la citata sentenza n. 113/2011. - In tema di diritto degli insegnanti non di ruolo con nomina annuale a percepire l'indennità di fine rapporto, v. la citata sentenza n. 518/1987. - In tema di diritto degli insegnanti non di ruolo con nomina annuale al trattamento di quiescenza e di previdenza a carico dello Stato, v. la citata sentenza n. 40/1973. - Sulla durata dell'incarico quale elemento distintivo non irragionevole per la modulazione della tutela previdenziale, v. le citate ordinanze nn. 438/2000 e 710/1988. - Sulla tendenza a ripristinare un trattamento omogeneo tra le varie categorie dei dipendenti non di ruolo, v. le citate sentenze nn. 518/1987 e 40/1973.

    Art. 3 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 99/2011

    Questione inammissibile
    24 marzo 2011

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 3, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e dell'art. 9, primo comma, del d.lgs. C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., nelle parti in cui, rispettivamente, é negato il diritto alla buonuscita al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali di istruzione artistica, è richiesto per la maturazione della buonuscita almeno un anno di iscrizione al Fondo di previdenza gestito dall'INPDAP ed é subordinato il diritto all'indennità di fine rapporto ad almeno un anno di servizio continuativo. Il giudice a quo non si fa carico di allegare alcuna reale argomentazione a sostegno degli evocati parametri, rinviando, altresì, per quanto concerne la denuncia degli artt. 3, primo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973 e 9, primo comma, del d.lgs. C.p.S. n. 207 del 1947, ai dubbi prospettati dalla difesa della ricorrente. Si tratta di un rinvio motivazionale non soltanto per relationem ma, viepiù, privo dei contenuti relazionali ai quali ci si rivolge. Anche in riferimento alla denuncia dell'ulteriore disposizione, le ragioni della censura appaiono assenti, non potendo integrare una motivazione a tal fine sufficiente il mero assunto per cui è già stata giudicata fondata un'analoga questione attinente ad altra norma del medesimo d.lgs. C.p.S. Sull'inammissibilità di questioni motivate per relationem , v. la citata sentenza n. 143/2010. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 18 del d.lgs. C.p.S. n. 207 del 1947, v. la citata sentenza n. 518/1987. Sul trattamento di quiescenza e di previdenza degli insegnanti non di ruolo con nomina annuale, v. la citata sentenza n. 40/1973.

    Art. 2 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1993 al 1 gennaio 1997. 64 parole aggiunte.

… la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva. aggiunto: All'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, di cui al primo comma, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuita', e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione definitiva dal servizio un'unica indennita' di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art3 · fonte del testo

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