[1]Testo unico-art. 37. (Contributo previdenziale obbligatorio)

[2]L'Amministrazione cui l'iscritto appartiene versa al Fondo di previdenza e credito un contributo previdenziale obbligatorio in misura pari al 7,10 per cento della base contributiva indicata nell'art. 38; il contributo e' elevato al 7,60 per cento dal 1° gennaio 1976 e all'8,10 per cento dal 1° gennaio 1978; ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva predetta. Il contributo obbligatorio per il credito, a carico degli iscritti aventi diritto alle prestazioni creditizie, e' pari allo 0,50 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili considerati al lordo in ragione dell'80 per cento. I contributi indicati nei commi precedenti non sono rimborsabili ancorche' non siano state erogate prestazioni.2 6B 6C 7

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 marzo 1980, n. 75

2

La L. 20 marzo 1980, n. 75 ha disposto (con l'art. 18) che "Ferma restando la rivalsa del 2,50 per cento a carico dei dipendenti, la scala crescente della misura dei contributi previdenziali obbligatori di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e' ulteriormente prorogata fino a raggiungere il 9,60 per cento dal 1 gennaio 1984."

L. 27 dicembre 1997, n. 449

6B

La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 53, comma 6, lettera a)) che "A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in societa' per azioni ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,[...] e' soppresso il contributo dovuto dal datore di lavoro all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032."

6C

La L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 20 marzo 1998, n. 52 ha disposto (con l'art. 53, comma 6, lettera a)) che la modifica introdotta alla presente legge dall'art. 53, comma 6, lettera a) "si interpreta nel senso che resta fermo, a carico del lavoratore, il contributo di finanziamento al Fondo di previdenza e di credito dovuto all'Istituto postelegrafonici nella misura del 2,50 per cento derivante dalla rivalsa di cui all'art. 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032".

L. 23 dicembre 2000, n. 388

7

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 68, comma 4) che "Con effetto dal 1o gennaio 2003 e' soppresso il contributo di cui all'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, dovuto dai dipendenti iscritti alla gestione speciale presso l'Istituto postelegrafonici, soppressa ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo e' rispettivamente stabilito nella misura dell'1,75 per cento e dell'1 per cento".

Testo vigente dal 1 gennaio 2001

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 1998 al 1 gennaio 2001.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 2000, n. 388

    La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 68, comma 4) che "Con effetto dal 1o gennaio 2003 e' soppresso il contributo di cui all'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, dovuto dai dipendenti iscritti alla gestione speciale presso l'Istituto postelegrafonici, soppressa ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo e' rispettivamente stabilito nella misura dell'1,75 per cento e dell'1 per cento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art37 · fonte del testo

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